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Decreto sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

  • 3 aprile 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 61 del 14/03/2014 il Decreto Legislativo N. 26 del 14/03/2014  -  Attuazione della Direttiva 2010/63/UE  sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici-, che abroga il Decreto Legislativo n. 116 del 1992, che rimane la norma di riferimento  per i progetti (comunque non  prorogabili) approvati prima dell’entrata in vigore del presente decreto (29/03/2014).

L’obiettivo della legge è di proteggere gli animali usati nelle procedure sperimentali e di garantire loro il massimo benessere, limitando al minimo il dolore, le sofferenze e i danni prolungati.

Inoltre gli animali utilizzati devono unicamente provenire da allevamenti o fornitori autorizzati, tranne deroghe concesse dal Ministero della Salute .

Nell’ottica di  ridurre il più possibile il numero degli esperimenti e il numero degli animali utilizzati nelle sperimentazioni, lo stesso Ministero promuove lo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello più elevato d’informazione rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali.

Se nella sperimentazione l'impiego di animali e' inevitabile, sono eseguite, a parità di risultati, le procedure che:   

  • richiedono il minor numero di animali;   
     
  • utilizzano animali con la minore capacita'  di  provare  dolore e sofferenza  o che sono in grado di  minimizzare;  
     
  • offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti;  
     
  • hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio.   

Nel Decreto vengono disciplinati i seguenti aspetti:

  • la  sostituzione/riduzione  dell'uso  di  animali  a fini sperimentali
     
  • le  tecniche  di  allevamento e cura degli animali;
     
  • l’ impiego degli animali nelle procedure sperimentali , comprese le tecniche di soppressione;
     
  • le attivita' degli  allevatori (chi alleva gli animali destinati ad essere utilizzati nelle procedure),dei fornitori (persone autorizzate a fornire animali destinati ad esser utilizzati nelle procedure) e degli utilizzatori (titolari dell’autorizzazione a svolgere i progetti);
     
  • la valutazione e l' autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali.   

Il Decreto L.vo n.26 /2014  si applica nel caso di utilizzo nelle procedure scientifiche di: 

  1. animali vertebrati vivi non umani (comprese forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente e  forme fetali di mammiferi a partire  dall'ultimo  terzo  del loro normale sviluppo);
     
  2. cefalopodi vivi.

Tali procedure possono essere eseguite esclusivamente per le seguenti finalità:

  1. ricerca di base;
     
  2. ricerca applicata con possibilità di trasferimento alla clinica
     
  3. sviluppo e produzione di farmaci, prodotti alimentari, mangimi e altre sostanze che  per questi punti specifici devono perseguire uno dei seguenti scopi:
  • la profilassi, la prevenzione,  la  diagnosi  o  la  cura  delle malattie degli esseri umani, degli animali o delle piante;   
  • la valutazione, il controllo o le  modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri  umani,  negli  animali  o nelle piante;  
  • il benessere degli animali e il miglioramento delle  condizioni di produzione per gli animali zootecnici. 
  1. la  protezione  dell'ambiente  naturale
     
  2. la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
     
  3. l'insegnamento superiore o la formazione ai fini del miglioramento delle competenze professionali
     
  4. le indagini medico-legali.  

Per quanto riguarda le disposizioni relative all’uso di taluni animali nelle procedure viene specificato che è vietato l' impiego di animali delle specie minacciate in via di estinzione (elencate nell'allegato A del Regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio  2013 e successive modificazioni) , l’utilizzo di  animali prelevati allo stato selvatico e l’uso di animali randagi  o provenienti da canili o rifugi.

Il Ministero della Salute  puo' autorizzare, in via eccezionale, l' utilizzo di tali animali, se la ricerca persegue uno degli scopi elencati in precedenza ed è scientificamente provato che è impossibile raggiungere l’ obiettivo utilizzando altri animali; anche  l'impiego  di primati non umani può essere concesso dal Ministero solo in questo caso.

Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un Medico Veterinario designato, in possesso di specifica esperienza e formazione in medicina degli animali da laboratorio, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.

Una novità è che ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore deve istituire un Organismo Preposto al Benessere degli Animali” composto da una persona responsabile del benessere animale, dal  Medico Veterinario,  e nel caso di uno stabilimento utilizzatore, da un membro scientifico.

Per quanto riguarda i requisiti per gli impianti, le attrezzature, e la sistemazione e cura degli animali, ogni stabilimento deve rispondere a dei requisiti generali.

L’ ambiente deve tener conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie da ospitare; specie tra loro incompatibili o animali con esigenze ambientali diverse non possono coabitare.
Gli animali sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili, tranne quelli che per natura sono solitari, e devono disporre di uno spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali.
Vanno messe in atto adeguate tecniche di arricchimento per ampliare le attività a disposizione degli animali, tra cui l’esercizio fisico, il foraggiamento, le attività cognitive e di manipolazione.

Inoltre sono elencati  requisiti specifici a seconda della specie, comprensivi di misure per le dimensioni minime degli alloggiamenti, che  prima erano consigliate (vedi Raccomandazione della Commissione del 18 giugno 2007 relativa a linee guida per la sistemazione e tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ), mentre con il nuovo  Decreto n.26/2014 diventano obbligatorie.

E’ previsto comunque un tempo di adeguamento fino al primo gennaio del 2017.

L’utilizzo degli animali deve avvenire all’interno di stabilimenti utilizzatori autorizzati e unicamente nell’ambito di un progetto di ricerca autorizzato

Fonte: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/14/14G00036/sg

 Per saperne di più:

Ministero della Salute

Istituto Superiore di Sanità

Vesa Marche

Istituto Zooprofilattico Spermentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna -  IZSLER – Centro di allevamento sperimentazione animale

Società Italiana Veterinari Animali da Laboratorio
 

 

Autore: Dott.ssa S. Martino 

 Data pubblicazione: 2 aprile 2014

 

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