E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 61 del 14/03/2014 il Decreto Legislativo N. 26 del 14/03/2014 - Attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici-, che abroga il Decreto Legislativo n. 116 del 1992, che rimane la norma di riferimento per i progetti (comunque non prorogabili) approvati prima dell’entrata in vigore del presente decreto (29/03/2014).
L’obiettivo della legge è di proteggere gli animali usati nelle procedure sperimentali e di garantire loro il massimo benessere, limitando al minimo il dolore, le sofferenze e i danni prolungati.
Inoltre gli animali utilizzati devono unicamente provenire da allevamenti o fornitori autorizzati, tranne deroghe concesse dal Ministero della Salute .
Nell’ottica di ridurre il più possibile il numero degli esperimenti e il numero degli animali utilizzati nelle sperimentazioni, lo stesso Ministero promuove lo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello più elevato d’informazione rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali.
Se nella sperimentazione l'impiego di animali e' inevitabile, sono eseguite, a parità di risultati, le procedure che:
- richiedono il minor numero di animali;
- utilizzano animali con la minore capacita' di provare dolore e sofferenza o che sono in grado di minimizzare;
- offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti;
- hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio.
Nel Decreto vengono disciplinati i seguenti aspetti:
- la sostituzione/riduzione dell'uso di animali a fini sperimentali
- le tecniche di allevamento e cura degli animali;
- l’ impiego degli animali nelle procedure sperimentali , comprese le tecniche di soppressione;
- le attivita' degli allevatori (chi alleva gli animali destinati ad essere utilizzati nelle procedure),dei fornitori (persone autorizzate a fornire animali destinati ad esser utilizzati nelle procedure) e degli utilizzatori (titolari dell’autorizzazione a svolgere i progetti);
- la valutazione e l' autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali.
Il Decreto L.vo n.26 /2014 si applica nel caso di utilizzo nelle procedure scientifiche di:
- animali vertebrati vivi non umani (comprese forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente e forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo);
- cefalopodi vivi.
Tali procedure possono essere eseguite esclusivamente per le seguenti finalità:
- ricerca di base;
- ricerca applicata con possibilità di trasferimento alla clinica
- sviluppo e produzione di farmaci, prodotti alimentari, mangimi e altre sostanze che per questi punti specifici devono perseguire uno dei seguenti scopi:
- la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie degli esseri umani, degli animali o delle piante;
- la valutazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
- il benessere degli animali e il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali zootecnici.
- la protezione dell'ambiente naturale
- la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie
- l'insegnamento superiore o la formazione ai fini del miglioramento delle competenze professionali
- le indagini medico-legali.
Per quanto riguarda le disposizioni relative all’uso di taluni animali nelle procedure viene specificato che è vietato l' impiego di animali delle specie minacciate in via di estinzione (elencate nell'allegato A del Regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013 e successive modificazioni) , l’utilizzo di animali prelevati allo stato selvatico e l’uso di animali randagi o provenienti da canili o rifugi.
Il Ministero della Salute puo' autorizzare, in via eccezionale, l' utilizzo di tali animali, se la ricerca persegue uno degli scopi elencati in precedenza ed è scientificamente provato che è impossibile raggiungere l’ obiettivo utilizzando altri animali; anche l'impiego di primati non umani può essere concesso dal Ministero solo in questo caso.
Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un Medico Veterinario designato, in possesso di specifica esperienza e formazione in medicina degli animali da laboratorio, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.
Una novità è che ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore deve istituire un “Organismo Preposto al Benessere degli Animali” composto da una persona responsabile del benessere animale, dal Medico Veterinario, e nel caso di uno stabilimento utilizzatore, da un membro scientifico.
Per quanto riguarda i requisiti per gli impianti, le attrezzature, e la sistemazione e cura degli animali, ogni stabilimento deve rispondere a dei requisiti generali.
L’ ambiente deve tener conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie da ospitare; specie tra loro incompatibili o animali con esigenze ambientali diverse non possono coabitare.
Gli animali sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili, tranne quelli che per natura sono solitari, e devono disporre di uno spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali.
Vanno messe in atto adeguate tecniche di arricchimento per ampliare le attività a disposizione degli animali, tra cui l’esercizio fisico, il foraggiamento, le attività cognitive e di manipolazione.
Inoltre sono elencati requisiti specifici a seconda della specie, comprensivi di misure per le dimensioni minime degli alloggiamenti, che prima erano consigliate (vedi Raccomandazione della Commissione del 18 giugno 2007 relativa a linee guida per la sistemazione e tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ), mentre con il nuovo Decreto n.26/2014 diventano obbligatorie.
E’ previsto comunque un tempo di adeguamento fino al primo gennaio del 2017.
L’utilizzo degli animali deve avvenire all’interno di stabilimenti utilizzatori autorizzati e unicamente nell’ambito di un progetto di ricerca autorizzato.
Fonte: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/14/14G00036/sg
Per saperne di più:
Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità
Vesa Marche
Istituto Zooprofilattico Spermentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna - IZSLER – Centro di allevamento sperimentazione animale
Società Italiana Veterinari Animali da Laboratorio
Autore: Dott.ssa S. Martino
Data pubblicazione: 2 aprile 2014