È stato esteso di un anno, rispetto alla precedente data del 13/08/2018, il termine per la denuncia del possesso di animali da compagnia inseriti nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
I proprietari in possesso di esemplari di testuggine palustre americana Trachemys scripta e di altri animali da compagnia che appartengono alle specie esotiche invasive riportate nell’elenco, come ad esempio anche alcuni scoiattoli, hanno quindi tempo fino al 31 Agosto 2019 per darne comunicazione al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
La denuncia di possesso è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 15 Dicembre 2017 n. 230, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 1143/2014 sulle specie esotiche invasive che, con l’entrata in vigore del decreto, NON possono essere detenute, allevate, commercializzate, cedute, scambiate, o poste in condizione di riprodursi e nemmeno rilasciate in ambiente.
In particolare, la violazione di quest’ultimo divieto (previsto dal Decreto legge 230/2017, all’art. 6, comma 1, lettera h: divieto di rilascio nell’ambiente) è un reato penale punibile con arresto fino a 3 anni o ammenda da 10.000 a 150.000€.
La mancata denuncia di possesso è punita invece con sanzioni tra 150 e 20.000€ e per la violazione dei divieti di introduzione, detenzione, trasporto, utilizzo, scambio o cessione e riproduzione si va da 1.000 a 50.000€.
I possessori di questi animali, non utilizzati a scopo commerciale, possono continuare a custodirli fino a fine vita, a condizione di denunciarne il possesso al Ministero dell’Ambiente entro i termini stabiliti e di adottare opportune misure per impedire la fuga degli animali e la riproduzione.
Per la denuncia basta compilare, eventualmente con l’aiuto del proprio veterinario, il modulo prestampato e inviarlo al Ministero dell’Ambiente tramite:
- PEC all’indirizzo pnm-II@pec.minambiente.it
- fax allo 06/57223468
- raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 - Roma
La ricevuta dell’invio, tramite PEC, fax o raccomandata, attesta l’avvenuta denuncia e autorizza automaticamente il proprietario a continuare a detenere il proprio animale da compagnia.
In caso di impossibilità a detenere tali animali, gli stessi possono solo essere ceduti a centri autorizzati.
Per maggiori chiarimenti e approfondimenti è possibile leggere le linee guida ministeriali e le raccomandazioni per la corretta detenzione della testuggine palustre americana Trachemys scripta.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda all’articolo, già pubblicato sul portale VeSA, dal Dott. Giuseppe Iacchia.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola