Per gli animali provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, si applicano i seguenti requisiti aggiuntivi:
l’animale deve essere accompagnato da un Passaporto europeo:
- conforme al modello previsto dalla Parte 1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013 per i Paesi dell’Unione Europea
- conforme al modello previsto dalla Parte 3 dell’allegato III per Andorra, Svizzera, Isole Faroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano
- compilato e emesso da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza
- che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità
Nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale è necessaria una dichiarazione scritta del proprietario, attestante la delega.
Il cane, il gatto o il furetto deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza, ai sensi dell’Allegato III del regolamento UE 576/2013:
- l’animale deve avere almeno 12 settimane (84 giorni) al momento della somministrazione del vaccino
- la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip
- il periodo di validità della vaccinazione decorre a partire dal 21o giorno di completamento del protocollo della prima vaccinazione. Ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente.