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DPCM 22 Marzo 2020: chiusura di tutte le attività produttive non essenziali

  • 22 marzo 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato questa sera il nuovo DPCM 22 Marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il DPCM stabilisce quindi la chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantire beni e servizi essenziali. In particolare, come annunciato dal Capo del Governo nel discorso in diretta di sabato sera 21 Marzo, continueranno a restare aperti:

  • tutti i supermercati e i negozi di generi di prima necessità, senza restrizioni di giorni e orari, dunque non c’è ragione di fare corse e code per gli acquisti;
  • farmacie e parafarmacie;
  • servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari;
  • tutti i servizi essenziali come i trasporti ma restano chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, scuole e università che potranno proseguire con lezioni a distanza o in modalità da remoto);
  • le attività accessorie e funzionali a quelle essenziali;
  • le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

Nell’Allegato 1 del dispositivo sono quindi indicate nel dettaglio tutte le attività produttive che rimarranno aperte e che dovranno attuare e rispettare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro come sottoscritto nel protocollo del 14 Marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese che dovranno chiudere potranno completare le attività, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 Marzo 2020.

Si chiarisce inoltre che:

1. le attività commerciali consentite sono quelle già indicate nell’allegato 1 del DPCM 11 Marzo 2020;

2. le attività professionali non sono sospese ma si raccomanda sempre di attuare tutte le misure per ridurre al minimo il rischio di contagio (restano valide le indicazioni all’articolo 1, punto 7 del DPCM 11 Marzo 2020).

Per quanto riguarda l’attività dei Medici Veterinari questa rientra fra quelle essenziali ed infatti nell’allegato 1 del DPCM sono indicati anche i Servizi Veterinari con il Codice Ateco 75.

In particolare tale codice comprende:

  • cura e controllo della salute del bestiame,
  • cura e controllo della salute degli animali da compagnia,
  • attività svolte da veterinari qualificati in cliniche veterinarie o presso fattorie, canili o ricoveri per animali, ambulatori veterinari o altro,
  • attività di assistenti veterinari o personale veterinario ausiliario,
  • attività cliniche e altre attività diagnostiche relative agli animali,
  • servizi di ambulanza veterinaria.

È invece esclusa dal Codice Ateco 75 l’attività relativa all’inseminazione artificiale.

I Medici Veterinari potranno quindi continuare a svolgere la loro attività e a tal proposito si rimanda all’articolo Misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 nelle strutture veterinarie.

Nel suo discorso, il Presidente del Consiglio ha sottolineato di dover rallentare il motore produttivo del Paese, senza fermarlo, “per poter contenere quanto più possibile questa epidemia”.

Il nuovo DPCM inoltre impone il divieto per le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Questa misura, volta ad evitare rilevanti flussi di spostamenti di persone che risulterebbero assolutamente incompatibili con gli obiettivi di contenimento del COVID-19, era entrata in vigore già da oggi (22/03/2020) con l’ordinanza congiunta del Ministro della Salute e dell’Interno, che quindi cessa di essere attiva (COVID-19: ordinanza che vieta gli spostamenti delle persone).

Si sottolinea che gli spostamenti dei Medici Veterinari per garantire l’operatività di una clinica/ambulatorio o che svolgono attività domiciliare e gli spostamenti dei medici veterinari specialisti che si recano verso strutture di altri colleghi rientrano nelle deroghe di “comprovata esigenza lavorativa” e, in alcuni casi, anche di “situazione di necessità” e quindi sono consentiti (anche alla luce dell’aver incluso l’attività veterinaria fra quelle essenziali).

Naturalmente il veterinario dovrà valutare, secondo il principio di prudenza, quali prestazioni erogare e quali possono essere rimandate, ricordando l’indicazione della Fnovi di limitare le prestazioni erogate a quelle improcrastinabili e urgenti.

In caso di spostamenti per esigenze motivate, sarà necessario compilare un’autocertificazione che ne attesti il motivo, mediante apposito modulo (modello autodichiarazione aggiornato scaricabile al seguente link), da presentare alle forze dell’ordine in caso di controllo. Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. In particolare si sottolinea che la veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

Il DPCM sarà il vigore dal 23 Marzo fino al 3 Aprile, cumulativamente con le disposizioni del DPCM 11 Marzo 2020 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 le cui scadenze, fissate al 25 Marzo 2020, sono entrambe prorogate al 3 Aprile 2020.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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