Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha recentemente pubblicato il Decreto 26 luglio 2017 “Indicazione dell’origine in etichetta del riso” (G.U. n. 190 del 16-8-2017) ed il Decreto 26 luglio 2017 “Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro” (G.U. n. 191 del 17-8-2017).
Entrambi si riferiscono all’obbligo di riportare sull’etichetta, in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili, alcune indicazioni relative alla provenienza delle materie prime.
Per il riso tali informazioni sono: «Paese di coltivazione del riso», «Paese di lavorazione» e «Paese di confezionamento». Qualora ciascuna di queste operazioni (coltivazione, lavorazione e confezionamento) avvenga nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».
Analogamente, per la pasta di semola di grano duro va riportato quale sia il «Paese di coltivazione del grano» ed il «Paese di molitura». Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le stesse diciture previste, a parità di fattispecie, per il riso.
Il decreto sulle paste di semola di grano duro non si applica alle paste di cui agli articoli 9 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, cioè alle paste alimentari fresche e stabilizzate ed alle paste con requisiti non contemplati dallo stesso DPR 187/2001.
I decreti si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 ed entreranno in vigore dopo centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione (febbraio 2018).
In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafi 5 e 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari in oggetto, prima del 31 dicembre 2020, i decreti perderanno la loro efficacia dal giorno della data di entrata in vigore degli atti esecutivi.
Come sempre previsto, i prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dai decreti, ma che siano stati immessi sul mercato od etichettati prima dell’entrata in vigore degli stessi, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Trattandosi di etichettatura, per le violazioni degli obblighi previsti dai decreti si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.
Riferimenti normativi sul riso
- Legge 18 marzo 1958, n. 325 “Disciplina del commercio interno del riso” (riportante tra le altre indicazioni, la classificazione delle varietà di riso, il divieto di qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l’aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale, ed il divieto di vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana, miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari).
- Legge 5 giugno 1962, n. 586 “Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso” (che modifica la precedente classificazione ed alcuni divieti previsti dalla norma precedente).
Riferimenti normativi sulla pasta di semola
Autore: Dr.ssa Valentina Rebella (in attuazione della DET DG n. 734/16)
Vedi anche Articolo del Dr Stefano Gabrio Manciola: PASTA e RISO: indicazione di origine in etichetta