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Gli scarti agroalimentari nell’alimentazione animale

  • 15 dicembre 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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Il processo produttivo di un’azienda agroalimentare può originare scarti che possono avere una duplice finalità: possono essere rifiuti, e quindi smaltiti come tali o possono essere qualificati come sottoprodotti. I sottoprodotti sono scarti usati come materie prime secondarie per dare vita a un prodotto diverso da quello per cui il sottoprodotto è stato originato, evitando così di far parte della gestione dei rifiuti aziendali. I sottoprodotti avranno quindi una nuova vita, attraverso il loro reimpiego in un’altra filiera produttiva, in genere diversa da quella per cui sono stati generati, e sono normati dal Testo Unico Ambientale all’art. 184-bis. L’art. 184-bis del D.lgs 152/2006 definisce le condizioni per cui un residuo si può considerare un sottoprodotto: è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma1, lettera a), la sostanza o l’oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Quindi sulla base delle condizioni previste al comma 1 sopra citato, si possono adottare misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi che devono essere soddisfatti al fine che specifiche tipologie di sostanze siano considerate sottoprodotti e non rifiuti. Tali criteri devono essere normati in quanto la nozione di sottoprodotto è stabilita da una normativa in deroga alla disciplina del rifiuto, per cui tutte le condizioni fondamentali stabilite dal comma 1 dovranno essere provate dal produttore, che decide di qualificare il residuo come sottoprodotto anziché rifiuto. Il Decreto Ministeriale 264/2016 assieme alla relativa Circolare esplicativa 264/2016 contengono i criteri e le linee guida che i produttori possono utilizzare come strumento di base per dimostrare il rispetto delle quattro condizioni fondamentali per la qualifica di un residuo come sottoprodotto. Le aziende agroalimentari che hanno individuato uno o più sottoprodotti all’interno della loro attività, possono utilizzare quest’ultimi nel settore mangimistico, previa registrazione in base al Regolamento (CE) 183/2005. Gli scarti agroalimentari, una volta diventati sottoprodotti possono essere di due tipi: prodotti alimentari non più destinati al consumo umano che non contengono prodotti di origine animale, ne’ sono costituiti o contaminati da tali prodotti, o prodotti alimentari non più destinati al consumo umano che contengono prodotti di origine animale o costituiti o contaminati da tali prodotti.

Nel primo caso, dei sottoprodotti di origine esclusivamente vegetale, l’azienda che li produce, oltre ad essere registrata o riconosciuta nel settore alimentare deve anche registrarsi come operatore del settore dei mangimi e quindi garantire che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni della normativa sui mangimi, come ad esempio le norme di igiene dei mangimi, i limiti di residui di contaminanti o l’etichettatura. Nel secondo caso, l’azienda che produce sottoprodotti di origine animale deve essere registrata o riconosciuta conformemente ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 e il loro utilizzo in campo mangimistico è regolato dai regolamenti (CE) 1069/2009, (CE) 999/2001 e (UE) 142/2011.

L’innovazione tecnologica applicata al riutilizzo di scarti agroalimentari nel settore mangimistico è una situazione particolarmente vantaggiosa per l’economia globale, in quanto ci sono alcuni aspetti favorevoli che ricadono positivamente sull’intero ciclo produttivo di un alimento umano. Il valore nutritivo del sottoprodotto viene recuperato come alimento animale, in quanto può valorizzare l’alimentazione degli animali per le sue caratteristiche, come ad esempio sottoprodotti ricchi in proteine (glutine di mais), ricchi in fibre digeribili (buccette di soia, polpe di bietola), ricchi in lipidi (germe di mais), ricchi in zuccheri e amido (alimenti scaduti dell’industria dolciaria e della panificazione), tutti utilizzabili nella formulazione di mangimi complementari.

Alcuni sottoprodotti migliorano le proprietà funzionali e nutraceutiche degli alimenti animali in quanto posseggono una concentrazione notevole di composti bioattivi e quindi oltre ad apportare valore nutritivo, svolgono il ruolo di integratore funzionale con particolari effetti benefici sulla salute o sul metabolismo, favorendo le qualità organolettiche dell’alimento, apportando antiossidanti, sostanze antitumorali, stimolanti del sistema immunitario, inibitori di parassiti del sistema gastro-enterico, migliorando la qualità dell’alimento animale dal punto di vista microbiologico e della stabilità dei lipidi o della conservazione e durata (sanse e vinacce ricchi in polifenoli, residui di girasole ricchi in fitosteroli, residui di agrumi ricchi in pectine carotenoidi). L’uso dei sottoprodotti riduce l’impatto ambientale, abbassando il fabbisogno di risorse naturali (acqua per irrigare le colture, fertilizzanti, ecc.), consente di ridurre le emissioni di gas serra dovute alla produzione latte e carne, migliorando i prodotti del settore zootecnico direttamente e indirettamente quelli del settore agroalimentare in genere.

 

Autore: Dr. Giuliano Falaschetti

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