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I controlli ufficiali dell’area veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito della condizionalità - Politiche Agricole Comunitarie

  • 13 dicembre 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Premessa- La Politica Agricola Comune (PAC) si è profondamente modificata nel corso del tempo, passando dagli aiuti alla produzione al riconoscimento del ruolo dell’agricoltore quale produttore di beni pubblici in termini di tutela dell’ambiente, contrasto ai cambiamenti climatici, conservazione del paesaggio, garanzia del prodotto alimentare sano e sicuro e di benessere animale.

Rispetto a questi temi, l’interesse crescente dell’opinione pubblica ha reso i consumatori sempre più attenti e informati sulle modalità di produzione degli alimenti, nonché sensibili riguardo la sostenibilità ambientale e l’etica dei processi produttivi, finendo per porre sotto i riflettori tutte le attività agricole.

I dibattiti pubblici e gli approfondimenti scientifici hanno sottolineato come le produzioni zootecniche, in particolare la filiera delle carni bovine, determinino importanti impatti ambientali e richiedano un alto consumo di risorse naturali. La risposta del mondo agricolo non può quindi prescindere dalla necessità di mettere in atto processi produttivi sempre più sostenibili ed etici, diffondendo e facendo proprie anche nel settore zootecnico, buone pratiche, più in linea con gli obiettivi climatici e ambientali.

In tale contesto, è bene ricordare che le aziende che richiedono e accedono ad aiuti nell’ambito della Politica Agricola Comune, sono tenute a rispettare un insieme di criteri, norme e requisiti di base che sono in grado di assicurare al consumatore prodotti sani, sicuri e sostenibili.

Quadro normativo nell’ambito dei controlli ufficiali- Ogni produttore agricolo, nell’esercizio delle proprie attività è tenuto a rispettare una serie di disposizioni vigenti che derivano da norme comunitarie, norme direttamente applicative o recepite a livello nazionale, da nazionali e regionali. L’adempimento degli impegni in esse definiti è fatto obbligo per tutti i produttori agricoli, indipendentemente che accedano o meno agli aiuti della Politica Agricola Comune (PAC).

Il rispetto di quanto definito dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) definito dal Regolamento 73/2009 per le produzioni animali, si incardina su una base normativa che comprende l’identificazione, la registrazione, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e la tutela della salute e del benessere animale.

L’applicazione dei sopra citati impegni è vigilata da un sistema di controlli che prevede visite sul campo in un campione di aziende agricole selezionate annualmente tra quelle che richiedono gli aiuti della Politica Agricola Comune. Per le produzioni zootecniche i controlli ufficiali sono effettuati dai Servizi Veterinari di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) organizzati sul territorio in Aree Vaste. I controlli svolti nelle aziende agricole sono effettuati nel rispetto delle norme e delle procedure di controllo ufficiali (check-List) che sono rese disponibili sul portale dei Sistemi Informativi Veterinari attraverso l’applicativo DATAFARM. Il rispetto delle norme vigenti assicura che le aziende agricole siano in grado di garantire prodotti sani, sicuri tracciati e rintracciati, e al contempo di evitare di incorrere in sanzioni amministrative erogate dagli Enti competenti ed eventuali riduzioni o esclusioni dagli aiuti comunitari.

Nell’attuale quadro normativo si va a configurare il Regolamento (UE) 2017/625 riguardante, tra gli altri aspetti, procedure di verifica dei controlli ufficiali quali le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci.

I controlli Ufficiali- il programma annuale dei controlli reso disponibile dal Ministero della Salute, viene a cascata declinato ad opera del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Competente in cui sono individuati gli obiettivi prestazionali per ogni singolo dirigente veterinario.

Tali controlli vengono rendicontati entro il 31 gennaio dell’anno successivo tenendo conto dei flussi LEA.

Per la verifica dell’efficacia dei controlli il Reg (UE) 2017/625 all’articolo 3 sancisce le disposizioni da adottare e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono coerenti ed efficaci; all’articolo 12, del sopra citato regolamento, vengono esposte le procedure di verifica dei controlli a disposizione delle autorità competenti. Viene inoltre definita l’appropriatezza di un intervento sanitario correlato al bisogno della collettività fornito nei modi e nei tempi adeguati sulla base di standard riconosciuti con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi. Attraverso una valutazione “a priori” vengono analizzati qualità e coerenza dei documenti tecnici, pianificazione e programmazione di procedure operative.

La verifica dell’efficacia dei controlli si configura con l’applicazione in campo da parte dell’operatore di procedure ed istruzioni operative,  risoluzione di problemi interpretativi, sintesi e confronto tra supervisore e supervisionato, redazione di relazioni, applicazione delle misure di attuazione in caso di non conformità. E’ inoltre possibile una verifica a posteriori documentale su un campione di relazioni di servizio, verbali ispezione e campionamento, verbali di accertamento e contestazione.

Azioni correttive in caso di inadeguatezza e inefficacia- Il Regolamento (UE) 2017/625 all’articolo 12 norma il ruolo delle autorità competenti che adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure rilevino carenze, aggiornano secondo necessità le procedure documentate.

A seguito di verifica a posteriori diviene necessario individuare elementi di criticità in caso di non conformità relativamente all’operato di un operatore ed occorre stabilire le eventuali responsabilità che possono essere:

  • Dirigenziali come la mancanza di valorizzazione in sede di valutazione della performance;
  • Disciplinari, come sancito dagli articoli 55 a 55 septies del D.Lgs. 165/2001;
  • Amministrative con la sospensione o revisione dell’autorizzazione a redigere certificati ufficiali o attestati ufficiali ex art. 138 del Regolamento (UE) 2017/625 ;
  • Erariali;
  • Penali.

Conclusioni

Fondamentale si configura la formazione degli operatori che può avvenire, oltre che con corsi esterni all’azienda, con gruppi di miglioramento volti a garantire la formazione continua e l’aggiornamento, tanto degli operatori del settore alimentare, quanto del personale delle Aziende Sanitarie impegnato nei controlli ufficiali.

Si fa’ inoltre presente che con la legge n.117 del 4 ottobre 2019, entrata in vigore il 02/11/2019, viene definito che il Governo Italiano è delegato ad adeguarsi, entro dodici mesi, a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2017/625 .

 

Autore: Dr.ssa Monica Neroni                                                                 Ultima modifica: 11 dicembre 2019

 

                                                                                                                                             

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