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IL COMMERCIO EXTRAREGIONALE DEGLI SVEZZATORI DI AVICOLI: MOVIMENTAZIONI DA ATTENZIONARE NELLA PREVENZIONE DEI VIRUS INFLUENZALI

  • 3 marzo 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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Gli attuali focolai, che si sono sviluppati in Emilia Romagna all’inizio del mese di febbraio appena trascorso, assieme ai recenti episodi europei di diffusione virale, sia in ambito UE che extra UE, sono moniti indicativi a non abbassare la guardia sulle misure preventive da intraprendere nei confronti dell’Influenza Aviaria.

Più volte il Ministero ha rilevato come il settore produttivo avicolo rurale, in forza della propria peculiare tipologia, possa svolgere un ruolo epidemiologico rilevante nella diffusione dei virus influenzali nel settore industriale, in funzione del rischio derivante da eventuali correlazioni tra il serbatoio naturale e gli allevamenti industriali, nonché dalla movimentazione, nel circuito extraregionale, di volatili potenzialmente infetti, materiali, attrezzature, veicoli e personale che potrebbero essere contaminati.

Ciò premesso, nella definizione delle politiche e delle attività comunitarie in ambito veterinario, sussiste la volontà di migliorare lo stato sanitario di tutte le filiere zootecniche, tra cui quella avicola, in modo da agevolare gli scambi di animali e prodotti, promuovendo lo sviluppo finanziario e garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e animale. La legislazione comunitaria, in tema di lotta contro l'influenza aviaria, consente inoltre agli Stati membri di intraprendere misure di controllo della malattia, proporzionate e flessibili, a seconda del diverso grado di rischio associato ai ceppi virali ed alle ricadute economiche dei provvedimenti adottati, assicurando parimenti la massima adeguatezza delle misure adottate.

E’ opportuno considerare come il circuito avicolo rurale costituisca un settore molto complesso della filiera alimentare italiana, con un notevole impatto socio-economico, dove si rileva una costante difficoltà nel controllo e nell’eradicazione dell'infezione, una volta che vi è entrata. In questo contesto è facile evidenziare come anche nella Regione Marche sia molto diffusa l’abitudine di allevare volatili nelle zone rurali e peri-urbane e come quindi il problema vada affrontato in maniera energica, seppur il territorio sia tuttora classificato come a “basso rischio” di diffusione della patologia.

Conseguentemente, il Ministero della Salute ha adottato un Piano di controllo sanitario e di gestione dei rischi nel settore avicolo rurale, introducendo, tra l'altro, importanti misure di biosicurezza e il sistema di accreditamento delle aziende che commercializzano volatili, da richiedere ai Servizi Veterinari territorialmente competenti.

In tale contesto i nodi cardine da tenere sotto controllo sono rappresentati dagli “allevamenti di svezzamento” (allevamento in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato a aziende della filiera avicola rurale o intermediari) e dai “commercianti” (imprese che detengono gli animali per un tempo non superiore alle 72 ore, per poi destinarlo ad allevamenti rurali o ad altri commercianti), categorie precisamente definite nel DECRETO 25 giugno 2010.

I commercianti/svezzatori che vendono i loro animali esclusivamente sul territorio regionale, sia in allevamento sia a mostre fiere e mercati (punto 5 del Decreto) non necessitano di certificazioni particolari per l'accreditamento, ferme restando le norme in materia di biosicurezza.

Viceversa emerge in particolare come gli allevamenti di svezzamento che commercializzano gli animali in ambito extraregionale abbiano la necessità di acquisire un formale “accreditamento”. L’azienda di svezzamento accreditata è, in buona sostanza, un allevamento a gestione controllata, da parte di un responsabile, in grado di garantire requisiti strutturali e gestionali tali da assicurare permanentemente buone condizioni di igiene, di biosicurezza e la tracciabilità delle partite commercializzate.

Le modalità di accreditamento di tali aziende sono definite e stabilite al punto 3 dell’Allegato al Decreto citato e risultano essere ancora in gran parte disattese, anche a causa dei dubbi che emergono nella classificazione di questi esercizi (nella cui tipologia rientrano ad esempio, seppur temporaneamente, i produttori di uova che commercializzano le galline a fine carriera produttiva, quando non destinate alla macellazione immediata).

Tra i compiti del responsabile dell’azienda avicola di svezzamento che intende commercializzare in ambito extra-regionale vi deve essere il preventivo inoltro della domanda alla Unità Operativa Complessa di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, utilizzando un apposito modello della fattispecie di questo allegato ed in uso nell’Area Vasta 4. (allegato 1)

Nella domanda l’operatore dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che presso l’allevamento viene garantito il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all’O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i., che l’impianto è in possesso dei requisiti strutturali stabiliti dall’Allegato A punto 3 del DECRETO 25 giugno 2010 e che sono rispettati i requisiti gestionali previsti all’allegato A, punti 3, 4 e 5 dello stesso Decreto.

Nello specifico, rimandando al citato DECRETO 25 giugno 2010 ed all’Ordinanza Ministeriale 26/08/2005 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui in particolare l’ORDINANZA 10 dicembre 2019) , tra i requisiti strutturali si ricordano:

- unità produttive tra loro completamente separate con pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili;

- efficaci reti antipassero su tutte le aperture;

- aree di alimentazione al chiuso

- barriere posizionate all'ingresso dell’azienda ed aree di parcheggio dedicata

- punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all’ingresso dell’allevamento (arco di disinfezione);

- zona filtro in grado di dividere la zona sporca (esterno all’azienda) da quella pulita con presenza di Animali

Tra i requisiti gestionali di maggior significatività è opportuno citare:

-  registro di carico/scarico informatizzato e dettagliato per ciascuna partita di animali commercializzata,

-  regolare Mod.4 informatizzato per i volatili movimentati;

-  gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive distinte dalle altre specie;

-  il carico degli animali per la vendita senza che gli automezzi entrino nell’area pulita dell’allevamento.

- introduzione di volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate ed evitare l’introduzione di animali che hanno partecipato a fiere e mercati;

-  obbligo di informazione e addestramento del personale rispetto alle norme minime di biosicurezza;

È doveroso precisare che un documento del Ministero (nota MS 0005305 del 23.03.2011) si è reso necessario per chiarire alcuni aspetti dell’argomento, precisando che per “extraregionale” si intende la commercializzazione all'ingrosso di avicoli ove gli animali sono ceduti a altri rivenditori (svezzatori commercianti), che a loro volta possono effettuare un'ulteriore cessione ad altri commercianti, svezzatori o a privati. Non è considerata “vendita extraregionale” la cessione di volatili fuori dal territorio regionale a privati, né direttamente né tramite fiere e mercati.

I Servizi Veterinari dell’ASUR, su formale richiesta degli interessati, effettuano un sopralluogo e, utilizzando un’apposita lista di riscontro, verificano il rispetto dei requisiti strutturali, di management dell’azienda, sanitari e di biosicurezza. (simile a quanto proposto nell’ALLEGATO 2), aggiornabile con l’evolversi della normativa specifica.

Qualora il Controllo Ufficiale abbia dato esito favorevole, mediante rilascio di apposita certificazione, le Aree Vaste accreditano formalmente gli allevamenti di svezzamento al commercio extra-regionale. Il mancato rispetto di tali caratteristiche comporta la sospensione dell’accreditamento fino alla rimozione della non-conformità rilevata.

In conseguenza dell’acquisizione di tale qualifica i Servizi di Sanità Animale dovranno provvedere a garantire la stabilità della situazione sanitaria mediante campionamenti a cadenza mensile. I controlli ufficiali prevedono che gli animali degli allevamenti di svezzamento siano sottoposti a prelievo sierologico (almeno 5 capi per produttiva, con un minimo di 10 per azienda ed un massimo di 20). Nel caso siano presenti anatidi, questi vengono subordinati a tamponi cloacali sui singoli soggetti e con la stessa numerosità, e pool di feci fresche. La scelta degli animali da campionare è basata su criteri epidemiologici di priorità, che sono quelli dell’età più elevata, dell’allevamento all’aperto o del rientro da fiere, mostre e mercati.

Infine il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche è chiamato a verificare con appositi sopralluoghi, da effettuarsi almeno 2 volte all’anno, il mantenimento dei requisiti riscontrati al momento dell’accreditamento, e che gli accertamenti previsti rientrano nell’ambito delle “attività veterinarie indifferibili” anche nel contesto attuale di lotta alla pandemia da Covid.

 

Dott. Giuseppe Iacchia 

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Categorie: Influenza aviare
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