Ordinanza 6 giugno 2017 - PROROGA E MODIFICA DELL’O.M 28 MAGGIO 2015 IN MATERIA DI TBC, BRUCELLOSI E LEUCOSI
L'ordinanza 28 maggio 2015 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi bovina enzootica, è stata prorogata per ulteriori 12 mesi.
E’ probabile che tra un anno ci troveremo di fronte ad un’ulteriore estensione della stessa norma in quanto il Ministero ritiene necessario assicurare livelli elevati di tutela della Salute degli Animale e della Sanità Pubblica in attesa dell'adozione, entro il 21 aprile 2019, degli atti del Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, concernente il potenziamento delle misure di Sanità Animale che entreranno in vigore definitivamente il 21 aprile 2021.
Le attività veterinarie svolte dalle Unità Operative di Sanità Animale sono ritenute, a ragione, indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione di alcune patologie che per loro natura possono interessare l'uomo, ed infatti in Europa si riscontra un generale calo di prevalenza delle zoonosi comprese nell’Ordinanza in questione (tubercolosi, brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica). Viceversa la brucellosi bufalina costituisce l’unica eccezione a questo trend positivo, mostrandosi in espansione e sulla cui eradicazione è necessario concentrare la sorveglianza prevista dall’Ordinanza prorogata anche a tal fine.
Il Ministro della Salute ha inoltre considerato necessario modificare l'Ordinanza del 28 maggio 2015 per assicurare l'adozione di corrette e repentine misure sanitarie a seguito del sospetto di positività di malattia e per consentire un veloce avvio dell'indagine epidemiologica ed un urgente inserimento dei dati dei focolai nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN).
Queste significative note nella norma sono volte ad accelerare le tempistiche di risposta del S.S.N. e tengono conto delle raccomandazioni rivolte all’Italia a superare le criticità stigmatizzate dalla Commissione Europea che, con nota SANTE/G5/3244502 del 3 agosto 2015, ha evidenziato carenze nell'inserimento dei dati nel sistema e ritardi nei tempi di avviamento delle indagini epidemiologiche.
Con lo scopo di apportare le dovute migliorie alle procedure messe in atto nel nostro territorio, viene definito uno scadenzario stringente di due giorni al massimo, dal momento del sospetto di positività, per avviare l'indagine epidemiologica ed inserire ogni altro dato disponibile ed utile nel Sistema SIMAN (in caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica in allevamento ovicaprino, bovino e bufalino).
Acquisite le prime risultanze relative agli accertamenti clinici, anatomo-patologici, sierologici, microbiologici o ai rintracci, una volta confermato il focolaio, il Servizio Veterinario prosegue velocemente nell'approfondimento, eventualmente avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale o dell'IZS competente per territorio, al fine di individuare strategie per la rapida estinzione del focolaio ed il contenimento dell'infezione e per determinarne le cause dell'insorgenza.
Sempre entro due giorni è necessario revocare la qualifica sanitaria dell’allevamento e notificare al proprietario o al detentore l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti, procedimento di eliminazione da attuarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Parimenti, entro due giorni dall'esclusione del sospetto o dall'estinzione del focolaio, il Servizio Veterinario deve inserire nel SIMAN la cancellazione del sospetto, o l'estinzione del focolaio, e provvedere a riassegnare la qualifica sanitaria all’allevamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Autore: Dr. Giuseppe Iacchia