Il passaporto europeo (Pet passport) è un documento di identificazione dell'animale da compagnia (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013) che viene rilasciato dai Servizi Veterinari di Sanità Animale di ogni Area Vasta dell'A.S.U.R. in cui il proprietario è residente o domiciliato.
Il passaporto, di forma tipografica standard, redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio (ed in inglese), sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE; ha un formato facilmente controllabile, include informazioni dettagliate sullo stato sanitario degli animali e sui certificati di vaccinazione antirabbica, comprende una sezione relativa agli esami clinici e alla legalizzazione, in modo che possa essere utilizzato anche per i movimenti al di fuori della Comunità Europea. La Legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su tale documento.
In applicazione dell’articolo 44 del Regolamento (UE) 576/2013 “Misure transitorie relative ai documenti di identificazione”, il passaporto definito dalla Decisione 2003/803/CE, debitamente compilato, è da considerarsi conforme al nuovo Regolamento, se rilasciato dal veterinario autorizzato prima del 29 dicembre 2014.
Nello specifico, per il rilascio del PET PASSPORT è necessario:
- che gli animali siano indentificati tramite tatuaggio (ancora possibile per chi lo avesse effettuato prima del 3 luglio 2011), o meglio tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore). Il numero del microchip, oppure del tatuaggio, va riportato sul passaporto dell'animale e reso immodificabile mediante apposizione di una pellicola trasparente plastificata e non asportabile senza danneggiare irreparabilmente il documento;
- che siano iscritti all’anagrafe canina regionale gestita tramite il Sistema Informativo SIVA;
- che siano trattati contro l’echinococco multilocularis per la movimentazione verso la Finlandia Regno Unito, Irlanda e Malta nei cinque giorni prima della partenza (tali trattamenti sono disciplinati dal Regolamento Delegato UE n. 1152/2011 della Commissione del 14/07/2011);
- che siano in possesso del certificato attestante la vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 21 giorni e da meno di un anno (modello 12) rilasciato dal proprio Medico Veterinario Libero Professionista (attualmente sono anche in commercio vaccini avente un periodo di validità di 3 anni);
- che abbiano preventivamente effettuato il pagamento di una nota di prestazione pari a € 10,37 presso gli sportelli dell’ASUR Marche o tramite Bollettino Postale, con codice regionale causale B57 sul c.c.p. proprio di ogni Servizio Veterinario di ogni singola Area Vasta.
Il rilascio del passaporto, o eventualmente del duplicato, sarà annotato a cura del Servizio Veterinario competente nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina SIVA;
Ciascun Paese membro, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 576/2013, può autorizzare l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane (84 giorni) e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati e di età compresa tra le 12 e 16 settimane (rispettivamente 84 e 112 giorni), non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione. Sul sito della Commissione europea alla pagina Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) - Young Animals sono consultabili le posizioni dei vari Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di cuccioli al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario e senza finalità commerciali.
Il passaporto deve essere rilasciato ai proprietari di cani, gatti e furetti che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica. In questo caso, se non accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti, gli animali possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione del proprietario o della persona autorizzata (allegato I, parte 1, del Regolamento UE 577/2013); nell’attestazione vanno riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto. Le dichiarazioni devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello stato membro di destinazione ed in inglese.
In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario deve inoltrare formale denuncia ai Carabinieri, copia della denuncia deve essere fatta pervenire al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Asur che provvederà al rilascio, se richiesto, del duplicato; in tal caso, il Veterinario Ufficiale annoterà nella pagina di retro della copertina: “Duplicato, sostituisce il passaporto n°…..”.
In caso di cessione dell’animale, il proprietario comunica al Servizio Veterinario il trasferimento di proprietà entro i termini prescritti dalla normativa (nelle Marche entro 10 giorni, ai sensi dell’art 9 della Legge Regionale 10/1997 e s.m.i.). Il Veterinario Ufficiale provvederà ad effettuare la variazione anche sul passaporto, previo pagamento di una nota di prestazione effettuato pari a € 5,66 presso gli sportelli dell’ASUR Marche o tramite Bollettino Postale, con codice causale A34 sul c.c.p. proprio di ogni Servizio Veterinario di ogni singola Area Vasta.
In caso di morte dell’animale il proprietario deve comunicare il decesso al Servizio Veterinario, che provvede al ritiro del passaporto ed al suo annullamento.