Giorgia Capezzone, Elisabetta Lucidi, Anna Maria Pace UOC IAOA AST Ancona
Valentina Mozzi UOC IAOA AST AN fino al 2023
Tabella acronimi

Introduzione e panorama normativo
L’esecuzione dei Controlli Ufficiali (CU) è disciplinata dal Reg.(UE) 2017/625: il regolamento stabilisce che per «CU» si intendono attività eseguite dalle Autorità Competenti (AC) - o organismi delegati - finalizzati alla verifica del rispetto, da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), delle norme cui il regolamento stesso si riferisce. Il regolamento, tra gli obblighi in capo all’AC, nell’esecuzione dei CU, stabilisce l’obbligo di eseguire i CU secondo procedure documentate e di redigere documentazione scritta dei CU effettuati.
Si precisa che la presente analisi si riferisce unicamente ai CU effettuati tramite ispezione presso le imprese registrate ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, nel territorio dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, eseguiti nel triennio 2022-2024.
Struttura Scheda di Controllo Ufficiale (SCU)
Facendo riferimento al Reg.(UE) 2017/625 art. 13 c. 1, la documentazione scritta dei CU effettuati comprende, come minimo, una descrizione degli obiettivi dei CU, i metodi di controllo applicati, gli esiti dei CU e se opportuno, l’indicazione delle azioni che le AC richiedono all’OSA di porre in essere sulla base degli esiti dei CU.
Tale documentazione consiste nel verbale di ispezione o Scheda di Controllo Ufficiale (SCU).
La SCU adottata dal personale ispettivo della Unità Operativa Complessa Igiene degli Alimenti di Origine Animale (UOC IAOA) della AST di Ancona, oltre alle informazioni minime in precedenza indicate, prevede la valutazione di 13 Requisiti, per ciascuno dei quali dovrà essere espresso un giudizio di conformità (SI), di Non Conformità (NC) o di Inadeguatezza (nc), sulla base delle evidenze raccolte nel corso dell’ispezione.
Le evidenze sono raccolte sia con l’osservazione che dall’intervista al personale ed il riesame delle registrazioni e dei controlli effettuati dagli OSA, attraverso l’ispezione visiva dei locali, delle attrezzature e degli alimenti presenti presso l’Impresa Alimentare (IA), il controllo delle condizioni igieniche degli ambienti ispezionati, la valutazione dell’applicazione delle procedure pre-requisito e delle procedure di lavoro che scaturiscono dall’analisi dei pericoli, l’esame dei documenti relativi alla rintracciabilità (cfr. art 14 Reg. (UE) 2017/625).
I requisiti elencati nella SCU, utilizzata per documentare il CU, ricalcano in qualche modo l’elenco sopra riportato e forniscono un’utile traccia per la raccolta delle evidenze nonché consentono una migliore rendicontazione delle attività svolte e rendono disponibili dati utili per la valutazione e l’analisi del numero e del tipo di non conformità (NC/nc), come meglio di seguito analizzato.
Motivi del controllo
I CU sono effettuati sulla base di una programmazione, di norma annuale, che tiene conto principalmente del rischio e di una “frequenza adeguata” (cfr. art 44 Reg. (UE) 2017/625); più precisamente i CU vengono programmati sulla base del numero e delle dimensioni degli stabilimenti, delle risorse umane ed economiche disponibili, della categorizzazione del rischio per le differenti tipologie di attività, dei dati sugli stati di allerta e degli esiti dei controlli precedenti cfr. Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 49 del 20/03/2017.
I CU effettuati sulla base di tale programmazione sono eseguiti come controlli programmati. I CU possono essere, inoltre, eseguiti in maniera non programmata per altri “motivi” quali segnalazione, domanda, allerta, verifica prescrizioni, etc.
Nel caso dei controlli “programmati” sono di norma considerati tutti i requisiti, al fine di effettuare una valutazione complessiva del grado di conformità alla normativa applicabile, per l’attività oggetto del controllo, e per poter avere elementi di input alle future programmazioni dei CU.
Requisiti del controllo
Come detto in precedenza il CU svolto deve essere documentato mediante la redazione di una SCU e le informazioni in essa contenute andranno ad alimentare l’applicativo regionale DATAFARM che costituisce il database per l’analisi critica dei risultati dei CU effettuati e per la successiva programmazione dell’attività.
La SCU può essere generata direttamente mediante l’applicativo DATAFARM oppure i contenuti del documento, elaborato in maniera cartacea, possono essere riportati successivamente nell’applicativo, al fine di avere dati sempre aggiornati per la successiva rendicontazione.
Nella AST Ancona, inoltre, il personale ispettivo della UOC IAOA ha deciso di utilizzare e mantenere aggiornato un file Excel – denominato “Registro Attività” - su un percorso condiviso accessibile a tutti gli operatori, sul quale vengono registrati gli accessi ispettivi, sia programmati che non programmati, effettuati nelle attività registrate ai sensi del Reg. CE 852/04: tale registrazione consente di monitorare costantemente il grado di avanzamento della programmazione e l’esecuzione dei CU, di avere evidenza della tipologia e del numero di attività non programmate e sinteticamente degli esiti del CU. Tale strumento consente, inoltre, di registrare, ai fini di una più puntuale rendicontazione, le attività di CU svolte presso IA senza una sede operativa registrata nel territorio di competenza della AST, che pertanto non sono registrabili mediante l’applicativo DATAFARM, quali OSA del commercio ambulante, commercio conto terzi e manifestazioni temporanee quali fiere e sagre.
Analogamente ai requisiti definiti nel capitolo “Ispezioni” del D.D.P.F.V.S.A. n. 49/2007 e riportati nell’applicativo DATAFARM, la SCU adottata dal personale ispettivo della UOC IAOA della AST di Ancona, prevede la valutazione di 13 Requisiti:
- Registrazione/Riconoscimento
- Condizioni strutturali ed attrezzature
- Approvvigionamento idrico
- Lotta agli infestanti
- Igiene del personale e delle lavorazioni
- Condizioni di pulizia e sanificazione
- Materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Etichettatura
- Rintracciabilità / Ritiro e richiamo
- HACCP
- Criteri microbiologici / 2073
- Gestione scarti, rifiuti e sottoprodotti
- Sistema di stoccaggio e trasporto.
Valutazione dei requisiti
Come in precedenza riportato, per ciascun requisito valutato, sulla base delle evidenze raccolte può essere espressa una valutazione di piena conformità o una valutazione di “non conformità” rispetto alla normativa di riferimento: tale non conformità potrà essere definita come non conformità maggiore o come non conformità minore o inadeguatezza.
Sulla base della Determina del Direttore Generale ASUR (Azienda Sanitaria Regionale Unica) n. 784 del 22/12/2016 “Procedura di gestione Non Conformità” , ad oggi formalmente superata, ma che ancora costituisce, a livello regionale, un riferimento utilizzato particolarmente per gli atti di gestione delle non conformità, è definita come “inadeguatezza” la mancanza parziale di un requisito o di una procedura previsto dalla normativa applicabile, mentre è definita “Non Conformità” la mancanza totale di un requisito o di una procedura previsto dalla normativa applicabile.
Nei fatti, per la valutazione delle evidenze raccolte in relazione a ciascun requisito, sulla base delle indicazioni contenute nella “Procedura Operativa Adozione Provvedimenti e Modulistica” con ID 557111 del 14/05/2024 dell’AST Ancona, si ritiene di dover prendere in considerazione la definizione di “non conformità” data dal D.Lgs. 27/2021 all’art. 5, comma 1, che recita:
“Si definiscono come:
a) non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
b) non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.”
Tali definizioni impongono dunque all’AC di effettuare una valutazione più complessa, che tenga conto di tutte le evidenze raccolte, nonché della natura e delle dimensioni dell’IA e delle caratteristiche degli alimenti prodotti; ne consegue anche una maggiore necessità di procedure documentate/istruzioni di lavoro e di formazione per il personale addetto al CU, al fine di garantire omogeneità e trasparenza nella valutazione e rendere confrontabili gli esiti dei CU svolti.
Con particolare riferimento alla trasparenza ed all’omogeneità dei CU, si rende, peraltro, opportuna una registrazione ed una descrizione, per quanto sintetica, delle evidenze raccolte intese come osservazione di locali, attrezzature, prodotti alimentari e non, procedure di lavoro, documentazione visionata, dichiarazioni raccolte all’intervista, sia in relazione agli aspetti valutati come pienamente conformi, che per quelli non conformi, in maniera che siano adeguatamente descritti gli elementi sulla base dei quali è stato formulato il giudizio espresso.
Quando l’AC individua una non conformità deve adottare i provvedimenti necessari affinché sia posto rimedio, dando la priorità alle azioni necessarie ad eliminare o contenere i rischi per la sanità pubblica (umana, animale, vegetale), per determinare l’origine, l’entità e le responsabilità della NC/nc (cfr. artt. 137-138 Reg. (UE) 2017/625).
Le azioni che concretamente possono essere adottate dalla AC sono pertanto sequestro (amministrativo o penale), blocco ufficiale, sospensione, anche solo parziale, dell’attività, disposizioni/prescrizioni in relazione ai prodotti o ai locali o alle procedure di lavoro.
Introduzione ai dati oggetto di analisi
I dati presi in considerazione sono quelli relativi ai controlli effettuati negli anni 2022, 2023 e 2024 fino al 31/08/2024; si è valutato di prendere in considerazione questi anni in quanto si è ritenuto che i dati relativi agli anni precedenti fossero ancora inficiati dall’effetto della pandemia COVID 19, con conseguenti restrizioni circa le attività ispettive sul territorio, le chiusure e le limitazioni di orario delle attività, etc. Inoltre, a partire dal 2022 nell’AST Ancona è stato intrapreso in maniera strutturata un percorso condiviso tra il personale ispettivo afferente a zone territoriali inizialmente autonome, con conseguente condivisione di procedure di lavoro e sistemi di registrazione dei dati.
Sono stati considerati i dati relativi ai controlli ispettivi (escludendo gli accessi effettuati nelle IA per i campionamenti eseguiti in base al piano regionale di campionamento c.d. PAMA) prendendo in primo luogo in considerazione il motivo del controllo: si è pertanto proceduto con la distinzione, per ogni anno, tra controlli programmati e controlli non programmati: tra i controlli non programmati si annoverano quelli che vengono effettuati su segnalazione, su domanda, per allerta, escludendo quelli effettuati per la verifica delle prescrizioni che, pur essendo controlli non programmati, sono stati conteggiati separatamente.
Si è poi proceduto a considerare gli esiti di tali controlli, indipendentemente dal motivo dello stesso, ed in particolare i provvedimenti che ne sono scaturiti, suddividendoli tra prescrizioni per nc, prescrizioni per NC, sospensioni, sequestri, sanzioni e Notizie di Reato (NdR).
Inoltre, per le nc, per le quali è stata adottata la Scheda di Accertamento Inadeguatezze e Tempi di Adeguamento (SAITA), e per le NC, per le quali sono stati adottati il provvedimento della prescrizione con sanzione amministrativa o della sospensione con sanzione amministrativa, sono stati considerati i requisiti risultati Non Conformi.
Per quanto riguarda i provvedimenti adottati si precisa ulteriormente che nella presente analisi non sono stati considerati i provvedimenti adottati dalla AC su segnalazione di altri organi di controllo, in assenza di un controllo del personale ispettivo dell’AST Ancona (es. sequestri).
Una menzione a parte viene fatta per il provvedimento della Diffida, non considerata tra i provvedimenti dell’AC, in quanto la registrazione, con gli strumenti in precedenza descritti, è stata introdotta successivamente al 2022, quindi non sarebbe stato possibile avere un dato corretto nel periodo considerato; inoltre attualmente tale provvedimento è stato adottato in un numero limitato di casi e per un’unica situazione di NC: il mancato aggiornamento della registrazione dell’IA, in presenza di svolgimento di una attività non notificata, in uno stabilimento notificato per altre attività, in presenza di requisiti strutturali, organizzativi e documentali comunque conformi.
Per l’estrazione dei dati sopra elencati è stato utilizzato l’applicativo DATAFARM ed i file Excel “Registro Attività”, compilati per ogni anno di interesse.
Operativamente, dall’applicativo DATAFARM si è proceduto all’estrazione, in un file Excel, dei dati relativi ai requisiti valutati nc/NC a seguito di CU: in particolare dalla sezione "Report controlli” della Dashboard, si è proceduto a selezionare la pagina dei "Report Non Conformità", dove è stato inserito il periodo di interesse, producendo un foglio di lavoro per ciascun anno, con indicazione del numero di nc/NC riscontrate per ciascun requisito. I dati riportati in ciascun documento “Sintesi Non Conformità per procedure” generato da DATAFARM sono stati ulteriormente raggruppati in un foglio di lavoro unico riepilogativo del numero di nc/NC per ciascun requisito per ciascun anno.
Sono stati utilizzati invece i “Registri Attività” per costruire un foglio di lavoro in cui sono riportati, per ciascun anno, i CU effettuati ed i provvedimenti adottati come sopra descritto.
Analisi dei dati triennio 2022-2024
Andamento del numero dei controlli per anno, nel triennio di riferimento

Grafico 1 – Ispezioni effettuate: confronto tra ispezioni programmate ed ispezioni non programmate nel triennio di riferimento

Grafico 2 – Andamento delle ispezioni sulla base del motivo del controllo – nel triennio di riferimento
Nell’anno 2022 sono stati effettuati 263 accessi ispettivi programmati; questo numero si riduce leggermente l’anno successivo, durante il quale sono state fatte 244 ispezioni programmate mentre nel 2024 il trend decrescente non sembra essere confermato, seppure il dato di 196 ispezioni al 31/08/2024 sia un dato parziale.
Di contro si evidenzia un trend crescente per le attività ispettive non programmate (escluse le ispezioni per verifica di prescrizione) con 324 attività nel 2022, 332 nel 2023 e 233 fino al 31 agosto 2024. L’aspetto rilevante, rispetto a quest’ultimo dato, è il sempre più frequente coinvolgimento del personale ispettivo dell’AST a seguito di segnalazioni di altre Autorità che, alla luce dei recenti interventi legislativi, hanno l’obbligo di chiedere l’intervento dell’Autorità sanitaria competente se riscontrano delle criticità sulla sicurezza degli alimenti nel corso di attività di controllo effettuate per altre finalità.
Si evidenzia inoltre un aumento del numero di controlli effettuati per la verifica delle prescrizioni (sia a seguito di nc che di NC) con 166 ispezioni nel 2022, 190 nel 2023 e 118 nel 2024: poiché tale dato non trova un preciso riscontro in un aumento del numero di nc/NC rilevate nel triennio preso in considerazione, una possibile spiegazione a tale andamento si può ricondurre ad una maggiore puntualità nella verifica delle prescrizioni alla scadenza dei tempi stabiliti per la risoluzione.
In generale, il numero totale di ispezioni vede un trend in leggero aumento con 753 accessi ispettivi nel 2022 e 766 nel 2023, confermato dal dato di 547 ispezioni al 31/08/2024.
Dunque, se da un lato nel 2023 le ispezioni programmate si sono ridotte rispetto all’anno precedente, sono però aumentate le ispezioni non programmate e, comunque, in generale è evidente che ogni anno le ispezioni non programmate sono numericamente maggiori rispetto alle ispezioni programmate.
I suddetti dati sono di seguito rappresentati graficamente mediante istogrammi, al fine di facilitare il confronto nel triennio preso in considerazione.
Non conformità e azioni conseguenti, nel triennio di riferimento

Grafico 3 – Provvedimenti adottati a seguito di non conformità riscontrate nel triennio di riferimento
Come si evidenzia nel Grafico 3, le nc sono la tipologia di non conformità maggiormente riscontrata: negli anni 2022 e 2023 sono state rilevate rispettivamente 150 e 151 nc, dato che risulta pressoché in linea con le 107 nc rilevate fino al 31/08/2024.
Nettamente inferiori sono le NC, che sono state pari a 37 e 28 negli anni 2022 e 2023; nell’anno 2024 il trend in diminuzione non risulta essere confermato in quanto al 31/08/2024 sono state riscontrate già 29 NC.
Un trend che è evidentemente in aumento è quello delle Sanzioni Amministrative che, se nel 2023 è sceso ad un numero di 35 rispetto alle 47 dell’anno 2022, alla data del 31/08/2024 risulta già pari a 58. Si precisa che in alcuni casi, a seguito di un CU in cui siano state rilevate NC, sono state elevate più sanzioni amministrative e questo spiega il motivo per cui si registrano più sanzioni rispetto alle NC ed ai relativi provvedimenti prescrittivi.
Il provvedimento di sospensione, adottato in 14 casi nel 2022 e in 10 nel 2023, è stato disposto 10 volte fino al 31/08/2024.
I Sequestri Amministrativi e Penali effettuati dall’AST Ancona sono stati pari a 10 nell’anno 2022 e si sono dimezzati nel 2023, mentre nell’anno in corso si rileva un aumento attestato da un numero di Sequestri pari a 14 alla data del 31/08/2024.
Le NdR mostrano un andamento crescente, infatti da 4 nel 2022 a 6 nel 2023 e a 9 nel 2024, considerando che quest’ultimo dato – essendo parziale – potrebbe aumentare.
L’aumento del numero di sequestri e sanzioni, nonché nel numero di NdR, che si evidenzia nel 2024, è in parte riconducibile ad un’attività ispettiva mirata al controllo di prodotti di origine cinese richiesta dal Ministero della Salute ed effettuata nei primi tre mesi dell’anno in corso: difatti nella quasi totalità di questi controlli sono state rilevate NC che hanno necessitato dell’adozione dei provvedimenti suddetti. Inoltre, il trend crescente dei provvedimenti di sequestro e dell’applicazione di sanzioni amministrative, nonché delle NdR, rilevato nell’anno in corso rispetto ai precedenti è coerente con l’aumento delle ispezioni non programmate, effettuate principalmente su richiesta/segnalazione di altri organi di controllo, in quanto tali richieste e segnalazioni vengono effettuate a fronte di situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Analisi dei requisiti non conformi
Dall’analisi dei requisiti che sono risultati più frequentemente Non Conformi o inadeguati emerge, nel triennio di interesse, che possiamo individuare 4 requisiti per i quali più frequentemente la valutazione è di NC/nc.

Grafico 4 – Andamento delle non conformità per requisito - nel triennio di riferimento
Il requisito “Condizioni strutturali ed attrezzature” è quello per il quale in tutti e tre gli anni sono state riscontrate il maggior numero di NC/nc: 188 nel 2022, 197 nel 2023 e 152 al 31/08/2024, con un trend in aumento. Le NC/nc rilevate sono riconducibili prevalentemente a nc, principalmente imputabili alla carente manutenzione dei locali e delle attrezzature (es. usura delle superfici di lavoro, soluzioni di continuo dei rivestimenti, guarnizioni dei frigoriferi non integre); le NC, invece, coincidono con situazioni strutturali non compatibili con il proseguimento dell’attività o con l’utilizzo di un’attrezzatura, atteso che rappresentano un rischio immediato per la sicurezza degli alimenti; inoltre la NC può essere determinata dall’evidenza della mancata applicazione della procedura di manutenzione descritta ed adottata dall’OSA.
Per il requisito “Condizioni di pulizia e sanificazione” sono state rilevate 77 NC/nc nel 2022, 119 nel 2023 e 74 nel 2024, fino al 31/08; anche in questo caso il numero di NC/nc risulta in crescita nel triennio in esame. Per il requisito “Condizioni di pulizia e sanificazione”, si evidenzia come una NC al primo accesso ispettivo sia correlata a condizioni di pulizia non compatibili con il prosieguo dell’attività, mentre frequentemente si può verificare la circostanza per cui condizioni di nc iniziali non vengano correttamente risolte e pertanto al secondo controllo il requisito risulti NC, per mancata ottemperanza alle prescrizioni con applicazione della relativa sanzione amministrativa.
Per questo requisito la definizione di NC è da ricondurre alla valutazione di un rischio immediato per la sicurezza degli alimenti, al primo accesso ispettivo, con conseguente sospensione dell’attività, mentre condizioni di pulizia inadeguate, che a giudizio dell’ispettore non comportano un pericolo immediato per la sicurezza alimentare e risultano comunque compatibili con il prosieguo dell’attività stessa, vengono di norma considerate come nc, con tempi di risoluzione generalmente piuttosto brevi.
Per il requisito “HACCP” sono state riscontrate: 69 NC/nc nel 2022, 78 NC/nc nel 2023 e 58 NC/nc al 31/08/2024, che evidenzia anche per questo requisito un trend in crescita del numero di NC/nc. Le NC rilevate per questo requisito ricadono generalmente in due tipi di situazioni: la totale assenza di un piano di autocontrollo oppure il mancato rispetto delle procedure di monitoraggio dei CCP previste nel manuale adottato dall’OSA, con particolare riferimento alle registrazioni non aggiornate. Nel primo caso, la totale assenza di una analisi dei pericoli documentata dall’OSA, con evidenza di situazioni di rischio per la sicurezza alimentare, comporta il provvedimento di sospensione dell’attività; diversamente, come si rileva più frequentemente, il mancato rispetto delle procedure di monitoraggio dei CCP, comporta il provvedimento di prescrizione, con ripristino immediato della conformità al requisito. Le nc per questo requisito si riferiscono principalmente a situazioni in cui la documentazione non è completa, seppure presente nelle sue parti sostanziali.
In ultimo, tra i requisiti per i quali si rilevano più frequentemente NC/nc, si registra quello della “Lotta agli infestanti”: in questo caso sono state riscontrate: 66 NC nel 2022, 89 NC nel 2023 e 54 NC al 31/08/2024, con un trend in aumento del numero tra il 2022 ed il 2023, senza peraltro rilevare un significativo miglioramento nell’anno 2024. Per quest’ultimo requisito una NC rilevata al primo accesso ispettivo comporta anche la sospensione dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa per il mancato rispetto del requisito previsto dal Reg. CE 852/04. In casi frequenti, inoltre, la NC può scaturire dalla mancata risoluzione delle nc rilevate al primo controllo (es. adozione di una procedura di monitoraggio non adeguata), che risultano in aumento atteso che per questo requisito è cresciuta l’attenzione degli ispettori, in fase di ispezione, ed il criterio di valutazione della conformità del requisito è maggiormente improntato alla valutazione delle misure di prevenzione messe in atto dagli OSA.
Oltre ai requisiti precedentemente considerati nel dettaglio (Condizioni strutturali ed attrezzature, Condizioni di pulizia e sanificazione, HACCP e Lotta agli infestanti), anche per i restanti requisiti oggetto di valutazione si rileva – nella maggior parte dei casi – un aumento del numero di NC/nc, particolarmente evidente nel 2024.

Grafico 5 – Analisi dei requisiti non conformi - nel triennio di riferimento
Andamento delle non conformità, nel triennio di riferimento

Grafico 6 – Andamento del numero di non conformità riscontrate – nel triennio di riferimento

Grafico 7 – Numero di ispezioni con nc/NC rispetto al totale delle ispezioni – nel triennio di riferimento
Preliminarmente si può evidenziare dai dati rappresentanti nel Grafico 6 un aumento del numero di non conformità rilevate durante le attività di controllo ufficiale, siano esse programmate, che non programmate, indipendentemente dalla valutazione della non conformità e dai provvedimenti adottati, tenuto conto del dato relativo all’anno 2024, che è un dato parziale; in generale si evidenzia come la somma delle NC/nc rilevate indipendentemente dal requisito considerato, sia in aumento nel triennio con un numero totale pari a 646 nel 2022, 678 nel 2023 e 523 nel 2024, coerentemente con l’aumento del numero di ispezioni ed in particolare del numero di ispezioni non programmate, effettuate a seguito di segnalazioni o richieste di altre Autorità.
Dal Grafico 7 si evince inoltre che la percentuale di ispezioni durante le quali vengono riscontrate non conformità, indipendentemente dalla loro gravità, è pari a circa il 25% delle ispezioni totali e tale percentuale resta costante nel triennio di riferimento (24,8%, 23,4% e 24,9 % rispettivamente nei tre anni considerati): pertanto circa un’impresa alimentare su quattro risulta non conforme per uno o più requisiti.
Nell’analisi delle risultanze dei CU e dei conseguenti provvedimenti intrapresi emerge come sia fondamentale, a parere di chi scrive, assicurare un approccio il più possibile omogeneo e trasparente nella valutazione delle evidenze raccolte e dei provvedimenti conseguenti, al fine di poter attribuire ai dati descritti la capacità di interpretare la realtà del settore della produzione e della somministrazione di alimenti, oltre che, evidentemente, a tutela degli operatori del settore. Con questo scopo è stato avviato dal 2022 dagli ispettori che effettuano il CU sulle IA registrate, un percorso di condivisione, finalizzato alla valutazione ed interpretazione delle evidenze acquisite in sede di sopralluogo, per uniformare la conduzione e le risultanze del CU, con particolare riferimento all’inquadramento delle evidenze acquisite all’interno dei singoli requisiti ed all’interpretazione e valutazione delle stesse.