Indicazioni a carattere sanitario per introdurre in Italia animali da compagnia al seguito di viaggiatori.
Disposizioni generali per gli animali provenienti da Paesi UE e da Paesi Terzi
L’introduzione di cani, gatti e furetti, sia da Paesi dell’Unione Europea che da Paesi terzi può avvenire solo se vengono rispettate le seguenti disposizioni:
- Cani, gatti e furetti devono essere identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011 o mediante microchip (trasponditore)
- È vietato introdurre in Italia cani, gatti e furetti:
- di età inferiore alle dodici settimane (84 giorni), che non siano stati vaccinati per la rabbia;
- di età tra le dodici (84 giorni) e le sedici settimane (112 giorni) che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del Regolamento UE 576/2013 e pertanto non siano ancora protetti nei confronti della malattia. Infatti il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva (non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione fissato dal fabbricante per la prima vaccinazione) e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva.
L’Italia non si avvale delle possibilità di deroghe all’obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli, concesse ai Paesi membri dagli articoli 7 e 11 del Regolamento (UE) 576/2013.
- Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massino di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013). Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga:
- Se gli animali provengono da un Paese dell’Unione Europea devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 90/425/CEE e s.m.
- Se gli animali provengono da un Paese terzo devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE e s. m., affinché siano soggetti ai controlli veterinari da parte dei posti di ispezione frontalieri (PIF) previsti dalla Direttiva 91/496/CEE e s.m.
- Normalmente il proprietario o la persona autorizzata dovrebbe accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata
- Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
Oltre alle disposizioni generali, vigono condizioni diverse a seconda che gli animali provengano dai Paesi membri dell'Unione europea o dai Paesi terzi.