Con la nota 0010270-26/04/2022-DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute Direzione Generale Della Sanita’ Animale e dei Farmaci Veterinari Uffici 2 e 4 introduce un’importante innovazione ed una sostanziale semplificazione, nella compilazione della sezione riservata ai trattamenti, nel classico Modello 4 di trasporto previsto in primis dal noto D.P.R. 320/54.
Già con la nota DGSAF 7543 del 24/03/2021 venivano introdotte funzionalità per rendere disponibile in BDN l’integrazione automatica dei dati presenti nel Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (ricetta veterinaria elettronica) nella sezione “Trattamenti” del modello 4 informatizzato per i bovini movimentati verso macello. In questo caso l’operatore, qualora avesse accertato inesattezze nei trattamenti proposti in automatico dalla BDN, avrebbe potuto non confermarli al momento della compilazione del modello 4 ed invece reinserirli manualmente nella pagina web del modello 4.
Le eventuali modifiche apportate dagli operatori vengono rese disponibili in Vetinfo per le possibili verifiche da parte dei Servizi Veterinari competenti
Tornando a questo ulteriore step inerente all’attivazione della funzionalità di “integrazione automatica dei trattamenti” nella compilazione del documento di accompagnamento informatizzato, così come riportato nella nota del 26 aprile, il Ministero lo presenta al pari di una nuova agevolazione nella procedura di inserimento delle informazioni relative ai medicinali (con tempi di attesa superiori a zero giorni) somministrati agli animali di diverse. nei 90 giorni precedenti alla predisposizione del modello propedeutico a qualsiasi movimentazione.
Tali trattamenti effettuati sugli animali oggetto di trasporto sono resi visualizzabili digitalmente attraverso l’utilizzo di uno specifico codice (possibile anche in formato QR code) riportato sullo stesso documento informatizzato.
Tramite tale codice il sistema informativo Vetinfo consente a tutte le figure interessate (Autorità Competenti, OSA delle strutture di partenza e di arrivo ed il Responsabile del macello di destinazione), di accedere alle informazioni riguardo i trattamenti registrati per gli animali movimentati singolarmente, inclusi quelli effettuati negli allevamenti precedenti all’ultimo da cui essi sono movimentati (per gli animali introdotti dall’estero da meno di tre mesi l’operatore deve inserire manualmente eventuali trattamenti, di cui lui è direttamente a conoscenza, somministrati precedentemente).
Si precisa che l’integrazione automatica dei trattamenti nel modello 4 riguarda gli animali Identificati con marca auricolare singola (bovini, equini, ovini e caprini) e i gruppi di avicoli. Per gli operatori che viceversa movimentano gli animali per partita resta in essere la funzionalità di compilazione manuale, riportata dall’allevatore (o da chi delegato) alla partenza, desumendolo dal proprio registro dei trattamenti e selezionando quelli pertinenti allo specifico insieme di animali da movimentare, o aggiungere manualmente anche ulteriori trattamenti somministrati prima dell’arrivo nel proprio stabilimento.
Quando viene compilato il certificato di trasporto verso il macello, l’operatore (o suo delegato), deve mettere a disposizione, su supporto informatizzato o cartaceo, il documento contenente le informazioni sui trattamenti farmacologici desumibili dal codice riportato sullo stesso modello 4.
Si ritiene così assolto l’obbligo di trasmissione delle informazioni anche in caso di eventuale temporanea assenza di rete internet nel luogo di destinazione degli animali.
In carenza di tali informazioni, gli animali al mattatoio saranno oggetto di macellazione differita o, qualora ciò non fosse possibile, sottoposti obbligatoriamente a campionamenti ufficiali per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive, in questo caso spese dell’operatore.
Autore: Dr. G. Iacchia