In caso di calamità naturali o derivanti dall’attività dell’uomo, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito ben 25 anni fa, con la Legge n. 225 del 1992, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da essa.
Per quello che concerne il soccorso e la tutela degli animali in caso di emergenza non epidemica, l’autorità competente in materia è stata sempre rappresentata negli anni, dai Servizi Veterinari pubblici. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Protezione Civile, con il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n.1 (Raccolta 2018), e dovuto anche alla sempre maggior attenzione della collettività all’animale come essere senziente e degno di attenzione, si ha un chiaro ed esplicito riferimento normativo, tra le finalità e le attività da svolgere, alle azioni di soccorso e di assistenza agli animali, siano essi d’affezione o da reddito.
Referenti istituzionali in materia, ed inseriti tra le strutture operative del sistema nazionale di protezione civile, sono i servizi sanitari facenti parte del servizio sanitario nazionale, chiamati a rispondere, in caso di eventi calamitosi naturali o dovuti all’uomo come incendi, alluvioni o eventi sismici ad esempio, con azioni dirette o attraverso attività di coordinamento, con il fine di assicurare la migliore assistenza, soccorso e cura degli animali in pericolo, e collaborando con tutti gli altri attori e strutture operative coinvolte nell’emergenza.
Integrazioni normative al testo del decreto, sul ruolo e compiti dei servizi veterinari riguardano, tra gli altri, l’articolo 2, comma 6, che recita: “La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione”.
L’attività dei Servizi Veterinari pubblici nelle emergenze non epidemiche è stata ribadita e puntualizzata anche nei nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza) con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
Orgogliosi della riconferma del ruolo e della validità della professione veterinaria ma anche consci di dover sempre più migliorare le capacità di risposta alle emergenze, in un mondo che evolve rapidamente in termini di variazioni climatiche e soprattutto di eventi estremi avversi che si sommano a ricorrenti fenomeni calamitosi che colpiscono il nostro Paese.
Autore: Dott.ssa Moira Mattioni