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INTRODUZIONE PCRP 2023-2027

  • 5 giugno 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale - PCNP 2023-2027 viene elaborato da ogni Stato Membro, ai sensi del Titolo V del Regolamento (UE) n.  2017/625 e descrive il Sistema dei controlli ufficiali svolti lungo l'intera filiera alimentare al fine di verificare la corretta applicazione della legislazione unionale.

Uno dei principi fondanti del Piano è che la sicurezza degli alimenti possa essere garantita solo mediante un approccio di filiera comprendente tutti i fattori che intervengono direttamente o indirettamente nelle produzioni agro-zootecniche.

Il Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) si propone di integrare ed ottimizzare in ambito regionale tutte le attività di controllo delle Autorità competenti concernenti la sicurezza alimentare, il benessere e la salute animale e la sanità delle piante attraverso una ricognizione completa ed esaustiva di tutte le attività pertinenti.

Il piano copre tutto il campo d’applicazione del Regolamento (UE) n.  2017/625 e si declina nelle 10 aree previste all’articolo 1, comma 2, dello stesso Regolamento, che costituiscono i settori sui quali si effettuano i controlli ufficiali per la verifica del rispetto della normativa unionale:

  1. Gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

  2. L’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;

  3. I mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;

  4. Le prescrizioni in materia di salute animale;

  5. La prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

  6. Le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

  7. Le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

  8. Le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;

  9. La produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

  10. L’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Per quanto riguarda la legislazione sui mangimi e gli alimenti e le disposizioni relative alla salute e al benessere degli animali, il piano si estende all’insieme dei controlli ufficiali previsti da tutti i testi di diritto unionale applicabili e non si limita ai controlli vertenti sull’igiene e la sicurezza dei mangimi e degli alimenti.

Di conseguenza, per quanto riguarda i controlli ufficiali, il piano comprende l’insieme delle disposizioni legislative relative ai mangimi e agli alimenti, compresa, ad esempio, l’igiene dei mangimi e degli alimenti, i materiali a contatto con gli alimenti, gli organismi geneticamente modificati (OGM), l’irradiazione, i requisiti in materia di qualità e di composizione previsti dalla legislazione relativa ai mangimi e agli alimenti, l’etichettatura, gli aspetti nutrizionali, l’agricoltura biologica. In materia di salute animale figura nel piano l’insieme delle malattie e delle questioni disciplinate dalla legislazione unionale.

Il piano copre tutti i prodotti pertinenti: alimenti, mangimi e prodotti non alimentari d’origine animale o non animale, compresi i sottoprodotti animali, e tutte le fasi di produzione (comprese eventualmente l’importazione, la produzione primaria, la trasformazione, la fabbricazione includendo inoltre l’immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita o la consegna al consumatore finale).

Esso non rappresenta una nuova entità da aggiungere alle molteplici attività di controllo ufficiale già esercitate sul territorio, ma lo strumento per l'integrazione e l'ottimizzazione di tali attività.

Ogni anno viene elaborata una relazione che illustra gli esiti delle attività svolte in tutti gli ambiti di interesse sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.  2019/723. Le informazioni forniscono gli elementi indispensabili per la programmazione annuale dei controlli e per l'eventuale modifica del Piano stesso nel corso del periodo di vigenza.

I criteri di riferimento per l'elaborazione del Piano e della relazione annuale sono enunciati nel Titolo V del Regolamento UE n.  2017/625.

 

 

 

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