La rabbia è una malattia infettiva causata da un virus del genere Lyssavirus; si tratta di una zoonosi, ovvero può essere trasmessa dagli animali all’uomo. Il virus può infettare tutti i mammiferi colpendone il sistema nervoso centrale. Poiché non esiste nessuna cura, né per gli animali né per l’uomo, attuabile dopo la comparsa dei sintomi, l’esito è letale nel 100% dei casi se non si interviene tempestivamente dopo la sospetta esposizione.
Sin dal 1954 i servizi veterinari si sono muniti del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/1954), prendendo in considerazione tutti gli aspetti generali e particolari per la gestione della sanità animale e, quindi, prevenire e controllare le malattie animali, zoonosi incluse.
Tuttavia, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale”, il cui punto cardine è rappresentato dal Decreto Prevenzione (Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n.136), è stato abrogato il DPR 320/1954 e, per la prima volta, l’Europa si è dotata di un elenco di malattie trasmissibili soggette alle regole di prevenzione e di controllo introducendo l’esigenza di categorizzare e organizzare in ordine prioritario le misure di sanità animale sulla base di criteri obiettivi, consentendo alle autorità e a tutti gli interessati di concentrarsi sulle priorità essenziali. Le malattie animali vengono classificate in base al rischio e sorvegliate attraverso un capillare tracciamento degli animali stessi e degli stabilimenti in cui si trovano o dai quali vengono movimentati. Individuate la priorità e classificate le malattie sarà poi possibile applicare maggiore flessibilità per adattare le norme alle circostanze locali e ai problemi emergenti. L’applicazione delle misure previste è differenziata a seconda che si tratti di malattie normalmente assenti nell’Unione o sotto controllo in tutti gli Stati Membri o solo in alcuni di essi.
Il Regolamento (UE) 2016/429, viene integrato da numerosi atti delegati e di esecuzione; in particolare il Regolamento delegato (UE) 2020/689 definisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia.
La strategia di controllo dell’infezione rabida da parte dell’autorità competente comprende:
- vaccinazione della popolazione animale interessata;
- attuazione di misure che riducano il rischio di contatto tra animali infetti;
- controllo del rischio di diffusione e introduzione della malattia.
L’autorità competente concentra le misure del programma di eradicazione principalmente sulle volpi selvatiche, le quali costituiscono il principale serbatoio del virus della rabbia, ma può sottoporre alle misure del programma popolazioni animali diverse dalla volpe nel caso in cui questi animali possano rappresentare un rischio significativo.
L’autorità competente ha l’obbligo di:
- effettuare la sorveglianza ai fini di individuare precocemente l’infezione e di valutare l’evoluzione del numero di animali infetti;
- attuare misure di controllo in caso di sospetto o conferma dell’infezione rabida come avviene in caso di morsicatura in assenza di motivazione comprensibile o in contrasto con il normale comportamento oppure nel caso in cui l’animale abbia mostrato un cambiamento inspiegabile di comportamento, cui ha fatto seguito la morte entro 10 giorni;
- applicare misure di riduzione dei rischi di diffusione del virus attraverso il controllo sulle corrette movimentazioni di cani, gatti e furetti, disponendo se necessario, restrizione dei movimenti di tali animali attraverso sequestri o vincoli sanitari.
L’attività capillare di vigilanza e monitoraggio sulle movimentazioni può essere efficace se risulta una buona collaborazione tra medici veterinari liberi professionisti e operanti nella Sanità Pubblica.
Fra le novità introdotte dai Decreti di adeguamento al Regolamento 2016/429 figurano anche nuove regole di vendita a distanza di animali. Con il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 (Decreto Esotici e Selvatici) si prescrivono obblighi di ordine informativo e sanitario nei confronti di chiunque metta in vendita o ceda animali al pubblico. Viene specificatamente stabilito che il proprietario/detentore di un animale, qualora intenda cederlo (a qualsiasi titolo), deve indicare sull’annuncio l’identificativo dell’animale o della fattrice (nel caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge) o comunque mettere a disposizione delle autorità competenti l’identificativo previsto dalla normativa in vigore ed avere una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell’animale.
Dr.ssa Elisa Sgariglia