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LATTE DI SOIA ADDIO!!!

  • 16 giugno 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del 14 Giugno 2017, ha stabilito che i prodotti di origine vegetale non possono presentare nella loro denominazione termini come latte o denominazioni tipiche dei prodotti lattiero caseari, riservati quindi a prodotti di origine animale.

In particolare il Regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che il «latte» è «esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione».

La denominazione «latte» può essere utilizzata «per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata» e tale denominazione può essere utilizzata «congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali».

Risulta, quindi, chiaramente che la denominazione «latte» non può essere legittimamente impiegata per designare un prodotto puramente vegetale ed inoltre le indicazioni esplicative o descrittive volte ad indicare l’origine vegetale del prodotto in questione, come «di soia» o «di tofu», non fanno parte dei termini che possono essere utilizzati congiuntamente alla denominazione «latte» poiché le modifiche che ha subito la composizione del latte suscettibili di essere designate da termini integrativi sono quelle che si limitano all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali, restando esclusa la sostituzione completa del latte da parte di un prodotto puramente vegetale.

Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, lo stesso Regolamento (UE) n. 1308/2013 chiarisce che per «prodotti lattiero‑caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte». Inoltre sono riservate «unicamente ai prodotti lattiero-caseari» le denominazioni «siero di latte», «crema di latte o panna», «burro», «latticello», «formaggio» e «iogurt».

Un «prodotto lattiero‑caseario» deve contenere quindi i componenti del latte, essendo derivato esclusivamente da quest’ultimo. A tal proposito, la Corte ha già statuito che un prodotto lattiero‑caseario, nel quale un componente qualsiasi del latte sia stato sostituito, anche solo parzialmente, non può essere designato con una delle denominazioni sopra indicate. A maggior ragione, lo stesso vale per un prodotto puramente vegetale che non contiene alcun componente del latte.

Esistono delle eccezioni: i prodotti ai quali non si applica quanto detto («prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto») sono stati comunicati da ciascun paese dell’UE e in questo “elenco delle eccezioni” non c’è alcun riferimento né alla soia né al tofu. Per l’Italia le eccezioni ammesse sono le seguenti: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagiolini al burro. (“Elenco delle eccezioni”: Allegato I, Decisione 2010/791/UE).

In conclusione la sentenza stabilisce che la denominazione «latte» e le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero‑caseari non possono essere legittimamente impiegate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco fissato all’allegato I della decisione 2010/791/UE.

La Corte di Giustizia aggiunge infine che le limitazioni stabilite garantiscono ai produttori di latte e prodotti lattiero-caseari condizioni di concorrenza non falsate e, ai consumatori degli stessi, che i prodotti designati dalle suddette denominazioni corrispondano tutti alle stesse norme di qualità, proteggendoli al contempo da qualsiasi confusione quanto alla composizione dei prodotti che intendono acquistare.

Leggi la sentenza in italiano.

Autore: Dott. Stefano Manciola

 

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