In data 29/08/2017 entra in vigore la Legge 4 Agosto 2017, n. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA) che rende obbligatorio per le professioni regolamentate, e quindi anche per i Medici Veterinari, informare per iscritto il cliente (comma 150 e 152).
In particolare il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già stabiliva che “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale”.
La novità in vigore dal 29/08/2017, riguarda il fatto che questi dati dovranno essere forniti al cliente “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” (comma 150 della Legge 124/2017).
Anche per quanto riguarda la misura del compenso resta in vigore quanto già stabilito (“La misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”) ma anche in questo caso diviene obbligatorio fornire queste indicazioni in forma scritta o digitale (comma 150 della Legge 124/2017).
La mancata ottemperanza di questi obblighi non prevede sanzioni ma ciò rappresenta un illecito disciplinare ed espone il professionista a maggior rischio di contestazione della prestazione professionale.
Infine la stessa Legge 124/2017, al comma 152, stabilisce che “Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni”.
A tal proposito FNOVI suggerisce di esporre nella sala d’attesa una comunicazione sulle prestazioni di base erogate dove sia indicato anche il numero di polizza RC professionale (vedi modello fac simile allegato). L’informazione relativa alle prestazioni di base è finalizzata a semplificare gli adempimenti di legge per le prestazioni più frequentemente erogate ma non sostituisce né annulla l’obbligo di consenso informato, accettazione di preventivo, né di assunzione di responsabilità professionale né tutte le comunicazioni al proprietario ritenute necessarie per le prestazioni più complesse.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola