Il 17 Dicembre 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa favorevolmente a proposito di stordimento reversibile nella macellazione rituale.
La questione è emersa in seguito alla contestazione, da parte di diverse associazioni ebraiche e musulmane, di una legge regionale della Regione delle Fiandre (Belgio), del 7 luglio 2017, che vieta la macellazione senza previo stordimento, anche per le macellazioni prescritte da un rito religioso. Nell’ambito della macellazione rituale, tale legge regionale prevede l’utilizzo di uno stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale.
Le associazioni ebraiche e musulmane chiedevano dunque l’annullamento totale o parziale di tale legge in quanto, a loro avviso, non consentendo ai credenti di queste religioni di procurarsi carne proveniente da animali macellati conformemente ai loro precetti (morte per dissanguamento senza stordimento) la legge regionale viola il Regolamento n. 1099/2009 (relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento che ammette comunque la prassi della macellazione rituale) e impedisce pertanto ai credenti di praticare la loro religione.
La Corte chiarisce che il Regolamento n. 1099/2009 non osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di stordimento preliminare all’abbattimento degli animali, applicabile anche nell’ambito di una macellazione prescritta da riti religiosi, purché, nel fare ciò, gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tale questione induce quindi la Corte a procedere a un bilanciamento tra la libertà di religione, garantita dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il benessere degli animali, quale enunciato all’articolo 13 TFUE e concretizzato nel Regolamento n. 1099/2009.
Nell’ambito dell’esame della proporzionalità della limitazione, la Corte conclude che le misure contenute nella legge regionale consentono di garantire un giusto equilibrio tra l’importanza attribuita al benessere degli animali e la libertà dei credenti ebraici e musulmani di manifestare la loro religione.
Di conseguenza viene stabilito che, al fine di promuovere il benessere degli animali nell’ambito della macellazione rituale, gli Stati membri possono, senza violare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, imporre un preliminare processo di stordimento reversibile, inidoneo a comportare la morte dell’animale.
In particolare, per quanto riguarda le motivazioni, la Corte chiarisce che:
1. l’obbligo di stordimento reversibile è idoneo a realizzare l’obiettivo della promozione del benessere degli animali.
2. il legislatore dell’Unione ha inteso riconoscere a ciascuno Stato membro un ampio margine discrezionale nell’ambito della conciliazione tra la protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento e il rispetto della libertà di manifestare la propria religione e, in particolare, consolidate valutazioni scientifiche, chiariscono che lo stordimento previo costituisce lo strumento ottimale per ridurre la sofferenza dell’animale durante l’abbattimento.
3. il legislatore fiammingo si è basato su ricerche scientifiche e ha inteso privilegiare il metodo di abbattimento autorizzato più moderno.
4. la legge regionale non vieta né ostacola la messa in circolazione di prodotti di origine animale provenienti da animali macellati ritualmente quando tali prodotti sono originari di un altro Stato membro o di uno Stato terzo.
Sul fatto che il regolamento autorizzi gli Stati membri ad adottare misure quali lo stordimento obbligatorio nell’ambito della macellazione rituale ma non contenga alcuna disposizione analoga per l’abbattimento degli animali nell’ambito delle attività venatorie e di pesca o durante eventi culturali o sportivi, la Corte precisa che in questi casi risulta una produzione di carne marginale, che non è economicamente significativa. Di conseguenza, simili eventi, in cui le condizioni di abbattimento sono molto diverse rispetto a quelle relative agli animali da allevamento, non possono essere ragionevolmente intesi come un’attività di produzione di alimenti, circostanza che giustifica che essi siano trattati diversamente da un’operazione di macellazione.
Al seguente link è possibile consultare la Sentenza della Corte di Giustizia europea del 17 Dicembre 2020
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola