Ricordando che la compilazione del Modello 4 può essere effettuata solo in modalità informatica a partire dallo scorso 2 Settembre 2017, con una nota del 01/09/2017 (Nota DGSAF 20102) il Ministero della Salute descrive le condizioni che devono essere rispettate per ottenere la conferma/validazione in automatico del modello stesso.
Queste condizioni, se soddisfatte, ampliano la possibilità, per il proprietario/detentore degli animali, di compilare autonomamente il Modello 4 senza dover attendere la conferma/validazione dello stesso da parte del Servizio Veterinario con notevole alleggerimento dei tempi e delle procedure. In base ai riscontri forniti dalle autorità locali e dagli operatori, queste condizioni potranno essere riviste e modificate.
In particolare quindi la procedura per la generazione del Modello 4 informatizzato prevede che sia il detentore o un suo delegato a compilare il modello e a procedere alla sua registrazione in BDN.
Se vengono rispettate precise indicazioni, dettagliatamente descritte specie per specie nella nota, il Modello 4 elettronico potrà essere confermato/validato in automatico dalla BDN dando la possibilità al detentore di utilizzarlo immediatamente e di procedere alla stampa della copia cartacea destinata al trasportatore (ancora necessaria in questa prima fase).
Nel caso in cui non risultino in BDN le condizioni per la validazione automatica, il modello dovrà essere validato dal Servizio Veterinario competente per territorio e solo a questo punto il detentore potrà utilizzarlo e stamparne copia per il trasportatore.
In generale le regole risultano, per tutte le specie, meno restrittive nei territori ufficialmente indenni o accreditati e consentono la validazione del modello in automatico anche nel caso di movimentazioni da vita, fermo restando che non siano presenti limitazioni e l'allevamento risulti avere lo stato sanitario aggiornato. Permane invece la necessità della validazione del Servizio Veterinario nel caso di movimentazioni verso pascolo e, per la specie suina, nel caso di movimentazioni da e per stalle di sosta, centri genetici, centri di raccolta, fiere/mercati.
Il Servizio Veterinario competente inoltre ha la possibilità di inserire un blocco alla generazione del Modello 4 (blocco assoluto) o di imporre la validazione da parte dello stesso Servizio Veterinario anche quando il modello risulterebbe validabile in automatico (blocco condizionato).
Questi blocchi possono essere applicati ad una lista di allevamenti o ad allevamenti di una zona con lo scopo di garantire, in un intervallo di date stabilito, il controllo sanitario sulla movimentazione degli animali.
È possibile selezionare gli allevamenti di partenza o di destinazione da “bloccare” in base alla specie allevata, al comune di appartenenza, alla distanza da un particolare allevamento o punto geografico sulla mappa.
Nella nota inoltre si considera la situazione degli equidi e in particolare si sottolinea che la specifica situazione dell'anagrafe equina purtroppo non consente ancora un pieno ed efficace allineamento tra le informazioni contenute nella BDE e quelle della BDN in cui dovrà essere compilato il modello 4 informatizzato. Ciò potrebbe causare l'eventualità che in BDN un dato animale non sia presente nel registro dell'allevamento da cui parte la movimentazione che si vuole gestire con il Modello 4. In questo caso, bisognerà caricare l'animale importandolo dalla BDE (tramite la funzione Registrazione capi in BDN dalla Banca dati Equidi BDE) oppure provvedendo a registrare direttamente in BDN l'animale tramite la funzione Registrazione nati in stalla, scambiati con UE, importati Paesi Terzi, acquistati).
Nella Nota Ministeriale si evidenzia che nelle Regioni e Provincie Autonome dotate di propria BDR non siano state attivate tutte le funzionalità di cooperazione applicativa tra BDR e BDN (magari limitatamente ad alcune specie o alcune tipologie di movimentazione). In questo caso l'operatore fintanto che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato i necessari adeguamenti della propria BDR dovrà ricorrere alla compilazione manuale del Modello 4 utilizzando il fac simile allegato al Decreto 28 giugno 2016.
Lo stesso fac simile deve essere utilizzato, eventualmente modificato e integrato a mano, per la compilazione del Modello 4 per
- le specie per cui non è ancora stata rilasciata in BDN la funzionalità di compilazione informatica del modello (animali d'acquacoltura),
- le specie per le quali non è stata ancora attivata un'apposita sezione anagrafica (lagomorfi di allevamento, chiocciole, ungulati selvatici di allevamento),
- situazioni in cui è consentita ancora la compilazione manuale (deroghe previste dal decreto ovvero situazioni di eccezionalità e di emergenza),
- tutte quelle situazioni in cui è oggettivamente impossibile procedere con la compilazione informatizzata del modello.
Infine nella Nota si informa che dal 2 Settembre è attivo in BDN il ruolo TRASPORTATORE che consentirà agli operatori del trasporto di poter inserire nell'apposita sezione D del Modello 4 le informazioni di competenza. Prerequisito indispensabile per i trasportatori è l'essere registrati nell'Anagrafe dei trasportatori attivata nel SINVSA e l'essere in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola