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“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”: prorogata l'ordinanza 13 giugno 2016

  • 21 luglio 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15/07/2017 l’Ordinanza del Ministero della Salute 21 Giugno 2017, che proroga di 12 mesi l’efficacia dell’Ordinanza 13 Giugno 2016 recante “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.

La proroga dell’Ordinanza garantisce la possibilità di continuare a combattere e contrastare una pratica criminosa che consiste nel disperdere nell’ambiente esche e bocconi avvelenati.

Sicuramente la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale con danni al patrimonio faunistico e rischio di episodi di avvelenamento anche negli animali domestici.

Con l'adozione delle precedenti ordinanze in materia si è ottenuto un maggior controllo del fenomeno con una significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi.

Tuttavia il fenomeno non è stato eliminato ed infatti continuano a verificarsi numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti, di avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente    disseminati nell'ambiente.

Come ci si comporta in caso di sospetto avvelenamento da esca o boccone avvelenato o in caso di ritrovamento degli stessi:

1) Il proprietario o il responsabile dell'animale (l'Ente gestore territorialmente competente o il sindaco nel caso di animali selvatici e domestici senza proprietario), deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. Il medico veterinario deve quindi darne immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente.

2) L'Azienda sanitaria locale può autorizzare il medico veterinario libero professionista o il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici e le eventuali esche o i bocconi sospetti.

3) Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici, il responsabile della necroscopia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se è necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici.

Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, devono esser conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione in laboratorio.

Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche e bocconi, che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive, deve essere eseguito, prima di eventuali esami di laboratorio, un esame ispettivo per evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. L’esame ispettivo deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal conferimento dei campioni.

In ogni caso gli esiti devono essere comunicati immediatamente al veterinario richiedente e alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento o di riscontro di veleni in esche, all'autorità giudiziaria.

4) Il sindaco, a seguito delle segnalazioni del medico veterinario, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le Autorità competenti. Entro quarantotto ore alla ricezione del referto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

A livello territoriale, la gestione degli interventi e il monitoraggio della situazione è affidata ad un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto e composto da rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante del Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, un rappresentante delle Guardie zoofile e uno o più rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari. Possono essere chiamati a parteciparvi anche i sindaci e i rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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