In data 25 luglio 2017 è stata pubblicata la nota ministeriale 17551 avente per oggetto “modifica degli allegati I e IV del regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio e degli allegati X, XIV, e XV del regolamento (UE) 142/2011della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali destinate alla alimentazione degli animali d’allevamento” e che fa seguito alla nota 11399 del 5 maggio 2017.
Le modifiche citate sono introdotte, a partire dal 1 luglio 2017, dal Regolamento 2017/893.
Tra le varie modifiche apportate si segnala, in particolare, l’introduzione di condizioni specifiche applicabili alla produzione e all’uso delle proteine animali trasformate (PAT) derivate da insetti d’allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura.
La produzione di tali PAT e di mangimi che le contengono deve avvenire in stabilimenti adibiti esclusivamente alla produzione di questi specifici prodotti.
Gli impianti devono essere autorizzati ai sensi del regolamento (CE) 183/2005 e la produzione di PAT da insetti deve avvenire in impianto di trasformazione riconosciuto anche ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009.
L’autorità competente, successivamente ad un’ispezione in loco, può autorizzare in deroga la produzione di mangimi composti contenenti PAT derivanti da insetti d’allevamento per animali d’acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia, a condizione che sia rispettata una serie di disposizioni elencate nella circolare ministeriale.
Altro aspetto saliente è quello relativo alla abrogazione, in conseguenza della migliorata situazione epidemiologica relativa alla BSE, del divieto di esportazione di PAT derivate da ruminanti.