Nel pomeriggio di ieri, il Presidente Francesco Acquaroli ha firmato una nuova ordinanza (Ordinanza n. 43) con la quale vengono disciplinate nel territorio regionale le norme anti-assembramento all’aperto, nei luoghi pubblici e privati ad uso pubblico, per il commercio, il commercio su aree pubbliche, la vendita d’asporto e le attività di ispezione degli impianti termici.
Secondo Acquaroli, le restrizioni conseguenti alla zona arancione “non ci aiutano a limitare il vero punto debole che sono gli assembramenti”. Proprio per questo è stata realizzata la nuova ordinanza che potrà fare “definitivamente chiarezza e che, condivisa con Prefetture, associazioni, sindacati e Anci, potrà creare quella filiera istituzionale necessaria a raggiungere consapevolmente l’obiettivo”.
Il nuovo dispositivo dirigenziale infatti è stato emanato solo dopo il confronto con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, i prefetti marchigiani e il parere dell'Anci regionale in modo tale da ottenere il miglior accordo e sostegno da tutte le parti interessate e far sì che le nuove indicazioni per la prevenzione al Covid-19 e il contenimento del contagio vengano rispettate e comunicate in maniera uniforme alla popolazione.
In particolare, il Presidente Acquaroli ha descritto l’ordinanza come un “provvedimento che riassume i buoni comportamenti da seguire in questa fase determinante” per evitare di passare nella zona rossa e quindi per cercare di “penalizzare meno possibile l’economia e per salvaguardare la salute” dei cittadini.
Il documento sarà in vigore dal prossimo 21 Novembre e potrà essere modificato o revocato in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva.
In particolare sono presi in considerazioni i seguenti aspetti:
1. Divieto di assembramento e mascherina
L’ordinanza dispone che nel territorio regionale è obbligatorio rispettare il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico.
È indispensabile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e di utilizzare correttamente i dispositivi e i protocolli di sicurezza.
Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare assembramenti e feste.
Viene quindi ribadito che l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a 6 anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Si sottolinea che nel caso di momentaneo e motivato abbassamento della mascherina dovrà essere sempre assicurata una distanza interpersonale minima di 1 metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.
2. Sospensione di alcune tipologie di insegnamento
In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento considerate a rischio elevato: educazione fisica al chiuso se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
3. Disposizioni sul commercio
I clienti degli esercizi commerciali devono rimanere nei negozi il tempo minimo necessario per l’acquisto delle merci e devono essere sempre muniti di mascherina.
È vietata dopo le ore 16 la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su aree pubbliche o private aperte al pubblico. In ogni caso non è consentita la consumazione sul posto e nelle adiacenze dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
Nelle grandi e medie strutture di vendita dovrà essere garantito un accesso della clientela con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro.
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
4. Commercio su aree pubbliche
Il mercato stabile e periodico che si tiene all’aperto è consentito ma il Comune deve applicare le disposizioni di cui al protocollo di sicurezza regionale e devono essere rispettate le distanze interpersonali, il divieto di assembramento e l’obbligo delle mascherine. Inoltre l’accesso al banco da parte del cliente deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno 1 metro dall’altro cliente.
5. Distributori automatici
I distributori automatici h 24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via e collocati all’interno degli esercizi commerciali anche di tipo artigianale come definito dalle norme di settore, sono aperti dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 a condizione che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda alla igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno 2 volte al giorno.
6. Vendita per asporto
La vendita da asporto è consentita anche senza prenotazione. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a scegliere e acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli di sicurezza regionali. Va sempre rispettato il divieto di assembramento e di consumo di alimenti e bevande in prossimità dei locali stessi.
7. Disposizioni sugli impianti termici
L’attività di ispezione degli impianti termici è sospesa fino al 31 Gennaio 2021 ad eccezione di eventuali situazioni di particolare pericolosità emerse dall’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola