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NUOVI PARAMETRI DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

  • 7 luglio 2023
  • Autore: Redazione VeSA
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A seguito della completa applicazione del Regolamento (UE) 2017/625, e soprattutto del Regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento Europeo e del Consiglio (nonché dei relativi Regolamenti Delegati finalizzati all’integrazione dello stesso in materia prevenzione e controllo di determinate malattie), e della difficile situazione sanitaria in molti distretti del territorio nazionale, il Governo ha stabilito di pensionare definitivamente l’ormai datato Decreto del Ministro della Salute del 25 giugno  2010.

La nuova norma che stabilirà, da qui in poi, le modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 30-6-2023 e corrisponde al Decreto 30 maggio 2023 (di seguito “Decreto”).

Il Decreto è stato redatto anche tenendo conto della recente legislazione nazionale, in particolare il Decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, il Decreto legislativo del 5 agosto  2022, n. 134, il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136,  considerando come il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame sia necessaria al fine di prevenire l'ingresso, lo sviluppo e la diffusione delle malattie infettive trasmissibili  del pollame, ed in particolare l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Naturalmente alla stesura delle disposizioni ha partecipato attivamente anche il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (CRNIA) operante presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE.

L’ambito di applicazione del Decreto sono gli stabilimenti in cui sono detenuti gli avicoli, i mezzi per le loro movimentazioni, il trasporto delle uova, i centri di imballaggio, i centri di lavorazione uova ed i relativi depositi, ed infine le fiere, i mercati avicoli e gli incubatoi (fatto salvo quanto già previsto dalla normativa ai fini del loro riconoscimento).

In tutte queste tipologie di strutture vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

    a) tipologia di attività;

    b) orientamento produttivo;

    c) modalità di allevamento;

    d) capacità massima dell'allevamento, turnover degli animali;

    e) rischio di introduzione e diffusione del virus HPAI;

    f) rischio di contatto diretto o indiretto con volatili selvatici;

    g) eventuale annessione agli stabilimenti di allevamento dei centri di imballaggio, lavorazione e depositi uova.

Il Ministero riporta l’utilità di associare la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza, così come esposte, alle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del pollame.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate annualmente a predisporre un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza, comprendente inizialmente almeno il 10 per cento del totale degli stabilimenti, e di concordare con il CRNIA le numerosità per gli anni successivi sulla base della situazione epidemiologica, della categoria di rischio degli

Stabilimenti e dello stato di avanzamento dei controlli.

Negli allevamenti di svezzamento l’Azienda Sanitaria effettuerà le verifiche almeno una volta l'anno, in quelli che effettuano commercio extra-regionale, ed in quelli che partecipano a fiere, mostre e mercati, la frequenza deve essere almeno semestrale.

Per l'individuazione del campione di allevamenti da sottoporre a controllo vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

    a) specie allevata e durata del ciclo produttivo;

    b) allevamenti con modalità di allevamento all'aperto, di svezzamento e allevamenti con presenza contemporanea di diverse specie;

    c) capacità e consistenza dello stabilimento;

    d) densità di volatili allevati nelle vicinanze di aree umide, bacini o corsi d'acqua;

    e) tipologia e numero di movimentazioni annue;

    f) precedenti non conformità registrate;

    g) livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo, nel sistema ClassyFarm.it, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema;

    h) percentuale di mortalità media nello stabilimento;

    i) precedenti positività per agenti eziologici di malattie infettive:

    l) livello di consumo dei farmaci veterinari nello stabilimento rispetto alla mediana regionale;

    m) eventuali altri criteri di rischio individuati dall’Azienda Sanitaria competente per territorio.

 Le rilevazioni sono raccolte dalle Aziende Sanitarie Territoriali utilizzando le check-list e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm.it, ove afferiscono anche gli autocontrolli degli stabilimenti, che ne devono tenere conto ai fini della categorizzazione degli allevamenti.

Svolgono un ruolo fondamentale, all’interno del Decreto, le indicazioni fornite dagli allegati:

  • Allegato A MODALITA' OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA
  • Allegato B CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE AD ALTO RISCHIO DI INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DEI VIRUS DELL'HPAI

In particolare il primo rivestirà un forte potere impattante nei confronti di controllori e controllati in quanto rivisita criticamente, ed aggiorna, tutti canoni strutturali degli stabilimenti e le modalità di gestione dell’allevamento, obbligando gli operatori già registrati ad adeguarsi ai nuovi requisiti entro i prossimi dodici mesi.

E’ scontato che gli stabilimenti di nuova apertura dovranno da subito rispettare i vincoli stringenti imposti dal nuovo Decreto.

 

Autore

 Giuseppe Iacchia 

 

 

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Categorie: Biosicurezza
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