La peste suina africana è una malattia infettiva contagiosa con elevata morbilità e mortalità che colpisce i suini. È originaria dell’Africa subequatoriale dove i serbatoi virali sono costituiti da suidi selvatici e artropodi vettori. Endemica in Africa, è presente in Europa e in Italia in Sardegna. L’agente eziologico è un virus a DNA a simmetria icosaedrica, rivestito da envelope. Appartiene alla famiglia Asfarviridae, genere asfivirus.
È un virus molto resistente alle variazioni di pH, alla disidratazione, al freddo, ad alcuni disinfettanti, agli enzimi proteolitici.
Il virus non induce la produzione di anticorpi neutralizzanti quindi non è mai stato prodotto un vaccino efficace .
Viene eliminato con gli escreti e i secreti dell’organismo. Il contagio avviene prevalentemente per via orofecale, ma anche per le vie, respiratoria e cutanea, raramente genitale. Soprattutto per via diretta, raramente per via indiretta. La malattia può essere trasmessa anche indirettamente tramite zecche molli del genere Ornithodoros. Considerata la stagionalità della malattia (ha picchi epidemici nei mesi estivi), alcuni autori sospettano un ruolo secondario da parte di vettori meccanici come artropodi volatori (es. mosche). Il tempo di incubazione è in media di 3-15 giorni. I quadri clinici possono essere iperacuti, acuti, subacuti, cronici e inapparenti. Le forme più tipiche sono le iperacute o acute, dove gli animali vengono a morte in 3-10 giorni, spesso è caratterizzata da sindrome setticemica.
I sintomi che possono contraddistinguere questa malattia sono ipertermia, anoressia e apatia. Sintomi gastroenterici e respiratori. Tipici sono anche i sintomi neurologici (atassia e paraparesi) e le emorragie cutanee (petecchie sulle orecchie, faccia interna ed estremità degli arti, ventre e coda).
Lesioni tipiche sono le emorragie sui reni e sulla milza. Emorragie, edemi e versamenti sierosi possono interessare tutti i distretti organici.
La diagnosi indiretta viene eseguita con test ELISA e confermata con ImmunoBlotting. La diagnosi diretta è invece eseguita con PCR o IFD e confermata con isolamento virale e inibizione dell’emoadsorbimento.
Nell’eventualità che la malattia si presenti sul territorio nazionale è stato redatto e revisionato a gennaio 2019 un Manuale Operativo dal Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine in collaborazione con il Ministero della Salute che fornisce le linee guida sulle azioni da intraprendere.
La segnalazione del sospetto può essere effettuata dall’allevatore. In tal caso il veterinario ufficiale, come previsto dal Manuale sopracitato, si informa in merito a ubicazione, consistenza e tipologia dell’allevamento, se ci sono persone, automezzi, disinfettanti, possibile movimentazione di mezzi, animali, persone.
Se invece è il veterinario libero professionista a fare la segnalazione deve preparare una relazione scritta, contenente i seguenti dati:
generalità del veterinario; data di primo ingresso in azienda; censimento dei suini; diagnosi; accertamenti di laboratorio richiesti; terapie; esiti della terapia; sintomatologia individuale e di gruppo; elenco degli allevamenti visitati prima e dopo l’ingresso nell’allevamento sospetto.
Il Veterinario Ufficiale è chiamato a compier una serie di azioni elencate nel seguente Diagramma
Il veterinario ufficiale registra le seguenti informazioni:
data e ora della segnalazione; chi ha fatto la comunicazione; nome dell’allevatore e codice azienda; ubicazione, consistenza dell’allevamento e specie animali presenti; sintomi ed eventuali casi di mortalità; eventuale movimentazione di animali e/o mezzi; presenza in allevamento di disinfettanti.
La segnalazione/denuncia deve essere fatta a:
Sindaco o in alternativa Direttore generale della ASL competente per territorio; Responsabile del Servizio Veterinario della ASL; Responsabile del Servizio Veterinario regionale o provinciale.
La denuncia del sospetto viene eseguita inserendo i dati sul SIMAN e generando il Modello Avviso di sospetto. La ASL comunica il sospetto al Servizio Veterinario Regionale o della Provincia Autonoma ed al Ministero della Salute.
Il sospetto va confermato mediante il sopralluogo del veterinario ufficiale con il personale dell’IZS competente per territorio, per verificare la presenza o meno di sintomi o lesioni riferibili a peste suina. Al sopralluogo segue la notifica del sospetto attraverso il sistema informativo SIMAN.
Dai suini che all’esame clinico abbiano evidenziato ipertermia, possono essere prelevati campioni di sangue con EDTA per la ricerca del virus.
Il veterinario ufficiale dispone inoltre il sequestro dell’allevamento ed esegue un’indagine epidemiologica.
La presenza dell’infezione viene confermata con gli esami di laboratorio (virologici / sierologici). L’insorgenza di uno o più focolai dà luogo all’immediato insediamento delle Unità di Crisi ai diversi livelli istituzionali.
In caso di abbattimento di suini in seguito alla conferma di malattia, devono essere prelevati campioni di sangue per esami sierologici.
In Tab. 1 si riportano i campioni idonei per la diagnosi di peste suina:
(Tab. 1)
Le carcasse e il materiale non disinfettabile vanno distrutti , mentre per la disinfezione deve essere effettuata con i disinfettanti in Tab. 2
La lotta contro le zecche appartenenti alla specie Ornithodoros erraticus si accompagna all’abbattimento dei roditori. Si utilizzano combinazioni di piretroidi, quali ad esempio la Tetrametrina, la Cipermetrina e la Deltametrina.
Nei selvatici in caso di sospetto e/o di conferma della presenza di infezione di peste suina africana, entro 90 giorni dalla conferma del caso primario di peste suina nei cinghiali, dovrà essere preparato un piano di eradicazione dove si stabiliscono le modalità per il controllo della malattia nelle popolazioni di selvatici nella zona definita infetta, le misure da applicare nelle aziende di suini presenti in tale zona e in caso di conferma nei cinghiali anche misure per impedire la diffusione del virus per mezzo dei vettori.
Zona di protezione
Confermata la presenza del focolaio si istituisce una zona di protezione del raggio minimo di 3 km, attraverso la Sezione Mappe del SIMAN.
Zona di sorveglianza
Attorno alla zona di protezione si istituisce la zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 km, attraverso la Sezione Mappe del SIMAN.
Una copia dei provvedimenti di sequestro, di istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza devono essere inviati da parte delle autorità sanitarie competenti, al Ministero della Salute, a tutte le regioni, le province autonome, al Centro di referenza Nazionale e all’Osservatorio epidemiologico regionale.
Peste Suina Classica
E’ una malattia infettiva dei suini con sintomatologia sovrapponibile a quella della peste suina africana. L’agente eziologico è un virus a RNA a singola elica, appartenente alla famiglia Flaviviridae, genere Pestivirus. Il genere comprende anche il virus della Diarrea Virale del Bovino (BVD) e della Border Disease degli ovini (BD).
Il virus è relativamente stabile nell’ambiente, ma detergenti, solventi grassi, proteasi e comuni disinfettanti lo inattivano rapidamente.
Principalmente il contagio avviene per via orofecale. Il tempo di incubazione va da 2 a 14 giorni. Esiste la vaccinazione ma può essere utilizzata solo in condizioni d’emergenza autorizzate preventivamente dalla Commissione Europea.
Base normativa:
- Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
- Direttiva 2002/60/CEE del Consiglio del 27 giugno 2002 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recente modifica alla Direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana.
- Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana.
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Reg. (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.200 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini”.
- Decreto Legislativo 54 del 20 febbraio 2004 – attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.
Bibliografia:
Sanità animale (2012), Salvatore Montinaro Autore, Poletto Editore
Manuale operativo pesti suine, centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP)
in collaborazione con il Ministero della Salute, Rev. N. 1 gennaio 2019