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PIANO NAZIONALE D'EMERGENZA PER ALIMENTI E MANGIMI

  • 30 aprile 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. serie generale 108 del 27/04/20) l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi", in attuazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 Febbraio 2019. Il testo è stato trasmesso dal Ministero della Salute il 27 Marzo e ha ricevuto l'assenso tecnico delle Regioni e Province autonome. L'intesa è quindi stata raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dello scorso 8 Aprile.

In particolare l’art. 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 prevede che gli Stati membri elaborino piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l’uomo o gli animali, direttamente o mediante l’ambiente. Il piano è adottato in concordanza con il piano generale per la gestione delle crisi a livello dell’Unione di cui all’art. 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002, e in attuazione di quanto stabilito dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 300/2019.

Il Piano di gestione delle crisi nel settore alimentare e dei mangimi definisce quindi le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi a livello nazionale, regionale e locale.

Il Piano stabilisce inoltre la risposta che il Ministero della salute è tenuto a fornire, in considerazione della responsabilità derivante dal suo ruolo di Autorità Competente a livello nazionale e internazionale, a seguito di un incidente o di una minaccia reale o potenziale per la sicurezza, qualità o integrità di alimenti e/o mangimi.

Il programma si applica alle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimicafisica, che non è probabile che siano prevenuti, eliminati o ridotti a livello accettabile dalle disposizioni in vigore o che non possono essere gestite in modo adeguato unicamente mediante l’applicazione di misure di emergenza a norma dell’articolo 53 o 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Il Piano copre i due seguenti tipi di situazioni:

a. situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale;

b. situazioni che richiedono l’istituzione di un’unità di crisi che riunisca le autorità competenti ed i pertinenti Istituti scientifici nazionali.

L’obiettivo del programma è quello di proteggere la salute pubblica dai rischi che possono insorgere in seguito al consumo di alimenti e mangimi (comprese le fasi di produzione e fornitura di alimenti e mangimi) riducendo al minimo la gravità di eventuali incidenti.

Da un punto di vista operativo vengono stabilite le azioni da attuare per garantire:

1. procedure chiare di comando e controllo,

2. l’esistenza di meccanismi efficaci di intervento,

3. la capacità di individuare le parti chiave e le risorse necessarie per sviluppare ed attuare una risposta efficace,

4. una comunicazione efficace fra tutte le parti,

5. la formazione e l’aggiornamento professionale anche mediante esercitazioni e simulazioni.

Il Piano inoltre fornisce un quadro completo che riassume le attività fondamentali da intraprendere in risposta ad un evento avverso non abituale nel settore alimentare o dei mangimi. Le procedure sono comuni e devono essere seguite da tutti i livelli amministrativi coinvolti nel controllo ufficiale degli alimenti e dei mangimi a livello centrale, regionale e locale.

Nel Piano viene chiaramente indicato che il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome e le aziende Sanitarie Locali, nella gestione degli eventi avversi in ambito di alimenti e mangimi, si avvalgono di unità appositamente istituite a livello centrale, regionale e locale:

  • UNITÀ DI CRISI NAZIONALE,
  • UNITÀ DI CRISI REGIONALE E PROVINCE AUTONOME,
  • UNITÀ DI CRISI PERIFERICA o LOCALE.

Per ciascuna Unità viene definita la composizione, il responsabile, l’ubicazione fisica, le risorse strumentali di cui dovrà disporre e le funzioni da svolgere in seguito ad attivazione.

L’aggiornamento del Piano e della documentazione di supporto interna avviene su base triennale e comunque ogni volta si renda necessario, a cura del Segretariato Generale del Ministero della Salute, in collaborazione con la Direzione Generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del medesimo Ministero e le altre autorità competenti.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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