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Piano Nazionale di Controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022-2024: nuovo e vecchio Piano a confronto

  • 17 marzo 2022
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministero della Salute ha trasmesso il Nuovo Piano triennale 2022-2024 per il controllo delle salmonellosi negli allevamenti avicoli.

Rispetto al precedente Piano 2018 -2021, relativamente agli aspetti riguardanti i Controlli Ufficiali eseguiti dai Servizi Veterinari, vi sono delle importanti differenze che di seguito vengono riassunte:

  1. Per quanto concerne il campionamento da effettuarsi alla fase “pulcino di 1 giorno all’arrivo in allevamento”, il Ministero chiarisce che si intende prelievo da effettuarsi in questa precisa fase produttiva intesa come età degli animali, e non da considerarsi il pulcino in sé matrice del campionamento. Si deduce da ciò che i fondi sporchi di feci delle scatole di trasporto dei pulcini, rappresentano la matrice da ritenersi idonea.
  2. Scompare la possibilità di eseguire il controllo di conferma, in casi eccezionali, di sospetto di risultati errati. Nella fattispecie, nel precedente Piano, tali controlli erano previsti tra i campionamenti ufficiali nei Riproduttori Gallus gallus, nei Riproduttori tacchini e nelle galline ovaiole, previa richiesta di Autorizzazione al Ministero della Salute.
  3. Nel Piano 2022 – 2024, viene chiarito che a fronte di esecuzione contemporanea di campionamento ufficiale e di campionamento in autocontrollo, nel caso di esiti non concordi, si consideri valevole l’esito che rileva una positività, sia essa derivante dal controllo ufficiale o da autocontrollo.

Non è più invece specificato che il campionamento ufficiale routinario sostituisce, per il solo gruppo campionato, il campionamento in autocontrollo;

  1. Viene ribadito il divieto di utilizzo di antimicrobici per il controllo di Salmonella spp. nel pollame, tranne in casi eccezionali di cui all’articolo 2 del Reg. CE 1177/2006, e previa autorizzazione della AC che ne dà informazione alla DGSAF e al CRNS che supervisionano la situazione.

Diverse anche le modifiche apportate alle modalità di campionamento: modalità e numero di campioni da eseguire in autocontrollo, diventano sovrapponibili a quelli previsti per il campionamento routinario ufficiale.

Inoltre:

  1. La frequenza del campionamento nelle galline ovaiole in deposizione è portata ad “ogni 12 settimane, a partire da quando le galline hanno un’età di 24+ 2 settimane” (invece delle precedenti 15 settimane).
  2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 268/2019, viene specificata la modalità di campionamento ufficiale routinario ed in autocontrollo, in allevamenti a terra con sistema multi-piano/free range di Riproduttori Gallus gallus e tacchini, in cui vi sono sistemi di rimozione della pollina. In questo caso infatti il campione è costituito da 1 paio di sovrascarpe e almeno 2 campioni di materiale fecale, prelevati utilizzando 2 o più tamponi di tessuto inumidito e passati sui sistemi di rimozione della pollina.
    Nei gruppi in gabbia di Riproduttori Gallus gallus e tacchini, è inoltre prevista in modalità opzionale ai 2 pool di feci da 150 grammi, la possibilità di eseguire il campionamento utilizzando 4 o più tamponi di tessuto, assicurandosi di effettuare un campionamento rappresentativo del materiale fecale presente sui sistemi di rimozione della pollina.
  3. Tra i metodi e tecniche di campionamento routinario in incubatoio, non è più presente come matrice, il rivestimento interno sporco di feci di scatole di trasporto dei pulcini. Restano invece utilizzabili il tampone di tessuto nelle ceste di incubazione o raccolta di piumini, oppure i gusci d’uovo rotti.
  4. Per le ovaiole in gabbia, sia in autocontrollo che al campionamento ufficiale, sono previsti:
    - 3 pool di feci fresche da 150 grammi (non più due quindi per l’autocontrollo!), oppure
    - 5 o più tamponi di tessuto assicurandosi di effettuare un campione rappresentativo del materiale fecale presente sui sistemi di rimozione della pollina.
    - Per il campionamento ufficiale, e solo per questo, è possibile sostituire un campione di feci/sovrascarpe/tampone di tessuto, con un campione di polvere (tampone di tessuto di 900 cm2).
  5. Per le ovaiole a terra, sia in autocontrollo che al controllo ufficiale routinario, quali matrici e numero di campioni è previsto:
    -  Almeno tre paia di sovrascarpe per gruppo.
    - Nei sistemi a voliera multi piano e free range: 2 paia di sovrascarpe e almeno 1 o più tamponi di tessuto umido prelevati dal sistema di rimozione della pollina.
    - Anche in questo caso, per il campionamento ufficiale, e solo per questo, è possibile sostituire un campione di feci/sovrascarpe/tampone di tessuto, con un campione di polvere (tampone di tessuto di 900 cm2).
  6. Nei polli da carne è previsto anche in autocontrollo, come per il campionamento ufficiale, di poter sostituire 1 paio di sovrascarpe (che restano sempre due) con un campione di polvere (tampone di tessuto di 900 cm2). Inoltre è specificato che negli allevamenti free range l’area esterna non deve essere campionata, ed il campionamento quindi interesserà solo i ricoveri degli animali.

Alcune importanti modifiche sono state apportate in relazione al riscontro di salmonelle rilevanti:

Il Servizio Veterinario informa la Regione, il Ministero ed il CRNS, indicando dettagli relativi all’origine del gruppo positivo e alle misure sanitarie che si intendono intraprendere, allegando anche i rapporti di prova dei laboratori, oltre ad inserire tutti i dati necessari nel sistema SIMAN.

Viene specificato che la possibilità di portare il gruppo di ovaiole positivo a fine ciclo con destinazione delle uova a trattamenti atti a ridurre il rischio di salmonellosi, ai sensi del Reg. 1237/2007, deve essere “Autorizzato” dalla AC. Tale autorizzazione viene concessa solo se sussistono le condizioni idonee di gestione del focolaio, tali che il rischio di diffusione di salmonella sia minimo.

Importante è anche aver chiarito che in caso di riscontro di positività in gruppi di riproduttori Gallus gallus, è prevista la possibilità di destinare alla macellazione e consumo umano gli animali, alla stregua delle altre tipologie di allevamento, pur sempre nel rispetto dei provvedimenti previsti dal Reg 1086/2011/UE o in alternativa, destinando le carni direttamente al trattamento termico.

 

AUTORE: Dott.ssa Pina De Curtis

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