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PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLA RABBIA

  • 2 gennaio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

La situazione epidemiologica dell’Europa per quanto riguarda la rabbia è favorevole, verificandosi solo pochissimi casi di rabbia negli animali e non avendo la maggior parte degli stati europei casi autoctoni di rabbia da decenni. Tuttavia i dati della sorveglianza mostrano che tutt’oggi la rabbia persiste nelle volpi nell’est Europa. Nel triennio 2016-2018 i casi di rabbia hanno interessato l’Ungheria, la Romania, la Serbia, la Lithuania, la Polonia e la Norvegia. Sono stati complessivamente 15 nel 2016, 8 nel 2017 e 8 nel 2018; hanno riguardato animali sia selvatici, sia domestici e si sono registrati in gran parte in aree di confine con la Bielorussia, l’Ucraina e la Moldova (dati EFSA).

Per quanto riguarda la rabbia dei pipistrelli i dati della sorveglianza confermano che i pipistrelli rappresentano un serbatoio per la rabbia in Europa, e giustificano la raccomandazione di evitare di manipolare questi animali o di farlo adottando opportune precauzioni.

A livello mondiale si stima che la rabbia ogni anno uccida circa 59.000 persone, la maggior parte delle quali in Africa e Asia, dove la trasmissione del virus all’uomo è mediata nella quasi totalità dei casi dai cani, che in queste aree geografiche rappresentano il serbatoio della malattia (World Health Organization).

Trattandosi di una malattia che, una volta comparsi i sintomi, nell’uomo è letale nel 100% dei casi, è giustificato il mantenimento di un elevato livello di attenzione anche nei territori indenni.

La rabbia si sposta con gli animali infetti, quindi finché ci sono serbatoi attivi, selvatici (principalmente le volpi) o domestici (soprattutto cani), permane il rischio di reintrodurre la malattia in territori liberi. L’Italia, indenne da rabbia dal 1997, nel 2008 perse tale qualifica sanitaria a causa di un’epidemia nelle volpi correlata alla situazione epidemiologica nelle vicine Croazia e Slovenia, che si diffuse dapprima in Friuli Venezia Giulia, si estese poi al Veneto e quindi alle province di Trento e Bolzano. Riacquisì la qualifica nel 2013. Circostanze analoghe si verificarono in Grecia nel 2012 a causa della situazione epidemiologica delle confinanti regioni balcaniche.

Un’altra via di reintroduzione della rabbia è l’importazione illegale o l’introduzione accidentale non controllata di animali domestici. Tra il 2001 e il 2013 si sono verificati in Europa occidentale 21 casi di rabbia riconducibili ad animali domestici, spesso cuccioli, importati nella inosservanza parziale o totale delle norme vigenti. Le circostanze che hanno indotto ad ipotizzare e diagnosticare la rabbia sono state: nella maggior parte dei casi il sospetto clinico negli animali, seguito da episodi di morsicatura nell’uomo e, poi, dai controlli alla frontiera (Ribadeau-Dumas F. et al. 2019). Il tutto a dimostrazione del fatto che, per la persistenza della rabbia nei paesi in via di sviluppo e per i sempre più frequenti viaggi verso destinazioni esotiche, la rabbia rappresenta tuttora una minaccia per la situazione sanitaria dell’Europa in quanto i turisti sono spesso ignari del pericolo di importare animali potenzialmente rabidi e non conoscono le norme che regolano i movimenti degli animali da compagnia.

MISURE DI PREVENZIONE

Le principali misure di prevenzione si basano su:

  • lotta al randagismo (nei territori in cui è presente la rabbia urbana);

  • vaccinazione del serbatoio selvatico (vaccinazione orale delle volpi);

  • vaccinazione degli animali domestici;

  • misure precauzionali da adottare quando ci si trovi, anche con i propri animali domestici, in aree o ambienti a rischio e nel manipolare i pipistrelli.

Alcuni interventi sono di competenza esclusiva delle autorità sanitarie o delle autorità doganali, come le campagne di vaccinazione delle volpi, i controlli sugli animali movimentati e l’adozione di provvedimenti nei casi sospetti. Tuttavia riveste un ruolo estremamente importante anche la consapevolezza dei cittadini dei rischi connessi agli spostamenti degli animali da compagnia e risulta prezioso il contributo dei veterinari liberi professionisti per la divulgazione di informazioni corrette ai proprietari di pets.

COMPITI DEL SERVIZIO SANITA' ANIMALE

I compiti che il Servizio Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione svolge nell’ambito della prevenzione e della sorveglianza della rabbia sono i seguenti:

  1. Informazione sulle norme che regolano le movimentazioni degli animali da compagnia ai proprietari di pets e rilascio dei documenti e certificati che attestano i requisiti anagrafici e sanitari dei pets.

  2. Collaborazione con i Posti d’ispezione Frontaliera nell’attuazione di adeguate misure nei confronti di animali in provenienza da Paesi Terzi che non soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

  3. Osservazione degli animali sospetti di rabbia in quanto morsicatori.

1. Informazione sulle norme che regolano le movimentazioni degli animali da compagnia ai proprietari di pets e rilascio dei documenti e certificati che attestano i requisiti anagrafici e sanitari dei pets.

Le movimentazioni degli animali sono disciplinate da norme emanate dall’Unione Europea (UE) che servono, tra l’altro, a tutelare dal punto di vista sanitario gli stati membri.

Le norme relative ai movimenti aventi per oggetto gli animali da compagnia hanno l’obiettivo primario di prevenire l’introduzione della rabbia nel territorio dell’Unione Europea e si applicano agli animali da compagnia che provengono da un altro stato membro dell’UE o da un Paese Terzo, così come agli animali che escono dall’Italia verso un altro stato membro o verso un Paese Terzo per poi fare rientro in Italia.

Poiché il proprietario (o il detentore) è il primo responsabile dell’idoneità al viaggio, fisica e documentale, del suo pet è indispensabile che il cittadino che intende viaggiare con il proprio animale si informi con un congruo anticipo riguardo ai documenti necessari ed ai requisiti sanitari richiesti per il proprio pet, tenendo conto che, in alcuni casi, possono essere necessari anche un paio di mesi per lo svolgimento delle procedure sanitarie necessarie al rilascio dei certificati.

Brevemente, se ci si sposta con il proprio pet (cane, gatto, furetto) all’interno dell’Unione Europea, è necessario che l’animale sia: identificato con microchip o tatuaggio (quest’ultimo solo se chiaramente leggibile ed applicato prima del 3 luglio 2011); vaccinato nei confronti della rabbia; provvisto del passaporto per animali da compagnia secondo il formato europeo, rilasciato dal Servizio Sanità Animale dell’Area Vasta territorialmente competente (dove è domiciliato il pet).

Affinché la vaccinazione antirabbica sia valida è indispensabile che:

  • l’applicazione del microchip avvenga prima dell’inoculazione del vaccino antirabbico in quanto l’animale vaccinato deve essere identificato in modo certo;

  • il vaccino sia somministrato da un veterinario autorizzato, il quale deve rilasciare apposita attestazione dell’avvenuta vaccinazione nei modi e nei tempi previsti dalla Legge;

  • che i soggetti vaccinati abbiano almeno 12 settimane di età, per evitare che gli anticorpi di origine materna, eventualmente presenti nel cucciolo, possano interferire con lo sviluppo della risposta immunitaria;

  • in caso di prima vaccinazione siano trascorsi almeno 21 giorni dal trattamento immunizzante, lasso di tempo necessario all’instaurarsi di una immunità protettiva;

  • in caso di vaccinazione di richiamo il trattamento immunizzante sia effettuato nei tempi previsti per ciascun tipo di vaccino.

L’assenza di uno solo dei suddetti requisiti rende l’animale non idoneo allo spostamento perché solo la sussistenza di tutti essi soddisfa l’esigenza di tutelare la salute umana ed animale.

Gli stessi requisiti sanitari si applicano ai movimenti verso Paesi Terzi considerati equivalenti ai paesi UE e verso i Paesi che, offrendo garanzie sanitarie sufficienti nei confronti della rabbia, figurano in un elenco predisposto ed aggiornato dalla Commissione Europea. 

Gli animali diretti a Paesi Terzi che non figurano negli elenchi suddetti, in quanto presentano una situazione epidemiologica sfavorevole nei riguardi della rabbia e/o non offrono garanzie sanitarie sufficienti, qualora ne sia previsto il rientro, devono essere sottoposti, successivamente alla vaccinazione, a titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia in modo da avere la certezza che il titolo anticorpale sviluppato possa proteggere dalla malattia in caso di contatto con un animale rabido.

La titolazione deve:

Se questo esame non viene effettuato prima della partenza, il relativo prelievo di sangue dovrà essere fatto nel Paese Terzo e l’animale non potrà rientrare in Italia se non sono trascorsi almeno tre mesi dal prelievo, anche qualora il titolo anticorpale risultasse superiore al valore minimo protettivo. Ciò serve a garantire che gli anticorpi siano stati prodotti in risposta alla vaccinazione e non in seguito ad infezione. Infatti se l’animale fosse rabido in tale intervallo di tempo manifesterebbe la malattia.

Le norme che regolano la movimentazione degli animali da compagnia sono qui richiamate in taluni aspetti per ribadirne l’importanza del rispetto ai fini della prevenzione della rabbia e della sua reintroduzione in Italia e nell’UE. Quanto previsto da tali disposizioni non rappresenta e non ha alcun motivo di essere percepito come una complessa ed eccessiva burocrazia perché si tratta di azioni essenziali per tutelare la salute dell’uomo e la salute e il benessere degli animali da compagnia.

Per approfondire:

https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Articoli/category/igiene-urbana/in-viaggio-con-cani-gatti-e-furetti-1

2. Collaborazione con le autorità doganali nell’attuazione delle misure nei confronti di animali in provenienza da Paesi Terzi che non soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

La normativa vigente prevede il controllo sistematico fisico e documentale di tutti i cani, gatti e furetti provenienti da Paesi Terzi non equivalenti. È obbligo del proprietario contattare l’autorità competente per tale controllo presso il luogo di ingresso designato (PED: Punto d’entrata designato, cioè punto di frontiera aeroportuale, portuale o su strada attraverso il quale è possibile l’ingresso in Europa dai Paesi Terzi di pets al seguito dei proprietari) individuabile grazie ad apposita cartellonistica. Qualora i controlli evidenziassero “non conformità” viene coinvolto il Servizio Sanità Animale, territorialmente competente per il luogo di destinazione dell’animale, che è chiamato ad esprimere il proprio benestare per l’invio a destino dell’animale in vincolo sanitario, e poi garantire il rispetto di determinate misure. Tali misure in genere prevedono:

  • l’isolamento in un luogo approvato dal Servizio Veterinario dal quale l’animale non può essere spostato, per il periodo di tempo (fino a sei mesi) necessario ad escludere l’infezione rabida, onde evitare che un animale, qualora risultasse infetto, possa contagiare persone o altri animali;

  • eventuali interventi vaccinali;

  • eventuale test di titolazione anticorpale.

Inoltre il Servizio Sanità Animale, nello svolgimento dei propri compiti di igiene urbana veterinaria, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni qualora accerti la presenza, sul proprio territorio, di animali da compagnia provenienti da altri stati membri dell’UE o da Paesi Terzi che non rispettano i requisiti documentali e sanitari previsti, che non sono stati sottoposti ai controlli in entrata e per i quali ravvisi il pericolo di infezione rabida, in considerazione di fattori quali la situazione epidemiologica del paese di provenienza, le informazioni relative al contesto di vita dell’animale prima di essere introdotto in Italia (possibilità di contatti con altri animali serbatoio del virus della rabbia), l’identificazione o meno dell’animale con microchip, ecc.

3. Osservazione degli animali sospetti di rabbia in quanto morsicatori.

Ogni cane o gatto che ha morso un animale o una persona è considerato sospetto di infezione da virus della rabbia. Pertanto, il medico veterinario libero professionista, il medico del pronto soccorso o il medico di medicina generale che nell’ambito della loro professione accertano un episodio di morsicatura devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario (qualora la vittima del morso sia un animale), oppure al medico di Sanità Pubblica (se la vittima del morso è una persona) che a sua volta oltre a contattare il morsicato per l’eventuale profilassi comunicherà al Servizio Sanità Animale territorialmente competente i dati relativi alla morsicatura: vittima della morsicatura, specie animale responsabile dell’episodio e, quando conosciuto, nome del proprietario dell’animale. Il Servizio Sanità Animale contatta il proprietario dell’animale per adempiere a quanto previsto dal “Regolamento di Polizia Veterinaria” (D.P.R. n. 320 del 1954), cioè l’osservazione clinica dell’animale per un periodo di 10 giorni dall’episodio di morsicatura.

L’osservazione clinica si rende necessaria in quanto non sono disponibili esami di laboratorio per la diagnosi in vita, serve ad escludere che al momento della morsicatura l’animale potesse eliminare il virus della rabbia con la saliva. Infatti negli animali rabidi il virus può essere eliminato con la saliva prima della comparsa dei segni clinici della malattia, ma se entro dieci giorni la malattia non si manifesta l’animale sicuramente non eliminava il virus al momento della morsicatura. Contestualmente, se l’animale morsicatore è un cane, si verifica la regolare identificazione ed iscrizione all’anagrafe canina e si fa una valutazione comportamentale, secondo quanto disposto dall’Ordinanza concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

Data l’attuale situazione epidemiologica durante il periodo di osservazione il cane rimane generalmente presso l’usuale luogo di detenzione, sotto la responsabilità del proprietario.

Nel territorio dell’Area Vasta 2, comprendente i Comuni della provincia di Ancona, nel 2018 e nel 2019 sono stati sottoposti ad osservazione in quanto morsicatori oltre 250 cani per anno.

Qualora si verifichi il decesso dell’animale prima che siano passati i dieci giorni, non potendo completare l’osservazione clinica, l’animale deve essere sottoposto ad esame diagnostico dal cervello.

L’esecuzione di controlli previsti da una legge del 1954, ad una valutazione superficiale potrebbe apparire fuori luogo in paese indenne da rabbia come l’Italia, ma l’esperienza di altri Stati europei, in cui la rabbia è stata introdotta più volte con animali infetti provenienti da Paesi ad elevato rischio, conferma il contrario ed evidenzia che le norme sanitarie a tutela della Salute Pubblica in vigore nel nostro paese sono spesso all’avanguardia rispetto a quelle di altri.

CONCLUSIONI

La rabbia è una malattia letale per l’uomo e per gli animali, se non si interviene tempestivamente quando si sospetta il contagio, ma si può prevenire:

  • adottando misure di comportamento precauzionali adeguate al contesto epidemiologico;

  • osservando rigorosamente le norme che regolano lo spostamento degli animali da compagnia;

  • collaborando con le Autorità competenti nell’applicazione di misure preventive nei confronti di pets potenzialmente a rischio di infezione rabida.

La prevenzione compete alle autorità ma non può prescindere dal contributo, dalla collaborazione e dal comportamento responsabile dei cittadini.

 

Bibliografia: Ribadeau-Dumas F., Cliquet F., Gautret P., Robardet E., Le Pen C., Bourhy H., 2016. “Travel-associated rabies in pets and residual rabies risk, Western Europe". Emerging Infectious Diseases, Vol. 22, No. 7, July 2016.

 

Autore: Dott.ssa Michela Bonci

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Categorie: Rabbia
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