La Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo stabilisce che i cani randagi possano essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, senza porre limitazioni territoriali, in quanto il canile deve rappresentare solo una struttura di transito per gli animali.
Il Ministero della Salute quindi, in seguito a numerose richieste sulla necessità di tracciare i cani randagi adottati da cittadini residenti in altri paesi UE, ha realizzato una procedura operativa per garantire proprio la tracciabilità di tali cani nelle movimentazioni internazionali, in modo tale da poter avere sotto controllo un fenomeno che altrimenti non risulterebbe di facile verifica da parte dei Servizi Veterinari ufficiali.
Con una nota del 23 Gennaio 2020, il DGSAF ha quindi inviato agli Assessorati alla sanità delle Regioni e delle Province Autonome, ai Servizi Veterinari e per conoscenza a FNOVI, ANMVI, ENPA, LAV e LNDC tale procedura, già messa a punto dal 2010, che dovrà essere attuata su tutto il territorio nazionale.
Si riporta di seguito la PROCEDURA OPERATIVA ADOZIONI INTERNAZIONALI
1. Gli animali movimentati devono obbligatoriamente essere identificati con microchip e iscritti all’anagrafe canina. Il proprietario deve essere una persona fisica o giuridica con residenza nel territorio di competenza della ASL.
2. Tutti gli animali movimentati devono essere muniti del Passaporto comunitario previsto dal Regolamento (UE) 576/2013, recante anche l’attestazione sanitaria di eventuali trattamenti antiparassitari e vaccinali richiesti dal Paese di destinazione. Tale passaporto viene intestato al proprietario (Comune-Sindaco) risultante dall’anagrafe canina, mentre l’Associazione deve essere registrata come “detentore”.
3. Messaggio TRACES.
4. Gli animali potranno essere ceduti e inviati esclusivamente a privati cittadini, per il tramite di Associazioni Protezionistiche italiane riconosciute a livello regionale, formalmente delegate dal proprietario (Comune-Sindaco).
5. I nominativi degli adottanti saranno comunicati per iscritto dal proprietario (Comune-Sindaco), alla ASL territorialmente competente con almeno 72-96 ore di anticipo, unitamente a fotocopia del documento di identità dell’adottante e dichiarazione di accettazione dell’animale e degli obblighi che l’adottante si assume, compreso quello di comunicare ai precedenti possessori dell’animale (Associazione e Comune-Sindaco) eventuali cambi di proprietà, riservando a questi ultimi due il diritto di prelazione.
6. Il passaggio di proprietà deve essere effettuato nel momento della consegna dei cani all’adottante, le cui generalità devono essere comunicate come indicato nel punto precedente.
7. L’Associazione Protezionistica avrà l’obbligo di acquisire una dichiarazione, redatta in doppia lingua (italiano e lingua del Paese di destinazione), di avvenuta ricezione degli animali da parte dell’adottante, datata e firmata. Tale documentazione dovrà essere riconsegnata al Servizio Veterinario al momento dell’effettiva consegna del cane all’adottante che potrà avvenire anche previo soggiorno presso uno stallo, sotto la responsabilità dell’Associazione medesima, ove sussista la necessità di un periodo di riabilitazione (comportamentale, ecc.). Tale ultima evenienza deve però essere concordata preventivamente con il Servizio Veterinario della ASL.
8. I cani movimentati in Paesi nei quali esiste una Anagrafe canina, anche su base volontaria, dovranno obbligatoriamente esservi iscritti.
9. L’Associazione Protezionistica che movimenta gli animali ha l’obbligo di fornire al Servizio Veterinario del luogo di partenza una relazione sullo stato di salute e benessere degli animali a distanza di un anno dalla movimentazione redatta da un Medico Veterinario. In caso di mancato adempimento l’associazione non potrà effettuare ulteriori movimentazioni per 3 anni.
10. Annualmente i Servizi Veterinari territorialmente competenti, trasmettono alla Regione un resoconto delle movimentazioni effettuate. Tali resoconti saranno inviati dalla Regione al Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari) unitamente alla relazione annuale sul randagismo prevista dal Decreto 6 maggio 2008 (Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»).
11. La suddetta procedura non si applica ai cani adottati direttamente al canile rifugio/sanitario da cittadini residenti nella UE e non destinati ad ulteriori passaggi di proprietà.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola