Con la Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 22/3/2011 è stata assegnata alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, istituita nell’ambito dell’Agenzia Regionale Sanitaria, la competenza concernente le procedure di riconoscimento delle industrie alimentari e mangimistiche.
L’art. 2 del Regolamento UE n. 208/2013 della Commissione definisce germogli i prodotti ottenuti dalla germinazione del seme e dalla sua crescita in acqua o in altro mezzo di coltura, raccolti prima dello sviluppo di foglie vere e proprie e destinati ad essere consumati integralmente, incluso il seme.
A norma del Regolamento UE n. 210/2013 della Commissione, la produzione di germogli è soggetta al riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio all’art. 6 comma 3.
Nella Regione Marche quindi, con il Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Ars n. 157 del 4 Novembre 2020 viene stabilita la “procedura per il riconoscimento degli stabilimenti che producono e confezionano germogli ad uso alimentare”.
Di seguito i documenti in oggetto:
1. Nota trasmissione Decreto
2. Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Ars n. 157 del 4 Novembre 2020
3. Allegato “A” Procedura per il riconoscimento, l’aggiornamento, ivi compresa la variazione della ragione sociale, la sospensione, la revoca per attività di produzione/confezionamento di germogli ad uso alimentare in base all’ art. 6 comma 3 del Reg. CE 852/2004 ed al Regolamento UE n. 210/2013
4. Allegato “B” Modulo per il riconoscimento, l’aggiornamento, ivi compresa la variazione della ragione sociale, la sospensione, la revoca per attività di produzione/confezionamento di germogli ad uso alimentare
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola