Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2007, il provvedimento intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione.
L’ accordo, datato 31 maggio, prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, possono disporre deroghe permanenti al requisito relativo alla presenza delle stalle di sosta o dei recinti di attesa previsto all'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, limitatamente al riconoscimento degli stabilimenti di macellazione di ridotta capacita' produttiva;
Rimangono tuttavia valide le seguenti prescrizioni:
- in nessun caso deve essere consentito il pernotto degli animali nello stabilimento di macellazione;
- deve trattarsi di animali introdotti nello stabilimento di macellazione direttamente provenienti da un allevamento o da un mercato situato nella medesima provincia in cui si trova lo stabilimento di macellazione, oppure da provincia contermine a quella ove si trova situato lo stabilimento di macellazione. Nel caso di animali provenienti da un altro Paese membro, il territorio in cui si trova l'allevamento o il mercato, da cui essi devono essere sempre inviati direttamente allo stabilimento di macellazione, deve comunque confinare con la provincia in cui e' situato lo stabilimento di macellazione. In tutti i predetti casi deve comunque essere assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale durante il trasporto;
- nello stabilimento di macellazione, il punto di scarico degli animali deve essere strutturato ed attrezzato in modo da consentire il corretto svolgimento della visita ante mortem, nonche' da garantire l'incolumita' del personale addetto ed il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale;
- durante il periodo intercorrente tra l'arrivo nello stabilimento di macellazione del mezzo di trasporto che reca l'animale o il gruppo di animali, il loro scarico dal mezzo di trasporto e l'avvio alla macellazione, agli animali deve essere assicurata la possibilita' di abbeveraggio;
- subito dopo il loro scarico dal mezzo di trasporto, gli animali devono essere avviati alla macellazione solo dopo essere stati sottoposti, con esito favorevole, alla visita ante mortem da parte del veterinario ufficiale preposto allo stabilimento di macellazione.