Il 17/04/2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 il Decreto 2 marzo 2018 con il quale il Ministero della Salute regolamenta la registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN) delle informazioni concernenti gli allevamento di specie animali non ancora comprese nell’anagrafe zootecnica nazionale. In particolare il decreto definisce e disciplina l’anagrafe informatizzata nazionale dei lagomorfi (conigli, esclusi quelli da affezione, e lepri), chiocciole, e animali di altre specie elencate nell’allegato 2 del provvedimento (yak, gnu, zebù, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stambecco, antilope, gazzella, alce, renna, cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna).
Nel manuale operativo, allegato al Decreto, sono riportate le disposizioni necessarie alla corretta registrazione nella BDN dei suddetti allevamenti.
Il decreto prende le mosse dal nuovo Regolamento europeo di sanità animale (Reg. 2016/429) che all'articolo 109 prevede l'istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi.
Le principali finalità dell'anagrafe sono:
1) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio
zootecnico;
2) supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende e degli allevamenti;
3) tutela del consumatore.
Gli adempimenti previsti dal Decreto dovranno essere attuati, in modo da consentire la piena operatività delle disposizioni in esso contenute, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore (14 Ottobre 2018).
In deroga alla sopra riportata tempistica, gli adempimenti inerenti la registrazione delle movimentazioni degli animali in BDN potranno essere registrati entro 36 mesi dall’entrata in vigore del Decreto.
Nel Decreto inoltre si chiarisce che sono responsabili del funzionamento dell’anagrafe, ciascuno per le proprie competenze e modalità operative:
1. il detentore degli animali, che ha l’obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite delegato, le informazioni aggiornate sulle aziende e sulle movimentazioni;
2. i responsabili degli stabilimenti di macellazione, che hanno l’obbligo di registrare in BDN, direttamente o tramite delegato, le informazioni sugli animali macellati presso gli stabilimenti di loro competenza;
3. i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, che effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell’applicazione del presente decreto e registrano in BDN i mercati, le fiere e le esposizioni presenti sul territorio di propria competenza;
4. il Centro servizi nazionale (CSN), costituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, che elabora e gestisce il sistema informatizzato della BDN;
5. il Ministero della salute, che organizza a livello centrale il sistema informatizzato della BDN, coordina le attività dei Servizi veterinari locali, tramite atti di gestione e indirizzo, e per la parte di competenza verifica le attività territoriali inerenti all'applicazione del decreto.
Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità del patrimonio zootecnico nazionale.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola