È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 il Decreto 22 gennaio 2018 n. 33 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.
Il Decreto, adottato dal Ministro della salute d’intesa con Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è in vigore dal 2 maggio 2018.
I prodotti oggetto del Decreto sono i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (in sigla PFnP), suddivisi in PFnPO (ex-PPO) prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e PFnPE prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. Si tratta di prodotti, autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1107/2009, che interessano utilizzatori che non necessitano dell’abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo, prevista dall’art. 9 Decreto legislativo 150/2012.
Tali prodotti devono avere in etichetta l’indicazione “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” seguita, a seconda dei casi, dalla sigla PFnPE o PFnPO.
Si evidenzia che il rivenditore di PFnPE è tenuto al possesso dell’abilitazione alla vendita di cui all’art. 8 del D.Lgs. 150/2012, mentre la vendita al dettaglio dei PFnPO è consentita anche ai rivenditori non specificatamente qualificati nel settore dei prodotti fitosanitari, presso supermercati, garden-center e altri canali della microdistribuzione, come già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 per tale tipologia di prodotti.
Per la prevenzione dei rischi ai quali possono essere esposti uomo, ambiente e organismi non bersaglio in fase di manipolazione e/o di impiego o durante la conservazione domestica dei PFnP, il Decreto n. 33/2018 definisce nell’Allegato la classificazione di pericolo dei prodotti, delle sostanze attive e dei coformulanti presenti, la formulazione, il confezionamento e la taglia (volume del contenitore), le avvertenze e precauzioni d’uso, nonché l’intervallo di sicurezza (intervallo di tempo tra l’applicazione del prodotto fitosanitario alla coltura e la raccolta del prodotto vegetale destinato all’alimentazione) per l’uso su colture vegetali destinate all’alimentazione umana.
Quanto sopra in applicazione della Direttiva 2009/128/CE (attuata con D.Lgs. 150/2012), che non prevede una formazione per l’utilizzatore non professionale, ma che al contempo indica espressamente agli Stati membri l’adozione di tutte le misure concernenti i prodotti fitosanitari, autorizzati per gli utilizzatori non professionali necessarie, al fine di evitare operazioni e manipolazioni pericolose.
Tali misure possono includere l’uso di prodotti a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti di volume dei contenitori o imballaggi. Le colture e gli eventuali ulteriori campi di impiego per i quali il prodotto è autorizzato sono sempre espressamente indicati in etichetta.
L’Allegato al Decreto n. 33/2018 indica anche misure concernenti la stima dell’esposizione dell’uomo, dell’ambiente e degli organismi non bersaglio.
Il Decreto, inoltre, riporta le indicazioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei PFnP e relative tariffe (Decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012), per la pubblicità (art. 66 Regolamento CE 1107/2009) e le scadenze per l’adeguamento del commercio nel periodo transitorio dei prodotti fitosanitari autorizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto stesso e per i prodotti in corso di autorizzazione, su istanza di adeguamento dell’impresa interessata al Ministero della Salute.
È previsto, infatti, un periodo transitorio durante il quale potranno essere commercializzati solo quei prodotti per i quali le imprese avranno presentato, entro il 16 giugno 2018, istanza di adeguamento e per i quali sarà disponibile l’etichetta aggiornata con le nuove diciture, con differenti modalità in funzione della tipologia di PFnP. Ad esempio:
- gli ex-PPO (che diventeranno PFnPO) saranno autorizzati provvisoriamente per 24 mesi (fino al 2 maggio 2020) senza ulteriori particolari requisiti, oltre all’etichetta modificata con le nuove diciture;
- i prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili (che diventeranno PFnPE) saranno autorizzati provvisoriamente per 24 mesi (fino al 2 maggio 2020), ma solo in confezioni non superiori a 500 g/ml; per le confezioni più grandi (sino a 1 kg/L) il periodo è limitato a 6 mesi (fino al 2 novembre 2018).
Il termine indicato in etichetta per l’autorizzazione provvisoria si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all’impiego dei prodotti provvisoriamente consentiti per l’uso non professionale. Decorso tale termine, i prodotti potranno essere acquistati ed utilizzati solo da soggetti in possesso di abilitazione all’acquisto e utilizzo.
Invece, i prodotti che, dal 16 agosto 2018, risulteranno privi in etichetta della citata dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e della sigla PFnPO o PFnPE saranno destinati ad esclusivo “uso professionale”, a prescindere dagli impieghi precedentemente autorizzati e dalla classificazione di pericolo.
In ogni caso, il rivenditore di prodotti fitosanitari per uso non professionale è tenuto a fornire all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, in particolare sulle corrette condizioni di stoccaggio, manipolazione ed uso e per lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili. Il rivenditore deve, inoltre, orientare l’acquirente per la scelta della taglia più adatta alle sue esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell’estensione dell’area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno ed informarlo sulla durata massima di validità dell’autorizzazione. Nel locale di vendita deve essere affissa apposita cartellonistica contenente le informazioni generali sopra richiamate.
Autore: Dr. Vincenzo Calvaresi