Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni richieste per l'introduzione da Paesi terzi.
Nei casi in cui sia richiesto l’esame di titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia (in quanto l’animale viene reintrodotto in Italia da un Paese non compreso negli elenchi all’allegato II del Regolamento 1219/2014) non occorre che sia rispettato il termine minimo di tre mesi per il prelievo del campione di sangue, come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea prima della partenza dell’animale dall’Italia.