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RESIDUI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - PUBBLICATO IL REGOL AMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/470 DELLA COMMISSIONE

Quali limiti applicare nel caso di trattamenti in deroga.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell’UE a norma dell’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

Il regolamento (CE) n. 470/2009 prevede la definizione di limiti massimi di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti e in biocidi impiegati nel settore zootecnico

Il regolamento (CE) n. 37/2010 della Commissioneelenca le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. Per alcune sostanze sono definiti diversi LMR per diverse specie o gruppi di specie e per diversi tessuti campione di tali specie o gruppi di specie.

Nel caso del trattamento ai sensi dell'articolo 11 della direttiva direttiva 2001/82/CE ( trattamento in deroga ) è necessario, ai fine del controllo ufficiale, chiarire quali siano gli LMR da tenere in considerazione per definire come idoneo al consumo umano gil alimenti derivanti dagli animali trattati.

Con il regolamento (UE) n. 2018/470 la Commissione definisce quali LMR devono essere applicati nel caso in cui specifici tessuti campione di specie animali trattate nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE non sono inclusi negli LMR nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione.

Adottando LMR fissati per specie e tessuti campione diversi, in combinazione con l'adattamento dei tempi di sospensione, la salute del consumatore può essere garantita anche nel caso di utilizzo di un farmaco in deroga ai sensi della direttiva 2001/82/CE.

Il regolamento in questione fornisce le indicazioni su come definire correlate le specie ( sulla base di cirteri anatomici e metabolici ) e su come individuari LMR in tessuti campione diversi.

La regola generale è la seguente:

Si prendono in considerazione preferibilmente gli LMR elencati nella tabella 1 del regolamento (CE) n. 37/2010 per lo stesso tessuto campione di una specie correlata o più strettamente correlata, mentre come ultima istanza si prende in considerazione l'LMR più basso per qualsiasi tessuto campione di qualsiasi specie.

Come sono raggruppati gli animali destinati alla produzione di alimenti ?

a) ruminanti

b) mammiferi monogastrici

c) pollame e ratiti

d) pesci

e) api

f) crostacei

g) molluschi.

Quali sono le specie correlate?

- le specie che appartengono allo stesso gruppo

- gli equidi e i conigli sono considerati ugualmente correlati ai mammiferi monogastrici e ai ruminanti. I ruminanti non sono tuttavia considerati correlati né agli equidi né ai conigli

Quali sono le specie più strettamente correlate?

- nel gruppo dei ruminanti, gli ovini e i caprini sono considerati «più strettamente correlati» gli uni agli altri che ai bovini e i bovini sono considerati «più strettamente correlati» tra di essi che agli ovini o ai caprini.

In base a quali criterti i diversi tessuti campione sono equiparati?

a) il tessuto campione «pelle e grasso» nei suini e nel pollame è equiparato al tessuto campione «grasso» nelle altre specie animali, e viceversa;

b) il tessuto campione «pelle e muscolo» nei pesci è equiparato al tessuto campione «muscolo» nelle altre specie animali, e viceversa;

c) le parti commestibili dei crostacei e dei molluschi sono equiparate al tessuto campione «muscolo» nelle altre specie animali.

LMR DA CONSIDERARE

Quale LMR si considera, a scopo di controllo, per un tessuto campione proveniente da una specie animale trattata nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE?

 

Nella Tabella 1 del regolamento (CE) n. 37/2010 è definito almeno un LMR per quel tessuto campione in una specie correlata trattata?

Prendere in considerazione il più basso di tutti gli LMR tale tessuto campione nelle specie correlate alla specie trattata

Se vi è un LMR fissato per specie più strettamente correlate, questo sarà quello da considerare

 

Nella Tabella 1 del regolamento (CE) n. 37/2010 non è definito un LMR per quel tessuto campione in una specie correlata trattata ( Ma è definito per specie correlate )?

L'LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo è il più basso di tutti gli LMR definiti nella tabella 1 per tale tessuto campione nelle specie che non sono correlate alla specie trattata

 

Nella Tabella 1 del regolamento (CE) n. 37/2010 non è definito un LMR per quel tessuto campione in nessuna specie?

L'LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo è il più basso di tutti gli LMR definiti nella tabella 1 per tale tessuto campione nelle specie che non sono correlate alla specie trattata

 

Nel caso in cui nella suddetta tabella 1 siano definite restrizioni riguardanti l'applicazione dell'LMR per determinati utilizzi, tali restrizioni si applicano anche a possibili utilizzi su altre specie animali e/o tessuti campione.

Per le sostanze farmacologicamente attive elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per le quali non è richiesto un LMR, non è richiesto un LMR a scopo di controllo per alcun tessuto campione proveniente da specie animali trattate nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE, a condizione che le restrizioni di cui alla tabella 1 vengano rispettate.

 

 

Autore. Alessandro Baiguini

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