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RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA

  • 21 dicembre 2018
  • Autore: Redazione VeSA
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La considerazione affettiva dell’animale da compagnia (pet) negli ultimi anni ha subito un’esponenziale crescita nel sentire comune della collettività. Ciò ha conseguentemente portato all’incremento numerico di molte delle attività direttamente o indirettamente collegate agli animali domestici (allevamenti, canili/rifugi, associazioni sportive e hobbistiche, negozi specializzati, ditte mangimistiche, toelettature).

Alla luce di ciò sono stati necessari aggiornamenti e modifiche costanti della normativa di settore, compresa quella sanitaria, che ha come obiettivo costante la tutela, in primo luogo della salute pubblica, compresa naturalmente quella dell’animale in tutte le fasi della sua vita.

Accanto a strutture pubbliche e private che si occupano della salute dell’animale in vita, negli ultimi anni sono sorte imprese specializzate nella cremazione dei pets.

In ottemperanza alla normativa comunitaria vigente (Regolamento CE n. 1069/2009 e Regolamento (UE) n.142/2011 tali attività assicurano la corretta gestione e il corretto smaltimento dei corpi interi degli animali da compagnia deceduti, alla stregua delle altre categorie di “sottoprodotti di origine animale di categoria 1 contemplate dalla normativa che devono essere smaltiti come rifiuti mediante incenerimento o coincenericemto presso impianti autorizzati.

Tuttavia la sensibilità comune che tratta l’animale d’affezione come menbro del nucleo familiare, ha portato inevitabilmente alla nascita di impianti di cremazione di piccole dimensioni (cosiddetti a bassa capacità) specializzati esclusivamente nel trasporto e nella cremazione degli animali da compagnia.

Nel triennio 2015-2017 la Regione Marche, constatato il possesso delle autorizzazioni ambientali, per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) dell’Area Vasta 2, ha provveduto ad assegnare il cosiddetto numero di riconoscimento (approval number - ABP) a n. 2 nuovi stabilimenti  di incenerimento e coincenerimento a bassa capacità (ossia impianti che possono cremare  massimo 50 kg all’ora) seguendo l’iter autorizzativo previsto dalla normativa regionale (DDPF VSA n.122 del 30/09/2011 e DGR n. 814 del 7/7/2014): il Servizio IAPZ, in particolare, esprime preventivamente parere sui requisiti igienico-sanitari e strutturali e successivamente, entro 90 giorni dall’assegnazione del numero di riconoscimento “provvisorio”, che consente all’impianto di dare inizio all’attività, anche su quelli funzionali.

Nello specifico valuta la corrispondenza di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella planimetria e nei restanti documenti allegati all’istanza, relativamente a quanto effettivamente svolto.

Il parere favorevole quindi dà luogo all’attribuzione del numero di riconoscimento “definitivo” e all’inserimento dell’impresa in un elenco nazionale del Ministero della Salute degli Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. Ce 1069/09.

L’attività di controllo ufficiale da parte del SIAPZ competente per territorio degli impianti di incenerimento per pets riconosciuti, viene svolta con una frequenza di 1 o 2 volte l’anno variabile in funzione di criteri generali di rischio (come le risorse umane e strumentali) e di criteri e caratteristiche più specifici quali, le dimensioni dell’impianto, la valutazione e l’analisi dei rischi e le garanzie offerte dall’impresa in base ai contenuti ed all’applicazione del piano di autocontrollo aziendale.

Durante il controllo ufficiale il veterinario ispettore valuta e verifica:

-  i requisiti delle strutture, dell’attrezzatura e le condizioni generali di pulizia;

-  la corretta gestione dei sottoprodotti in ingresso;

-  il mantenimento dell’idoneità dei veicoli e dei contenitori (collegati direttamente all’impianto di

   incenerimento e utilizzati eventualmente per il ritiro e il trasporto delle carcasse) compresa

   l’identificazione dei sottoprodotti (targa di colore nero indicante la categoria 1);

-  infine la corretta tenuta del registro delle partite e dei documenti commerciali finalizzati a

   garantire costantemente che i sottoprodotti di origine animale siano rintracciabili in tutte le fasi  

   della catena (ritiro, trasporto, stoccaggio e smaltimento) in modo da evitare rischi effettivi o

   potenziali per la salute pubblica o animale.

Per quanto riguarda i residui della cremazione degli animali domestici (ceneri) questi vengono consegnati ai proprietari degli animali. In alternativa vanno riciclati o smaltiti conformemente alla legislazione dell'Unione sull'ambiente.

In deroga allo smaltimento degli animali da compagnia mediante l’incenerimento, è prevista la possibilità di seppelire la carcassa del prorpio pet in terreni di proprietà o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) così come previsto del Regolamento Regionale n. 3 del 9/02/2009, applicativo della Legge regionale n.3 del 01/02/2005.

 

Autore: Dott.ssa Cristina Carnevali

 

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