Si aggiornano, nell’arco di meno di due mesi, diverse misure normative di sorveglianza emanate nell’ambito della lotta all’influenza aviaria. A livello internazionale questa patologia è ancora molto diffusa e pertanto è necessario mantenere alto il sistema di controllo degli avicoli destinati alla produzione alimentare, la tracciabilità dei mangimi a loro somministrati e dei mezzi che li trasportano.
Secondo l'EFSA, che ha valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE ed i metodi di prevenzione esercitati dagli Stati Membri, gli allevatori dovrebbero soprattutto adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e gli avicoli d’allevamento e limitare al minimo lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro.
Questo implica che l’attuazione delle norme legate alla biosicurezza svolgono un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività.
Per ridurre il rischio di trasmissione del virus si è reso dapprima necessario, da parte del Ministero della Salute, confermare e rafforzare, appunto, le misure di corretta gestione aziendale e i controlli di polizia veterinaria introdotti finora, e quindi prorogare e modificare l'efficacia dell'Ordinanza Ministeriale 26/08/2005 , storica norma di buone pratiche di conduzione dell’allevamento, ed estenderne la validità fino al 31 dicembre 2019.
Con il proprio provvedimento, pubblicato sulla GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018, il Ministero mantiene i più elevati livelli di tutela sanitaria nelle more dell'adozione, entro il 21 aprile 2019, degli atti delegati e di esecuzione del Regolamento (UE) n. 2016/429.
La nuova norma, Decreto 13 dicembre 2018 “misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”, sostituisce gli allegati A e C della precedente Ordinanza Ministeriale riguardanti i requisiti aziendali e le aree ad elevato rischio, e prevede regole specifiche in merito alla gestione e alla struttura degli allevamenti, definendo anche le modalità di accasamento e le tempistiche relative ai vuoti sanitari e biologici.
Sempre a livello nazionale è stato emesso il Piano di sorveglianza per l’influenza aviaria – 2019, il documento, con un corpo imponente costituito da 65 pagine, definisce tra l'altro la numerosità e la frequenza dei campionamenti da svolgere negli allevamenti avicoli di tutto il territorio dello Stato, basandosi sull'analisi della situazione epidemiologica, dei fattori e della categorizzazione del rischio , ed identificandoli specificatamente per ogni singola provincia.
A partire da gennaio 2017 il settore avicolo italiano è stato interessato dall’epidemia di HPAI sottotipo H5N8 diffusasi in Europa tra 2016 e 2017.
La sorveglianza passiva ha permesso di individuare un totale di 83 focolai, identificati soprattutto a seguito di sintomi clinici e aumento della mortalità. I casi hanno coinvolto sia il settore rurale sia quello industriale e si sono manifestati, temporalmente, in due ondate epidemiche. La prima ha interessato il Nord Italia (16 allevamenti), principalmente localizzata in prossimità di zone umide frequentate da volatili acquatici selvatici, la seconda invece nelle aree ad alta densità di aziende avicole (Densely Populated Poultry Areas, DPPAs).
Sulla base di queste determinazioni sono scaturiti i successivi Piani Nazionali, molto simili tra loro: il Piano 2019, così come è stato strutturato, non si discosta sostanzialmente dal precedente del 2018.
Le province considerate ad alto rischio di introduzione e diffusione, suddivise per regione, sono:
- Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna;
- Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova;
- Piemonte: province di Cuneo;
- Veneto: l’intero territorio regionale a esclusione della provincia di Belluno.
Le province considerate a rischio medio sono:
- Friuli-Venezia-Giulia: province di Pordenone e Udine;
- Lazio: provincia di Viterbo;
- Umbria: province di Perugia e Terni.
Il Piano, al quale si rimanda per una completezza della trattazione, richiama anche energicamente l’obbligo di applicare, in tutti gli allevamenti del territorio nazionale, stringenti misure di biosicurezza, rispettando le indicazioni della già citata O.M. del 26 agosto 2005, così come aggiornata il 13 dicembre 2018.
Inoltre, il Ministero della Salute ha considerato a particolare rischio d’introduzione virale, tra gli allevamenti rurali, i free-range, strutture in cui il pollame può entrare in contatto con i volatili selvatici (assenza di barriere o barriere non funzionali), ricadenti nelle aree di svernamento del germano reale, di conseguenza un numero di tali aziende verrà campionato con cadenza semestrale in concomitanza con le rotte migratorie, in primavera e autunno.
La Regione Marche viene considerata territorio a basso rischio per l’influenza aviaria, seppur in presenza di importanti insediamenti avicoli, e le attività di sorveglianza saranno di conseguenza basate sulla notifica dei casi sospetti (sorveglianza passiva) e sulla sorveglianza attiva negli allevamenti rurali classificati come “svezzatori”.
Come detto in precedenza gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi e i migratori, rivestono un ruolo fondamentale per la possibile introduzione e diffusione dell'influenza aviaria, in particolare i volatili che appartengono agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, che risultano essere molto recettivi ai virus influenzali e possono diffonderlo anche in assenza di manifestazioni sintomatiche.
Di conseguenza questi soggetti possono rivestire un ruolo importante nell’ecosistema dei virus influenzali, creando una linea di trasmissione epidemiologica tra l’ambiente naturale e quello antropizzato, dove vivono parte dell’anno, con la possibilità di venire in contatto con allevamenti avicoli rurali o intensivi.
La situazione epidemiologica, che è attualmente favorevole, ha fatto sì che il Ministero della Salute, in applicazione della vigente normativa nazionale sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, concedesse la possibilità, seppur in deroga, di utilizzare come richiami gli Anseriformi ed i Caradriformi. Condizioni per esercitare il diritto di deroga è che l’uso di tali uccelli di specie cacciabili, in funzione di richiami vivi, venga subordinato all’attuazione di misure di controllo quali l’istituzione dell’anagrafica dei detentori e degli utilizzatori (cioè avviene tramite autorizzazione da parte della Provincia e identificazione, con assegnazione di codice aziendale e registrazione in BDN, dal Servizio Sanitario). Inoltre si rende indispensabile assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali nonché le corrette condizioni di gestione delle aziende e le opportune garanzie sanitarie.
Per effetto di quanto riportato, la P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha inteso rinnovare il precedente Decreto Dirigente P.F.VSA n.35 del 26 febbraio 2018 (Piano di campionamento per attività di sorveglianza influenza aviaria nei richiami vivi nella Regione Marche) redigendo il nuovo D.D.P.F. n.17 del 12.02.2019.
I competenti Servizi Regionali sulla caccia hanno fornito l’anagrafica a loro disposizione relativa ai detentori e agli utilizzatori di richiami vivi. Sulla base di tali anagrafiche, il Centro di Referenza Nazionale sull’Influenza Aviare ha elaborato uno schema di numerosità dei campionamenti in una quantità di utilizzatori tale da escludere la presenza di influenza aviare con una prevalenza del 3% e un livello di confidenza del 95%.
Ai servizi veterinari dell’ASUR è stato affidato il compito di verificare le misure di biosicurezza idonee per evitare la trasmissione dei virus aviari ed il compito di effettuare il controllo sanitario degli uccelli utilizzati come richiamo, alla fine del periodo d’uso.
Alcuni dubbi in merito emergono a causa della vetustà degli elenchi a disposizione degli uffici regionali e dell’abitudine diffusa di eliminare (con finalità “alimentare”) gli animali che fungono da richiamo, nel momento che viene meno la loro funzione in natura. La realizzazione e la rendicontazione del Piano, così come concepito dalla Regione, sarà utile anche allo scopo di aggiornare le anagrafi e “tarare” le situazioni che si presenteranno e che allo stato attuale non sono preventivate, per un’applicazione efficace della misura normativa negli anni futuri.
Il Numero minimo di detentori da campionare è, per il 2019 e per l’intera regione, di 38, ove per ogni allevamento il numero di volatili da testare dipenderà dalla quantità degli animali presenti, e cioè:
- tutti i volatili, se la consistenza totale è inferiore a 20;
- 20 volatili se la consistenza è uguale o superiore a 20.
I prelievi vanno effettuati sul singolo animale (caratterizzati da un anello riportante una numerazione). Su ogni animale così identificato vanno prelevati 1 tampone tracheale e 1 tampone cloacale (da immergere in substrati antibiotati all' 1%).
Anche nell’applicazione di questo punto potrebbero insorgere delle difficoltà che andrebbero considerate e opportunamente valutate per la riproposizione della norma negli anni futuri, infatti l’inanellamento non spetta all’ASUR e l’identificazione dei singoli capi presenti e da campionare potrebbe quindi non essere scontata. Si consideri comunque che, alla luce di eventuali riscontri di positività e dei provvedimenti susseguenti, il riconoscimento preciso del capo infetto del gruppo non rivestirebbe alcuna valenza significativa, soprattutto se i volatili provengono dallo stesso territorio di caccia.
Tra le verifiche delle misure di biosicurezza saranno da prendere in maggiore considerazione i controlli riguardanti l’effettiva separazione, funzionale e strutturale, tra i luoghi in cui sono ricoverati i richiami vivi durante le stagioni di riposo e gli altri avicoli domestici dello stesso detentore. Inoltre va accertata con particolare attenzione la presenza di barriere finalizzate ad impedire il contatto tra gli animali d’allevamento con l’avifauna selvatica.
Tale piano regionale, definito in funzione della consistenza negli allevamenti, dei fattori di rischio e della chiusura della stagione venatoria dei migratori (31 gennaio, data prevista dal calendario regionale), dovrà concludersi entro il prossimo 30 marzo 2019.
Autore: Dr. G. Iacchia