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Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare nell’attuale situazione di emergenza

DGSAF 6249 12/03/2020

  • 13 marzo 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) e la Direzione Generale per l‘Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) hanno pubblicato una nota con la quale danno chiarimenti riguardanti l’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare nella situazione di emergenza da COVID-19.

Regolamentazione delle attività veterinarie su tutto il territorio nazionale e spostamenti

Le Direzioni Generali indicano che, alla luce dei DPCM che hanno esteso a tutta l’Italia le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e rafforzato le indicazioni di imitazione, le misure per la regolamentazione delle attività veterinarie, produttive e zootecniche, individuate nella nota DGSAF 5086/2020  vengono applicate all’intero territorio nazionale.

Nella scheda tecnica, allegata a tale nota, sono elencate nel dettaglio le attività veterinarie che non possono e quelle che possono essere differite: si rimanda quindi al seguente link.

Viene quindi immediatamente chiarito che per lo svolgimento delle attività veterinarie, produttive e zootecniche considerate necessarie e quindi non differibili si applica la deroga sugli spostamenti che sono quindi ammessi per "comprovate esigenze lavorative" o "situazioni di necessità". (*)

Si chiarisce inoltre che, non esistendo più “zone rosse”, la validazione da parte dei servizi veterinari per la movimentazione e la tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre), degli automezzi e dei percorsi effettuati (come previsto nella nota DGSAF 5086/2020) non è più necessaria ed è sostituita dall’utilizzo dell’autocertificazione per gli spostamenti prevista dal DPCM 9 marzo 2020. In ogni caso resta sempre obbligatorio garantire la tracciabilità di animali e merci come previsto dalla normativa vigente.

Profilassi e rendicontazioni

Nella nota viene inoltre stabilito che le attività di profilassi e controllo nei confronti dell’Influenza aviaria e della Peste Suina Africana devono comunque essere considerate inderogabili e quindi vanno regolarmente svolte.

Per quanto riguarda i Piani cofinanziati dall’UE, il Ministero comunicherà i termini entro cui presentare le rendicontazioni che per tutte le altre attività sono già stati differiti al 30 Maggio.

In particolare, nella Regione Marche, con la Nota PF VSA Prot.A/1/0003309 del 12/03/2020 Emergenza Coronavirus vengono definite le attività veterinarie di sanità pubblica e sicurezza alimentare che possono essere differite fino al 3 Aprile 2020 in modo tale da limitare la circolazione delle persone sul territorio regionale.

Strutture zootecniche, canili e gattili

Come da nota ministeriale sono inoltre consentite le attività di accudimento e di gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario, compresi i canili, i gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà, garantite dalla Legge 281/91.

Spostamenti per la cura dei PET

Infine la DGSAF sottolinea che gli spostamenti relativi alla cura degli animali d'affezione rientrano nell'ambito della deroga relativa ai “motivi di salute”, e quindi, come già anticipato dalla FNOVI (vedi articolo Prevenire il rischio di contagio: corretta applicazione delle norme ministeriali da parte del Medico Veterinario), sono consentiti. (*)

A tal proposito la stessa FNOVI invita tutti i colleghi a limitare l'attività professionale alle situazioni di emergenza e improcrastinabilità rinviando vaccinazioni, visite di routine, diagnostica e chirurgia non urgenti.

 

(*): Si ricorda che in caso di spostamenti per esigenze motivate, sarà necessario compilare un’autocertificazione che ne attesti il motivo, mediante apposito modulo (scaricabile al seguente link), da presentare alle forze dell’ordine in caso di controllo. Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'autodichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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