Il Decreto 13 dicembre 2018 proroga e modifica la storica Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 concernente le misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018.
L'efficacia dell'Ordinanza 26 agosto 2005, con le successive modificazioni intervenute negli anni, in ultimo quelle del 13 dicembre, è da intendersi estesa fino al 31 dicembre 2019.
E’ opportuno premettere quanto sia attuale il problema connesso all’infezione virale di Influenza Aviaria, che infatti nel gennaio 2017 ha interessato il settore avicolo italiano sul cui territorio si è sviluppata l’epidemia di HPAI sottotipo H5N8 diffusasi in Europa tra 2016 e 2017. In tale occasione le misure di controllo, basate in particolare sulla sorveglianza passiva hanno permesso di individuare un totale di 83 focolai, coinvolgendo sia il settore rurale sia quello industriale e manifestandosi, temporalmente, in due ondate epidemiche. La prima ha interessato il Nord Italia (16 allevamenti), principalmente in prossimità di zone umide frequentate da volatili acquatici selvatici, la seconda le aree ad alta densità di aziende avicole, conosciute con l’acronimo DPPAs (Densely Populated Poultry Areas).
Con il proprio provvedimento il Ministero desidera mantenere i più elevati livelli di tutela sanitaria del territorio nazionale in attesa di adottare, entro il 21 aprile 2019, gli atti delegati e di esecuzione del Regolamento (UE) n. 2016/429.
Analizzando i rischi di nuova introduzione del virus dell’influenza aviaria l'EFSA ha rimarcato come gli allevatori dovrebbero soprattutto adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e gli avicoli d’allevamento e limitare al minimo lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro.
A seguito della relazione dell’EFSA anche l'Unione Europea ha intensificato le misure per la riduzione del rischio emanando la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce di rafforzare i sistemi di individuazione precoce dei pericoli di trasmissione al pollame dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, attraverso i selvatici.
Tutte le norme citate propongono come sistema-barriera per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza ad alta patogenicità l’attuazione delle norme legate alla biosicurezza. Queste precauzioni svolgono ormai un ruolo predominante nella lotta all’epidemia superando, per importanza, le norme prettamente sanitarie che prevedono criteri di contrasto basati su campionamenti a tappeto ed eventuale cruenta eradicazione tramite il metodo dello “stamping out”.
La nuova norma, in particolare, sostituisce gli allegati A e C della precedente Ordinanza Ministeriale, innovando o rinnovando le prescrizioni rispetto ai requisiti aziendali e prevedendo regole specifiche in merito alla conduzione ed alla gestione generale degli allevamenti.
Analizzando nello specifico le norme comprese nel Decreto, alcune sono, come detto, riproposizioni di metodiche, altre si presentano come novità che diventeranno obbligatorie dal 1 gennaio 2020 (per gli allevamenti già in attività, che avranno quindi un margine di tempo per provvedere agli adeguamenti), molte sono invece direttamente e tassativamente esigibili per le aziende di nuova costruzione.
Tutte le indicazioni relative alle misure di biosicurezza sono contenute nell’Allegato A dell’Ordinanza del 26/08/2005 che viene così in toto ad essere modificato.
Tra le innovazioni apportate non si può trascurare al punto 1 comma g dell’Allegato l’introduzione di una nuova struttura, la cosiddetta «dogana danese», rappresentata da una barriera fisica che non consenta l'accesso diretto del personale all'area dove si trovano gli animali, senza aver prima indossato calzature dedicate al singolo capannone. Il principio si basa sul cambio delle calzature prima di varcare la soglia dell’allevamento. Tale “sbarramento” è sostanzialmente costituito da una panchina posta di fronte alle porte di ingresso al capannone che obbliga ciascun addetto ai lavori, e non solo, ad indossare gli stivali di allevamento oltrepassandolo. Gli “stivali puliti” dovranno essere di colore differente, per ricordare ad ognuno la procedura; è buona norma delimitare la zona pulita dalla zona sporca del camminamento con del nastro o con delle linee colorate.
Al punto 2 sono elencate e rafforzate le misure di prevenzione strutturali negli allevamenti (cancelli o sbarre mobili, cartelli di divieto di ingresso, aree di parcheggio, zone di disinfezione, piazzole di carico). A tal proposito, a partire dalla costituzione, tutti i nuovi allevamenti avicoli intensivi devono essere dotati di un impianto fisso automatizzato per la disinfezione degli automezzi e di un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione.
Una zona filtro, posizionata all'ingresso, dotata di spogliatoio, lavandino, detergenti, calzature e tute specifiche introduce obbligatoriamente all'area di produzione mentre l’apposizione di idonea cartellonistica informativa informa sulle procedure da adottare dopo l'accesso.
Negli allevamenti appartenenti al circuito degli svezzatori ogni ambiente deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente. Per consentire la commercializzazione dei volatili appartenenti al settore rurale, si rimanda alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 25 giugno 2010, provvedimento definito sulla base del rischio.
Tra le norme di conduzione si ribadiscono gli obblighi sui controlli in ingresso ed uscita di personale, figure sanitarie, visitatori (delle cui movimentazioni si deve tenere registrazione), mezzi e attrezzature.
Riguardo al personale vengono incentivati formazione e aggiornamento per i dipendenti e per chi saltuariamente opera in allevamento (è obbligatorio che il proprietario si assicuri della specifica preparazione sui requisiti di biosicurezza, attestandolo con un documento firmato dallo stesso). Il proprietario/detentore è tenuto anche a registrare tutto il personale impiegato, anche quello esterno (es. squadre di carico, vaccinatori, etc.) con indicazione delle mansioni e dei documenti comprovanti l’identità e la formazione acquisita.
Il punto 4 si occupa della gestione degli allevamenti di tacchini da carne nei quali è consentito esclusivamente l'accasamento di animali di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio. Deroghe sono previste per le aree del territorio non incluse nell'elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C.
Nel punto 5 si trovano disposizioni particolari per gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo ove si dettano norme igieniche riferite alle garanzie sanitarie da mettere in pratica nei centri di imballaggio (movimenti in ingresso ed uscita di uova, automezzi e bancali, rigorosamente non più in legno).
Vengono richiamati, al punto 7, i principi di pulizia e disinfezione da effettuarsi alla fine di ogni ciclo produttivo, e prima dell'inizio del successivo, su locali e attrezzature da eseguire secondo un protocollo scritto che deve essere disponibile per le verifiche da parte dell'Autorità Competente.
Il punto 8 non introduce sostanziali novità rispetto alla normativa precedente e si rivolge alle definizioni e tempistiche dei periodi di vuoti biologico e sanitario.
Per vuoto biologico si intende il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento del carico degli animali al momento del successivo accasamento. Per vuoto sanitario dal momento del completamento delle operazioni di disinfezione al momento del successivo accasamento.
Il vuoto biologico minimo da rispettare è il seguente:
- sette giorni: per i polli da carne;
- ventuno giorni: per i tacchini, gli anatidi e per i riproduttori di qualsiasi specie (con eventuali deroghe solo per i tacchini).
Il vuoto biologico minimo per capannone è:
- quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi, le faraone da carne, le quaglie, i piccioni e comunque i polli da carne a lento accrescimento;
- ventuno giorni per le galline ovaiole;
- quattordici giorni per la selvaggina da penna;
-. otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.
Nel caso del vuoto sanitario, esso è previsto dopo le disinfezioni e deve protrarsi per almeno tre giorni nell'intero allevamento.
Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da Ditte regolarmente autorizzate. Qualora le celle fossero all'interno degli impianti l'operazione di carico deve avvenire comunque all'esterno del capannone.
Più complessa e nuova è, al punto 10 la descrizione della gestione della lettiera e della pollina. Precauzioni vengono previste riguardanti la disinfezione degli automezzi che la trasportano, del cui accertamento dovranno farsi carico anche gli allevatori.
Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro senza che gli automezzi entrino in azienda. Gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi specifici le cui superfici siano lavabili e disinfettabili o viceversa, per quanto possibile, che il carico venga effettuato all'esterno dell'allevamento. Inoltre gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera, devono garantire lo stoccaggio della pollina per almeno sessanta giorni (tali disposizioni diventeranno comunque vincolanti dal 1° gennaio 2020).
L’Allegato C rinnova le definizioni di “Aree ad elevato rischio” (i territori eventualmente definiti da disposizioni comunitarie individuati sulla base dei fattori di rischio per l'influenza aviaria).
L'elenco delle «aree ad elevato rischio» viene diramato, con atto normativo, dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco sulla base del parere dell'IZS delle Venezie.
Autori:
Dr. G. Iacchia
Dott.ssa Pina De Curtis
Dott.ssa Luciana Sgolastra