Con il Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale numero 16 del 11 febbraio 2022 (misure sanitarie integrate per la gestione delle emergenze epidemiche e per lo spopolamento delle popolazioni animali nelle emergenze epidemiche e non epidemiche) la Regione Marche rinforza la lotta alle malattie trasmissibili, strutturando gli interventi finalizzati ad un precoce rilievo e ad una rapida estinzione dei focolai.
Il momento attuale è foriero di minacce che arrivano principalmente dagli animali selvatici (uccelli migratori e cinghiali in particolare) perché le malattie infettive che possono essere veicolate da queste specie animali (influenza aviaria e peste suina africana) costituiscono una seria minaccia, oggi quanto mai reale. La legislazione unionale definisce un elenco di malattie da attenzionare, oggetto di particolare interesse da parte del legislatore, sia perché non presenti ubiquitariamente nel territorio Europeo, sia perché rappresentano un grave rischio per la salute animale, umana e per l’ambiente e che possono avere un rilevante impatto economico sull’intero comparto agro-zootecnico, anche regionale.
Il Decreto scaturisce dalle necessità di procedurizzare un’efficace risposta a situazioni di emergenza sanitaria ove venga richiesta un’individuazione chiara dei compiti e delle figure che detengono i poteri legali e gestiscono le responsabilità, in maniera da definire una precisa linea di comando gerarchica con livelli operativi coordinati e preventivamente identificati, e dove i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, possano adoperarsi utilmente nella gestione degli interventi necessari.
Nel contesto dell’atto il Decreto prende in particolare considerazione lo spopolamento, fase impopolare ma spesso fondamentale nella gestione dei focolai di patologie diffusive, step che comprende stordimento ed abbattimento, nel quale è necessario tutelare e garantire comunque il benessere animale (come sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione e il benessere degli animali allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea).
Anche antecedentemente a questa norma nella Regione Marche erano già stati emessi comunque decreti simili per fronteggiare le problematiche connesse all’organizzazione della risposta nelle grandi emergenze, tra cui quelli di istituzione del GORES (Gruppo Operativo. Regionale Emergenza Sanitaria), nell’ambito dell’Unità di Crisi Regionale (UCR).
Nell’Allegato 1 vengono fornite le procedure per l’intervento in situazioni di emergenza epidemica e per lo spopolamento delle popolazioni animali. Sono escluse le emergenze legate al trasporto degli animali per le quali si applica quanto previsto dal Regolamento CE 1/2005.
Le malattie per le quali vengono previsti piani integrati di intervento regionale comprendono: Afta epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Influenza Aviaria ad Alta patogenicità e Peste Equina, questo elenco può essere modificato e integrato anche in funzione delle mutate esigenze epidemiologiche.
Gli Enti coinvolti sono:
- La P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Agenzia Regionale Sanitaria (PVSA), per l’immediata attivazione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) presso la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP);
- Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), che agisce attraverso i Direttori di Area Vasta, per garantire che gli interventi operativi decisi dall’UCR abbiano luogo sotto la direzione del Servizio di Sanità Animale o del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche territorialmente competente, e garantire che tutti gli operatori dell’ASUR, che a vario titolo intervengono per la gestione dell’emergenza, siano già muniti dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), dei piani di emergenza, delle linee guida e dei manuali operativi vigenti;
- il Sistema regionale di Protezione Civile, deputato all’individuazione e alla messa a disposizione di squadre operative, mezzi e attrezzature, anche con l’ausilio di ditte specializzate all’esecuzione delle azioni connesse alla gestione del focolaio, incluso l’eventuale abbattimento degli animali;
- il Servizio di Sanità Animale dell’Area coinvolta, che provvede agli interventi del caso nel rispetto delle disposizioni del Decreto e della legislazione in materia di benessere degli animali;
- tutti gli altri servizi del Dipartimento di Prevenzione che, in caso di necessità, supportano il Servizio di Sanità Animale.
Il Decreto prende quindi in analisi i diversi passi da intraprendere in caso di accertamento o sospetto delle malattie elencate.
La composizione dell’Unità di Crisi (UCR) è la seguente, in parte costituita da un sottogruppo del GORES di cui al D.P.G.R. n. 286 del 25/11/2019:
- il Dirigente della PVSA o suo delegato (che coordina l’URC)
- il Direttore della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio o suo delegato
- il Direttore Generale IZS o suo delegato
- il Direttore Generale ARPAM o suo delegato
- il Direttore, o i Direttori, dei Servizi di Sanità Animale interessati dalla malattia
- il Direttore della Direzione tecnica prevenzione collettiva dell’ASUR o suo delegato
- il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile o suo delegato
- il Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale o suo delegato
- il Comandante regionale dei Carabinieri per la Tutela della Salute o suo delegato
- il Comandante regionale Carabinieri Forestale Marche o suo delegato
- il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario o suo delegato
- il rappresentante GORES del Servizio Protezione Civile o suo delegato
- il Referente Sanitario Regionale, funzione 2 di Protezione Civile
- l’esperto GORES per le Emergenze zoosanitarie ed epidemiologia veterinaria;
- l’esperto GORES per le Problematiche sanitarie collegate a rischi ambientali
- l’esperto GORES per le Problematiche di soccorso e assistenza agli animali
- l’esperto GORES per la Comunicazione del rischio in sanità pubblica
Laddove necessario il coordinatore può attivare la partecipazione delle Prefetture, delle Province, della Direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di Confservizi, dell’Ufficio stampa della Regione Marche e di ogni altro soggetto pubblico o privato ritenuto utile ai fini della gestione dell’allarme.
In caso di malattie trasmissibili diverse da quelle previste Il Servizio di Sanità Animale competente per territorio, e i Sindaci dei Comuni interessati, provvedono a tutte le azioni operative necessarie per l’estinzione del focolaio, anche attraverso l’eventuale attivazione di Unità di Crisi Locali o eventualmente di quella Regionale.
Lo spopolamento nelle emergenze epidemiche e non epidemiche è affidato al Servizio di Sanità Animale, coadiuvato, per quanto di competenza, dal Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, che provvede a tutte le operazioni connesse con l’abbattimento e il risanamento del focolaio di malattia infettiva o infestiva. Il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche si occupa di tutte le operazioni connesse con lo spopolamento, nelle situazioni in cui è richiesto, ad esclusione delle emergenze epidemiche. In ogni caso, le operazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale con adeguato livello di competenza, ai fini di limitare le sofferenze agli animali, i dolori e le eccitazioni inutili, tutelando nel contempo la sicurezza deli operatori.
Prima dell’inizio delle attività di spopolamento, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento CE 1099/2009, il Sevizio Competente, elabora un piano di azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di benessere degli animali, in considerazione della dimensione e della localizzazione dell’emergenza da gestire. Le fasi da sviluppare riguardano le seguenti azioni:
- Allertare la ditta preposta all’abbattimento;
- Effettuare un’ispezione dell’azienda al fine di concordare con il proprietario la procedura operativa, il numero, la specie e la categoria degli animali da abbattere, la condizione della struttura e degli equipaggiamenti, la stima del valore degli animali, se nella situazione è previsto un successivo indennizzo;
- Elaborare il piano d’azione, in cui dovrà essere indicato l’inizio e il termine delle operazioni, l’organizzazione della squadra, i motivi, il numero e la specie degli animali abbattuti, i metodi e le procedure utilizzate per ridurre al minimo la sofferenza degli animali, nonché le attrezzature necessarie, i luoghi e le precauzioni cui attenersi, ed infine inviare lo stesso piano alla PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- Prevedere l’eventuale supporto della Forza Pubblica e il possibile ricorso all’utilizzo dei mattatoi;
- Definire le priorità di abbattimento all’interno dei gruppi di animali;
- individuare il metodo di stordimento e di abbattimento in funzione del numero e della specie di animali, del loro stato clinico e di benessere e delle attrezzature disponibili;
- individuare il luogo idoneo all’abbattimento, in considerazione della tutela della salute degli operatori, del benessere degli animali e della facilità per la rimozione delle carcasse.
Infine il Decreto ricorda che tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Aree Vaste sono tenuti a fornire il supporto in termine di mezzi e di personale ai Servizi coinvolti nella gestione dell’emergenza.
Autori
Dott. Giuseppe Iacchia
D.ssa Michela Simonetti
U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche A.S.U.R. Area Vasta 4 Fermo