Il Ministero della Sanità, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Ufficio 3 (Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi) ha inteso precisare le modalità di controllo di riproduttori equini adibiti alla monta vaccinati per arterite virale equina (A.V.E.) tramite una nota a firma del Direttore del 15.07.2021.
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle segnalazioni da parte dei gestori di centri di monta equini in merito alle inevitabili problematiche che si manifestano quando i controlli vengono eseguiti su stalloni che già hanno subito la vaccinazione per l’arterite e che, conseguentemente, hanno sviluppato uno stato immunitario.
L’ Ordinanza 13 gennaio 1994 “piano nazionale di controllo dell’arterite virale equina” , tutt’ora in vigore, prevede che tutti i riproduttori equini siano sottoposti tra il 1° settembre il 31 dicembre di ogni anno ad un accertamento sierologico per l’A.V.E. e che gli animali eventualmente riscontrati positivi debbano poi essere sottoposti ad ulteriori accertamenti (tre prelievi di seme distanziati di una settimana uno dall’altro) per permettere di escludere la presenza virale nel materiale seminale.
È chiaro che tale procedura risulti oltremodo indaginosa creando una serie di problemi ad allevatore e veterinario incaricato (che può essere del S.S.N. o Libero Professionista opportunamente e formalmente autorizzato) che vanno dalla difficoltà di esecuzione del test e del reperimento delle fattrici in calore alle lungaggini dovute ai tempi di campionamento e soprattutto della processazione di laboratorio.
Bisogna tener presente che l’Ordinanza, vecchia di oltre 25 anni, è stata emanata quando ancora la profilassi vaccinale immunizzante non era disponibile a tutti, e pertanto le positività potevano essere attribuite alla reale presenza virale, senza necessariamente poter prevedere misure di controllo future per i cavalli vaccinati che avrebbero eseguito la vaccinazione.
A seguito di queste opportune considerazioni il CERME (Centro di referenza nazionale per le malattie degli equini, identificato presso la Sede di Roma dell’IZS tramite Decreto Ministeriale 4 ottobre 1999 ) si è espresso asserendo che i soggetti per i quali sia possibile dimostrare l’avvenuta vaccinazione per AVE (dedotta, ad esempio da esecuzione ed opportuna certificazione veterinaria, mod. 12 o compilazione e firma della specifica sezione del passaporto) possono essere sottoposti, per il primo anno, ad un controllo virologico tramite breeding test oppure a un doppio prelievo di seme eseguibile nella stessa giornata, riducendo così le tempistiche per poter iniziare la stagione di monta.
Dal secondo anno i medesimi soggetti, anche se non sottoposti a richiamo vaccinale, dovranno comunque
effettuare una prova sierologica che preceda il periodo di attività.
Solo qualora l’esito si presenti negativo e poi nuovamente positivo nella successiva stagione, ingenerando dubbi su una possibile acquisizione di virus di campo, gli stalloni saranno sottoposti a un controllo del seme come precedentemente specificato.
Nella stessa nota il Ministero rimarca come sia in atto una revisione della vigente normativa nazionale citata, in forza dell’applicazione del Regolamento 2016/429 (UE), Animal Health Law del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili nonché dei suoi atti delegati, auspicando un solerte riesame dell’Ordinanza ormai obsoleta sopra menzionata, ed applicando quanto precedentemente descritto, anche in conformità ai controlli previsti all’ articolo 12.9 2 del Terrestrial Code dell’OIE.
Autore
Giuseppe Iacchia