In questo articolo è descritta la gestione di una positività a seguito di campionamento su sospetto, prelevato in sede di macellazione ordinaria di un bovino maschio di 19 mesi proveniente da un’azienda locale, sita a pochi chilometri di distanza dall’impianto.
L’animale è arrivato al macello con mezzo autorizzato: all’apertura dello sportello posteriore si presentava coricato in posizione sternale. L’autista riferiva che l’animale al momento del carico era salito sul mezzo camminando autonomamente e che probabilmente si era coricato lungo il breve tragitto. Al fine di verificare le condizioni di benessere, si è proceduto ad una ispezione visiva che non evidenziava escoriazioni e/o lesioni da trascinamento; in seguito a stimolazione verbale, il bovino ha riassunto la normale stazione quadrupedale ed è sceso con camminata regolare, non mostrando traumi.
Oltre a quanto già descritto, il capo presentava uno sviluppo muscolare decisamente inferiore rispetto a quello che normalmente presentano altri soggetti della stessa età e razza. La verifica documentale non evidenziava informazioni particolari: nella sezione B) del Documento di accompagnamento relativo a Informazioni sui Trattamenti e sulla Catena Alimentare (I.C.A.), l’allevatore non riferiva alcun trattamento nei 90 giorni precedenti la macellazione.
Si è quindi proceduto alla macellazione ordinaria del soggetto le cui carni, alla visita post mortem si presentavano essudative e al tatto “collose”, pur mantenendo un colore nella norma. A supporto della valutazione ispettiva, il Veterinario Ufficiale predisponeva un campionamento di muscolo e fegato per i successivi esami batteriologici e la ricerca di sostanze inibenti, con conseguente blocco ufficiale della carcassa presso la cella dell’impianto di macellazione in attesa degli esiti di laboratorio.
Il primo risultato analitico (con metodo su piastra) evidenziava la presenza di sostanze inibenti, di conseguenza, dopo un confronto con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, si procedeva ad effettuare un secondo campione di muscolo, come previsto dal Piano Nazionale per la ricerca dei Residui (PNR) in quanto rientrante nella casistica delle “Attività su sospetto - a seguito di positività”. L’esito a conferma del primo (con metodo multiresiduo), riportava la presenza di sostanze inibenti: nello specifico era presente nel muscolo una concentrazione di OSSITETRACICLINA e suo epimero di 2825 µm/kg, ben superiore ai limiti di legge di 100 µm/kg previsti dal Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
I risultati delle analisi sono stati comunicati al proprietario dell’allevamento di provenienza del bovino, contestualmente alla possibilità di condurre una controperizia, a garanzia del diritto alla difesa, di cui all’art.7 del Decreto legislativo 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
La comunicazione della positività è stata inviata all’Agenzia Regionale Sanitaria – P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida del Piano Nazionale Residui Anno 2022 e al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) competente per il territorio che come previsto dal Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e dal Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della commissione del 19 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, ha proceduto al sequestro dell’allevamento con divieto di movimentazione in ingresso e in uscita dei capi presenti, al campionamento di acqua di abbeverata e di mangime per la ricerca di OSSITETRACICLINA e suo epimero e al controllo sull’utilizzo dei farmaci in azienda. Gli esiti della verifica sono stati successivamente inseriti nell’applicativo Classyfarm del Sistema Informatizzato Vetinfo.
A seguito degli esiti di laboratorio negativi e agli esiti favorevoli dei rilievi condotti sull’allevamento secondo le linee “Controlli di farmacosorveglianza in azienda zootecnica (animali DPA bovino)”, comprendenti la verifica delle implementazioni del registro cartaceo dei trattamenti (assenza di trattamenti negli ultimi 4 anni) e la verifica dell’assenza di scorte farmacologiche o residui di medicinali in situ, il SIAPZ provvedeva alla revoca del sequestro e del divieto di movimentazione dell’allevamento. La comunicazione della revoca dei provvedimenti è stata inviata anche al Sevizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale AST Fermo (SIAOA) che, verificata la non pervenuta richiesta di avvalersi della controperizia da parte dell’interessato, ha proceduto allo svincolo sanitario della carcassa e dei visceri per la loro contestuale distruzione come sottoprodotto di Categoria 1.
Le attività di accertamento svolte dal SIAOA AST Fermo si sono concluse con l’invio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo di ipotesi di reato per violazione dell’art. 5 lett. a) e d) della Legge 283/62, per la produzione di sostanze alimentari trattate e comunque nocive a cui consegue violazione dell’art. 440 del Codice di Procedura Penale (CPP) “Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari” e dell’art. 483 “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”. Infatti, in seguito anche alla valutazione delle Linee Guida Applicative del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158 e successive modifiche per l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, si è desunto che l’interessato ha consapevolmente inviato alla macellazione un animale sottoposto a trattamento farmacologico, seppur con una sostanze autorizzata (Ossitetraciclina), non rispettandone però il periodo di attesa prescritto e non dichiarandone l’uso sui documenti sanitari di accompagno al macello. Dalle carni provenienti dalla macellazione del bovino sarebbero derivati prodotti alimentari nocivi per la salute pubblica.
Oltre al procedimento penale è stato avviato anche quello amministrativo con l’emissione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 14 c.2 del Decreto Legislativo 158/2006 che l’allevatore ha pagato in misura ultra-ridotta entro 5 giorni dalla notifica usufruendo della riduzione del 30 % rispetto all’importo determinato, ai sensi dell’art. 1 comma 4 D.L. 91/2014, così come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 42/2021.
Sicuramente più indaginoso è stato il procedimento penale poiché l’allevatore, tramite legale di fiducia, ha presentato memorie difensive ex art. 415 bis c.3 del CPP chiedendo audizione al Procuratore, che si è svolta presso gli uffici del SIAOA AST Fermo da personale afferente allo stesso, in veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in seguito a formale delega della Procura.
Durante l’audizione è stato compilato un Verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini come previsto dall’art.61 del Decreto Legislativo n. 271/89 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nel quale oltre a dichiarare le proprie generalità, confermare il proprio difensore di fiducia e l’elezione di domicilio, è stato riportato quanto l’allevatore ha voluto esporre in sua difesa. L’audizione è stata interamente registrata con apparecchiatura elettronica in dotazione al Dipartimento di Prevenzione AST Fermo.
A termine delle attività, il file audio e il verbale di interrogatorio sono stati consegnati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo corredati da una nota del Servizio con la quale il personale che ha rilevato gli illeciti e seguito l’intera procedura confermava le contestazioni dell’ipotesi di reato in precedenza inviata.
Il Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE all’articolo 17 lettera c) definisce l’ispezione ante mortem come “la verifica, prima delle attività di macellazione, delle prescrizioni in materia di salute umana e animale di benessere degli animali, compreso, se del caso, l’esame clinico di ogni singolo animale, e la verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui alla sezione III dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004”. La visita ante mortem ha lo scopo di permettere al Veterinario Ufficiale di prendere decisioni a tutela della salute pubblica che le normative comunitarie e nazionali perseguono, quindi la metodologia ispettiva deve attenersi a delle indicazioni implicite alle norme. In particolare:
- verificare che gli animali non presentino segni, sintomi o condizioni tali da compromettere la salute umana o animale;
- identificare animali trattati con sostanze ormonali o sostanze proibite o sottoposti a trattamenti procedendo alla raccolta campioni per la ricerca di residui di farmaci veterinari;
- identificare animali ai quali siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito
- evidenziare condizioni patologiche che costituiscono un rischio per l’igiene della macellazione;
- verificare che le condizioni di benessere degli animali non siano state compromesse e in particolare accertare se gli animali abbiano o meno subito traumi o siano stati sottoposti a situazioni stressanti durante il trasporto;
- verificare la documentazione sanitaria di accompagno e la sua corretta compilazione.
Il momento che precede la macellazione è un importante punto di osservazione e di monitoraggio del benessere animale. La responsabilità è unicamente del veterinario ufficiale il quale ha l’obbligo di visitare tutti gli animali presentati per la macellazione.
In conclusione, si sottolinea il ruolo attivo del controllo svolto da questa figura durante le macellazioni e l’importanza dello svolgimento di una accurata e puntuale visita ante mortem che può rappresentare un campanello di allarme, come accaduto nel caso esposto.
Sono gli stessi animali a suggerirci di non fermarci alla valutazione della sola documentazione e di indagare in maniera più approfondita.
Dott.ssa Monika Tardella
Dirigente Medico Veterinario SIAOA AST Fermo