X
GO

Sistema di epidemio-sorveglianza e Veterinario Aziendale

Pubblicato il Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2017

  • 8 febbraio 2018
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 3483
  • 0 Commenti

È stato pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2018, n. 29, il Decreto 7 Dicembre 2017 del Ministero della Salute che istituisce il sistema di epidemio-sorveglianza e definisce la figura del Veterinario Aziendale

Come afferma AMNVI, questo decreto, atteso da anni, porterà significativi cambiamenti nella gestione sanitaria degli allevamenti italiani: nuovi dati sanitari, prodotti all’interno delle aziende zootecniche nazionali, saranno raccolti e valorizzati in un sistema informativo ufficiale, che permetterà di qualificare ulteriormente le produzioni primarie nazionali di origine animale. Inoltre, come dichiara Daniele Gallo, Presidente della SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito), "Questo decreto segna uno spartiacque storico per il sistema della sanità animale e della sicurezza alimentare. D’ora in poi si completa il mosaico dell’epidemio-sorveglianza nazionale, inserendovi il tassello fondamentale delle informazioni sanitarie del Veterinario Aziendale. Riconoscendo in quest’ultimo una figura imprescindibile dell’allevamento italiano, le produzioni nazionali potranno fare del Veterinario Aziendale il loro tratto distintivo e dare valore aggiunto anche commerciale alla filiera di origine animale".

Nel DM innanzitutto viene definito e descritto il Sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica (www.vetinfo.sanita.it). Il Sistema informativo assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra l'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi.

Nel DM quindi chiarisce che l’allevatore è soggetto all'obbligo delle registrazioni così come stabilito dal Regolamento (CE) n. 852/2004. In alternativa alla modalità cartacea o su supporto informatico accessibile per i controlli ufficiali, l'OSA può assolvere alle registrazioni attraverso l'inserimento delle relative informazioni nel Sistema informativo per il tramite del veterinario aziendale.

In particolare quest’ultimo accede al sistema informativo nazionale, ai fini dell'inserimento dei dati, attraverso credenziali individuali mentre l'OSA, per verificare l’avvenuto inserimento, può accede mediante apposite credenziali individuali con funzioni di consultazione.

Nell’Allegato 1 del DM LINK sono indicati i dati da trasmettere per la epidemio-sorveglianza che permetteranno quindi alle Autorità competenti di semplificare e meglio programmare i controlli ufficiali e assicurare una più efficace categorizzazione del rischio dell’azienda. In particolare dovranno essere caricate le informazioni riguardanti la gestione sanitaria dell'allevamento presso il quale si opera, l'attività sanitaria svolta, gli accertamenti eseguiti e i trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati dal veterinario aziendale o da altri professionisti.

Le specifiche tecniche e funzionali e le tempistiche per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati di cui all'Allegato 1 saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della Salute, da adottarsi entro 180 giorni dal 05/02/2018, data dell'entrata in vigore del presente decreto.

In particolare però è già specificato che, fatti salvi i termini stabiliti dalla normativa vigente, come quelli previsti per la registrazione dei trattamenti farmacologici, il veterinario aziendale deve inserire i dati nel Sistema informativo tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento.

Viene quindi analizzata la figura del Veterinario aziendale, definito come un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale.

Il veterinario aziendale deve quindi essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'ordine dei medici veterinari;

b) partecipazione ad un corso di formazione ECM per veterinario aziendale organizzato secondo quanto chiarito nell'Allegato 2;

c) non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi;

d) non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

Il veterinario, incaricato dall’OSA a svolgere la funzione di Veterinario aziendale, deve quindi comunicare tale situazione, ed ogni eventuale modifica o cessazione della propria attività, al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio e all'Ordine provinciale di appartenenza, tramite apposito modulo (Allegato 3). Il Servizio veterinario, ricevuta la comunicazione e verificati i requisiti del veterinario, convalida la designazione in BDN.

La FNOVI (Federazione nazionale medici veterinari italiani) si occupa invece della tenuta di un elenco pubblico nazionale dei professionisti che soddisfano i requisiti per svolgere l’attività di veterinario aziendale.

Infine nel DM vengono indicati i compiti e responsabilità del veterinario aziendale che quindi deve:

1) inserire nel Sistema informativo i dati richiesti come sopra indicato (allegato 1);

2) fornire all'OSA informazioni ed assistenza affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere animale e la salubrità dei mangimi;

3) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'operatore;

4) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;

5) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;

6) offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali;

7) assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto smaltimento delle spoglie animali;

8) fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza.

Il veterinario aziendale inoltre assume la responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

Stampa
Tag:
Valutazioni:
4.3

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x