X
GO

Sottoprodotti di origine animale - S.O.A.- si cambia (con moderazione):Reg. CE 1069/2009

  • 20 novembre 2009
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 2011
  • 0 Commenti

Dopo lunga gestazione e numerose bozze fatte circolare tra le Autorità Competenti di tutti i Paesi Comunitari, è stato pubblicato sulla Gazzetta della Comunità ( L 300 del 14 novembre 2009)  il Regolamento (CE) 1069 /2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

Questa norma  entra in vigore il 4 dicembre p.v., ma si applica , abrogando il vigente regolamento 1774/2002, solo a partire dal 4 marzo 2011.

In questo lasso di tempo , a cura della Commissione, verranno emanati gli allegati, che espliciteranno le modalità applicativa del Regolamento; questo meccanismo consentirà di svincolare la parte più dinamica del testo dalla complessa procedura della “codecisione” prevista per gli atti emanati dal Parlamento e dal Consiglio.

Inoltre l’atto  prevede che  gli Stati Membri  presentino, entro il 4 giugno 2011, le relative norme sanzionatorie e le misure di controllo.

Il Regolamento 1069 presenta novità a cominciare dall’oggetto,che riguarda norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati.

Nei “consideranda”  si parte dalla valutazione positiva che la Commissione ha espresso in merito ai principi  ispiratori del 1774 ; vengono tuttavia focalizzate le criticità del Regolamento:

  • nell’ individuare,per motivi di certezza del diritto,il punto,nella catena di fabbricazione dei prodotti, in cui non dovrebbero essere più applicate le norme (inizio e fine dell’ interesse sanitario sul sottoprodotto e prodotto derivato)
  • nel chiarire le relazioni con altri atti legislativi Comunitari
  • nella classificazione di determinati materiali di origine animale.

A proposito di questo ultimo punto si apre la possibilità,con atti normativi della Commissione,di integrare le liste delle tre categorie non “congelando”, in particolare nella categoria 2 i sottoprodotti di origine animale che non compaiono espressamente elencati.

Si chiariscono inoltre le destinazioni dei selvatici, ponendole in rapporto alle condizioni di polizia sanitaria e alla loro introduzione nel circuito della commercializzazione; si delineano nuove possibilità per stabilimenti e impianti che producano piccole quantità di sottoprodotti nonché maggiore flessibilità nel trasporto e nella relativa documentazione.

Viene infine posto l’accento sui principi di tracciabilità, sul controllo dei processi tramite l’analisi del rischio e sull’organizzazione dei controlli ufficiali, secondo principi sovrapponibili a quelli espressi nel pacchetto igiene, di cui questo regolamento , insieme al Reg.183/2005 sui mangimi appare complementare.

Autore

Ultima modifica:20 novembre 2009

Stampa
Tag:
Valutazioni:
Nessuna valutazione

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x