Come stabilito dal DPCM 9 Marzo 2020 tutta l’Italia è considerata zona protetta e le misure restrittive si applicano su tutto il territorio nazionale. Per un approfondimento si rimanda all’articolo COVID-19: nuovo DPCM 9 Marzo 2020.
Per quanto riguarda le attività commerciali (e in particolare, per quanto di nostro maggior interesse, le ditte che vendono o somministrano alimenti e bevande) il nuovo provvedimento ministeriale stabilisce quanto segue:
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico come ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; in questi luoghi è sospesa ogni attività;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle sopra indicate a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Nel caso in cui le condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tali strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Si riportano quindi di seguito alcune indicazioni e suggerimento da mettere in atto:
1. affiggi all’ingresso del locale una dichiarazione sulle misure adottate in ditta, in ottemperanza del DPCM 9 marzo 2020, in particolare per quanto riguarda la necessità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di creare assembramenti e l’eventuale necessità di contingentare gli ingressi) (al seguente link è disponibile un prestampato da personalizzare),
2. fai rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro ed evita che si creino assembramenti controllando e regolando, se necessario, gli accessi al locale,
3. metti a disposizione dei tuoi clienti soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani,
4. pulisci con maggior frequenza tutte le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol,
5. utilizza adeguati disinfettanti nel lavaggio di piatti, bicchieri, tazzine, posate e utensili vari che si consiglia di effettuare sempre in lavastoviglie. In alternativa impiega stoviglie monouso compostabili,
6. rispetta e promuovi la diffusione delle Misure igienico-sanitarie:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
In allegato sono disponibili gli opuscoli del Ministero della Salute e quello della Regione Marche con indicate le raccomandazioni da seguire per la prevenzione. Si suggerisce di stamparli e di esporli in ditta.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola