Con Nota 29954-P del 25 luglio 2016 avente per oggetto “attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia” il Ministero della Salute ha stabilito i requisiti necessari per avviare l'attività di manipolazione, preparazione ed eventualmente somministrazione in loco, di petfood ottenuti per la parte di origine animale da sottoprodotti provenienti da imprese alimentari (macellerie, pescherie, supermercati o grossisti).
L'articolo 16 lettera g del Regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede che i materiali di categoria 3 (uova, carne, pesce, latte e rispettivi derivati), possano essere impiegati in deroga per l'alimentazione degli animali da compagnia, previa registrazione dell'attività.
Qualora venga effettuata anche la commercializzazione delle preparazioni uso petfood ad intermediari (altri dettaglianti e grossisti) sarà necessario il riconoscimento dell'attività (fabbricazione di alimenti per animali da compagnia).
Oltre che per il Reg. 1069/2009 l'attività di vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia deve essere registrata anche ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005.
Nella Nota vengono date indicazioni in merito a:
- trasporto dei sottoprodotti di origine animale destinati alle attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia
- fornitori dei sottoprodotti di origine animale destinati alle attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia
- requisiti previsti per l'utilizzatore dei sottoprodotti di origine animale nelle attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia
Viene inoltre precisato che questo tipo di attività può essere fatto in locali esclusivamente dedicati e completamente separati da locali in cui viene effettuata l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti per il consumo umano.
Autore: Dott.ssa Simona Martino
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Data pubblicazione 28 luglio 2016