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Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease): il Ministero prorpoga misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale

  • 30 settembre 2016
  • Autore: Redazione VeSA
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In considerazione della rapida diffusione del virus della Dermatite Nodulare Contagiosa in diverse aree dell’Europa balcanica (confermata in Bulgaria, Macedonia, Serbia, Kosovo, Albania, Montenegro e Grecia), il Ministero della Salute richiama l’interesse dei veterinari italiani, sia pubblici che liberi professionisti, nonché degli operatori del settore zootecnico, affinché venga posta particolare attenzione al rilievo di qualsiasi quadro sintomatologico riconducibile alla malattia.

Sostanzialmente le note invitano tutti i soggetti coinvolti alla tempestiva segnalazione all'Ufficio 3 della Direzione Generale, ed al Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l’accertamento delle Malattie Esotiche (CESME) di qualsiasi sospetto ascrivibile alla patologia, raccomandando di intensificare i controlli inerenti le movimentazioni verso il  territorio nazionale dei capi sensibili provenienti dai territori limitrofi alle zone attualmente interessate dalla patologia.

La Direzione Generale della Sanità Animale focalizza l’impegno di sorveglianza anche verso i veicoli vuoti che hanno trasportato animali vivi e/o mangimi, e che rientrano in Italia da tali aree o vi transitano, in quanto possibili fonti di rischio di introduzione del virus.

Per semplificare l’accertamento della verifica degli adempimenti sanitari da parte dei trasportatori è stato predisposto un modello di autodichiarazione in allegato al Dispositivo 0018475-01/08/2016-DGSAF-DGSAF-P, che deve essere compilato e sottoscritto ed esibito dall’operatore responsabile della movimentazione o dal conducente al momento del controllo.

Considerando che la Lumpy Skin Disease è una malattia esotica per l’Italia e che la sua eventuale introduzione arrecherebbe notevoli danni economici al patrimonio zootecnico bovino nazionale e gravi ricadute sul sistema produttivo nazionale, anche in termini di scambi intracomunitari, si è tenuto il 3 agosto c.m.presso il Ministero un incontro con le Associazioni di categoria del settore bovino, durante la quale si sono condivise le misure sanitarie suppletive proposte dal CESME, in particolare la quarantena e l’effettuazione dei test diagnostici.

Gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) hanno richiesto (ai sensi del Decreto Legislativo n. 28  del 30 gennaio 1993), che gli operatori destinatari delle partite di bovini e bufalini da allevamento e/o da ingrasso provenienti da tutto il territorio degli Stati Membri non interessati dalla malattia, ma confinanti con i Paesi infetti, notifichino con 48 ore di anticipo l’arrivo delle partite a destino. Si impone inoltre che gli stessi animali vengano sottoposti, da parte dell’Autorità competente, a vincolo sanitario della durata di 10 giorni (inserendo il vincolo in BDN), presso i luoghi di prima destinazione, ove sottoporre i capi a visita clinica individuale e test PCR (sangue in EDTA) il giorno di arrivo ed il settimo giorno (al fine di individuare tutte le forme di malattia in incubazione).

In caso di esito negativo ad entrambi i test PCR, viene revocato il vincolo sanitario dell’azienda e le successive movimentazioni (post frazionamento) degli animali devono avvenire mediante l’utilizzo del modello 4 informatizzato.
In caso, viceversa, di esito positivo al test in prima o in settima giornata, si procede all’applicazione delle misure previste dall’articolo 3 del D.P.R. n. 362/96, alla notifica del sospetto di Lumpy Skin Disease in SIMAN (Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale)  ed all’abbattimento e distruzione di tutti i capi della partita introdotta dai Paesi membri oggetto del Dispositivo prot. DGSAF n. 18971/2016.
Successivamente in allevamento si deve procedere al campionamento dei restanti capi sensibili e conviventi per l’esecuzione del test PCR, ed in caso di positività anche su questi ultimi, si procede alla apertura del focolaio di Lumpy Skin Disease ed all’applicazione delle misure previste dal citato D.P.R. n. 362/96.

Per quanto riguarda invece gli aspetti legati alle spese per l’abbattimento e la distruzione degli animali si dovrà fare riferimento all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 28/93.

Nota Ministero della Salute del 28 settembre 2016: Dispositivo dirigenziale recante: Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale - proroga termini di validità


Autore: Dr. Giuseppe Iacchia

Data di pubblicazione: 19 agosto 2016

Data aggiornamento: 30 settembre 2016

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