Gli operatori che intendono produrre e commercializzare alimenti greggi per animali da compagnia (inclusi i prodotti Biologically Appropriate Raw Food o BARF), sono tenuti, al rispetto dei requisiti dell'art. 24, lettera e) (riconoscimento) e dell'art. 23 (registrazione) del Regolamento (CE) 1069/2009, oltre agli altri requisiti previsti dal citato regolamento, da quello di implementazione (UE) 142/2011 (in particolare l'Allegato XIII - Capo III - punto 1 e 6) e dai Regolamenti (CE) 183/2005 e (CE) 767/2009.
La registrazione di cui sopra è obbligatoria solo per gli operatori che effettuano l’attività di commercializzazione all’ingrosso, non per chi effettua la vendita al dettaglio. Quest'ultima attività non soggiace agli obblighi di registrazione ex art. 23, coerentemente con le previsioni dell'art. 2 (i) del Reg. (CE) 1069/2009. Si ricorda, con l'occasione, che non è previsto il “Punto finale” di cui all’art. 3 del Reg. (CE) 1069/2009, nelle fasi di commercializzazione fino alla vendita al minuto di questi prodotti, trattandosi di prodotti greggi e non derivati (lavorati). Gli alimenti greggi per animali da compagnia, infatti, secondo la definizione di cui al Reg (UE) 142/2011, allegato I, punto 21, contengono esclusivamente determinati sottoprodotti di categoria 3 che non sono stati sottoposti a trattamenti di conservazione diversi dalla refrigerazione o dal congelamento.
Nell'allegato le prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti greggi per animali da compagnia, per tutelare la salute pubblica e degli animali, e una tabella riepilogativa con gli obblighi normativi per avviare l’attività di produzione e commercializzazione del petfood greggio.
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Comunicazione della Commissione del 16 aprile 2018