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Allevamento e uso di insetti per la produzione di mangimi

  • 10 maggio 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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La nota del Ministero della Salute 11399 del 05/05/2017 fornisce indicazioni sulla corretta applicazione della normativa vigente a proposito dell’allevamento e uso di insetti per la produzione di mangimi, al fine di prevenire condotte non conformi da parte degli operatori.

La richiesta crescente di materie prime proteiche nell’alimentazione di animali da allevamento, ha fatto aumentare l’interesse verso l’allevamento di insetti che risulta in grado di fornire elevati quantitativi di proteine ad alto valore biologico con cicli di allevamento rapidi e utilizzando, come fonti nutritive per gli insetti, materiali derivati dall’industria alimentare, favorendo in questo modo l’utilizzo di prodotti di scarto.

Gli invertebrati terrestri e le PAT (proteine animali trasformate) di insetto possono essere considerati materie prime per mangimi.

In particolare gli insetti utilizzabili come mangimi non devono appartenere a specie patogene, non devono essere vettori di patogeni per l’uomo, gli animali o per le piante e devono rispettare i criteri ambientali per la salvaguardia delle specie autoctone. Gli insetti sono inoltre soggetti al rispetto dei criteri microbiologici e dei limiti di contaminanti e sostanze indesiderabili previsti dalla normativa comunitaria per le materie prime per mangimi.

Ad oggi, il Regolamento (CE) 999/2001 permette l’uso di PAT derivate da insetto solo per l’alimentazione di animali da compagnia, di animali diversi dagli animali da allevamento e animali da pelliccia.

Gli insetti utilizzati vivi come mangime non sono PAT e quindi non ricadono nel divieto previsto dal Regolamento e non sono neanche da considerare sottoprodotti ai sensi del Regolamento 1069/2009.

Pertanto ad oggi, ogni Stato Membro decide a proposito dell’uso di insetti vivi per l’alimentazione animale, fermo restando che il Regolamento (CE) 999/2001 ne vieta l’utilizzo per le specie ruminanti.

In particolare, in Italia, si ammette l’utilizzo di insetti vivi e di insetti trattati (diversi dalle PAT) (ad esempio insetti congelati o essiccati) per l’alimentazione di animali da compagnia o di animali non allevati per la produzione di alimenti quali quelli ornamentali, da pelliccia, da zoo o da laboratorio o per usi diversi da quelli alimentari (usi tecnici). Il trattamento a cui devono essere sottoposti gli insetti trattati, in ogni caso, deve essere autorizzato dall'autorità competente e deve garantire l’assenza di rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.

Gli insetti destinati alla produzione di mangimi sono animali d’allevamento ai quali si applicano i divieti di alimentazione previsti dalla normativa vigente. In particolare:

  1. ai sensi della normativa sui sottoprodotti di origine animale solo i materiali di categoria 3 possono essere utilizzati per alimentare gli insetti;
  2. gli insetti non possono essere alimentai con materiali vietati contenuti nell’allegato III del Regolamento (CE) 767/2009 tra cui ad esempio feci, urine, contenuto del tubo digerente e rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici;
  3. gli insetti non possono essere alimentati con rifiuti di cucina e di ristorazione o con ex-alimenti senza ulteriore trasformazione diversi da quelli indicati all’Allegato X, Capo II, Parte III, sezione 10 del Regolamento (UE) 142/2011;
  4. ai sensi del Regolamento (CE) 999/2001 gli insetti, essendo animali d’allevamento, non ruminanti, diversi dai pesci di acquacoltura, non possono essere alimentati con PAT (tranne la farina di pesce), con prodotti a base di sangue, gelatina e collagene derivati da ruminanti e proteine idrolizzate derivate da ruminanti (tranne quelle derivanti da cuoio e pelli).

Inoltre gli operatori che allevano insetti sono da considerare operatori del settore dei mangimi che producono un prodotto primario e pertanto sono soggetti all’obbligo di registrazione (articolo 9 del Regolamento (CE) 183/2005) e sono soggetti al rispetto dei requisiti di igiene e alle altre condizioni previste per gli operatori primari del settore dei mangimi e agli obblighi generali di cui al Regolamento (CE) 178/2002.

Visto il manifestarsi di nuove esigenze e opportunità, la Commissione Europea ha intrapreso l’iter di modifica del Regolamento (CE) 999/2001 e del Regolamento (UE) 142/2011 e ha definito una lista positiva di specie di insetti che saranno ammesse per la produzione di PAT destinate ad animali da allevamento.

 

AGGIORNAMENTO NOTA

Con l'entrata in vigore del  Regolamento (UE) 2017/893 sarà possibile utilizzare, per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura, le proteine trasformate derivate da insetti e i mangimi composti che le contengono. ( Leggi qui per approfondire )

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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