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Stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito additivi, aromi ed enzimi alimentari: adottate procedure per il riconoscimento regionale ai sensi del Regolamento CE 852/04

  • 4 novembre 2013
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 5304
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Con Decreto Dir. P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 142/VSA del 21/10/2013 sono state adottate le procedure per il riconoscimento regionale degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera a) Regolamento CE 852/04.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, con il Regolamento CE 1331/08, una procedura comunitaria uniforme, efficace, rapida e trasparente per la valutazione e l'autorizzazione degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari, per agevolarne la libera circolazione all'interno della Comunità.

La procedura prevede l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento di un elenco comunitario per ognuna delle tre categorie di sostanze.

Gli elenchi comunitari delle sostanze autorizzate sono stati stabiliti con atti specifici per ciascuna categoria:

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti

che hanno anche sancito le condizioni per l'uso negli alimenti e le specifiche norme relative all'etichettatura delle tre categorie di sostanze che coinvolgono il controllo ufficiale sia dei produttori, sia dei distributori e sia degli utilizzatori.

Il procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari è disciplinato dal D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514 ed è da intendere come riconoscimento regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera a) Regolamento CE 852/04, e da estendere anche alla produzione, commercializzazione e deposito degli enzimi alimentari, ai sensi delle suddette disposizioni comunitarie.

Il riconoscimento regionale degli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari richiede il preventivo accertamento, da parte del competente Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione(S.I.A.N.) dell'ASUR Marche, della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti previsti dall’Allegato II al Regolamento (CE) 852/2004.

Infine, il Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 142/VSA del 21/10/2013 definisce la modulistica, (disponibile anche in formato word), necessaria per l’attivazione delle procedure da seguire per il riconoscimento, l’aggiornamento, l’estensione e la variazione della ragione sociale degli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari , nonchè le relative tariffe, per analogia alla DGR n. 393 del 20/02/2001.
 


Autore: Dr. V. Calvaresi

Ultima modifica: 4 novembre 2013
 


 

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